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Sentenza

Forze armate - Procedimento disciplinare - Proscioglimento - Per uso di sostanze...
Forze armate - Procedimento disciplinare - Proscioglimento - Per uso di sostanze stupefacenti - Obbligo.
Consiglio di Stato, sez. IV, 24/03/2016,  n. 1220

  Ai sensi dell'art. 957 comma 1, del Codice dell'ordinamento militare. il proscioglimento del militare dalla ferma è disposto nel caso di esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l'atto di proscioglimento discende esclusivamente, sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati, dall'esito positivo di questi ultimi per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico; anzi, il dato testuale, che si riferisce pure all'occasionalità dell'assunzione, non postula affatto la sussistenza di un conclamato disturbo della personalità del militare, a guisa di coazione a ripetere quest'ultima in modo più o meno compulsivo, per disporre il proscioglimento.

    Conferma TAR Umbria, n. 234 del 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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