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Sentenza

Forze armate - Militari - Trasferimenti - Incompatibilità ambientale - Motivazi...
Forze armate - Militari - Trasferimenti - Incompatibilità ambientale - Motivazione specifica - Non occorre - Ratio.
I provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241; di conseguenza, i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, ciò anche al fine di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare; per altro verso, è noto che il trasferimento d'autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rileva la situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a creare, atteso che essa potrebbe anche non dipendere da condotte ascrivibili al militare ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i familiari di quest'ultimo, il che esclude ogni giudizio di rimproverabilità della condotta di questi; in simili fattispecie, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato stessa per rimuoverla.

    Annulla TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 3268 del 2015.
Avv. Antonino Sugamele

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