Forze armate - Marina — ufficiali - Trasferimenti - Assistenza - Applicabilità - Sussiste - Operatività - Individuazione.
L'art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell'art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale militare (ed alla marina, quindi) nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta: in proposito, se per un verso la norma fa riferimento ai soli presupposti dello stato e del grado (e non anche alle specialità), per un altro verso resta ferma la possibilità per l'amministrazione di poter legittimamente frapporre all'accoglimento dell'istanza di trasferimento, non solo circostanze oggettivamente impeditive (come la mancanza del posto in organico), ma anche valutazioni discrezionali o di opportunità, purché le stesse facciano emergere specifici interessi, da evidenziare con adeguato supporto motivazionale, eventualmente prevalenti rispetto alla garanzia dell'attività assistenziale cui è finalizzato il trasferimento.
03-08-2016 14:40
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