Forze armate - Militari - Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare dal servizio - Rinnovo dopo il quinquennio - Ammissibilità - Condizione.
T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/04/2016, n. 695
Ai sensi degli artt. 917 comma 1 e 919 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con d.lg. 20 marzo 2010, n. 16, è consentito alla Pubblica amministrazione, decorso il termine quinquennale di durata della sospensione cautelare dal servizio di cui al comma 1 dell'art. 919, ove un procedimento penale sia ancora pendente, di adottare un ulteriore provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, qualora al militare interessato siano stati contestati gli addebiti per fatti di notevole gravità dai quali possa derivare la perdita del grado.
05-06-2016 09:34
Richiedi una Consulenza