Forze armate - Militari Trasferimento ad altra sede di servizio limitrofa - Indennità - Esclusione.
Consiglio di Stato, sez. IV, 29/02/2016, n. 863
Ai sensi dell'art. 1 comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, l'indennità di trasferimento di cui al comma 1 e ad ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale militare trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
Conferma TAR Piemonte, sez. I, n. 960 del 2015
25-06-2016 15:08
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