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Sentenza

Forze armate - Marina - ufficiali - trasferimenti - assistenza - applicabilità -...
Forze armate - Marina - ufficiali - trasferimenti - assistenza - applicabilità - sussiste - operatività - individuazione. Legge 104/92.
REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
ex art. 60 cod. proc. amm.;                                          
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2016, proposto da:   
Co. Va., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno  Decorato,  Patrizia
Caramia, con domicilio eletto presso Gianfranco Braghero  in  Genova,
Via Alla Porta degli Archi, 3/14;                                    
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  Direzione  Per  L'Impiego  del   Personale
Militare della Marina - Ufficio Finanziario  Giuridico  e  Sanitario,
rappresentati  e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura  Dello   Stato,
domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;                    
                         per l'annullamento                          
determina n. 47/2015 avente  ad  oggetto  concessione  del  beneficio
richiesto (permessi mensili l. 104/92)  non  costituisce  vincolo  di
impiego per trasferimento sede.                                      
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della  Difesa
e di Direzione Per L'Impiego del Personale Militare  della  Marina  -
Ufficio Finanziario Giuridico e Sanitario;                           
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il  dott.
Davide Ponte e uditi per le parti i difensori  come  specificato  nel
verbale;                                                             
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;       


Fatto
FATTO E DIRITTO

- rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di cui in epigrafe, recante il diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992;

- ritenuto che il ricorso sia prima facie fondato sotto l'assorbente profilo dedotto con il primo motivo, in relazione alla violazione della normativa invocata ed al connesso difetto di motivazione;

- considerato che, in fatto e preliminarmente, dallo stesso atto impugnato risulta riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'ottenimento del beneficio invocato;

- atteso che, in diritto, l'art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell'art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale militare nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta;

- considerato che, se per un verso la norma fa riferimento ai soli presupposti dello stato e del grado - mentre il provvedimento aggiunge, genericamente e senza riferimento specifico al caso de quo, il riferimento a categorie e specialità - per un altro verso resta ferma la possibilità per l'amministrazione di poter legittimamente frapporre all'accoglimento dell'istanza di trasferimento, non solo circostanze oggettivamente impeditive (come la mancanza del posto in organico), ma anche valutazioni discrezionali o di opportunità, purché le stesse facciano emergere specifici interessi, da evidenziare con adeguato supporto motivazionale, eventualmente prevalenti rispetto alla garanzia dell'attività assistenziale cui è finalizzato il trasferimento;

- atteso che, se la possibilità di inserimento del lavoratore nella sede richiesta non può dirsi certamente preclusa allorquando manchi un'esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell'organico della sede di destinazione, dovendo tale possibilità essere verificata avendo come riferimento il ruolo ed il grado ricoperti, resta ferma la possibilità per la p.a. di far valere ulteriori e prevalenti esigenze rappresentate, ad esempio, dalla necessità di un utilizzo specifico del lavoratore al fine di non disperdere peculiari competenze acquisite e costantemente utilizzate proprio in funzione incrementativa di quella determinata professionalità;

- ritenuto che in ogni caso di tali valutazioni occorra dare atto con motivazione adeguata, in grado di far emergere con chiarezza le ragioni effettive che inducono a ritenere recessivo, in un'ottica di bilanciamento, il bisogno assistenziale addotto alla base della richiesta di trasferimento;

- atteso che nel caso de quo il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione né articolata indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, limitandosi al richiamato generico riferimento;

- ritenuto, pertanto, che in ragione delle considerazioni che precedono il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

- considerato che, anche a fronte dell'obbligo di riesame, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 MAR. 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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