Forze Armate - Indennità militare - art. 1801 del codice dell'ordinamento militare - decorrenza del beneficio - presentazione della domanda - configurabilità - ragioni
T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. I, 24/10/2014, n. 2547
L'art. 1801 del d.lg. 66/2010 statuisce che “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria” e deve essere interpretato seguendo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1881 del 2011, secondo cui la data utile ai fini di valutazione (e conseguente decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di riconoscimento di esso.
05-06-2016 10:11
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