Forze armate - Procedimento disciplinare - Rimozione - Per assunzione di stupefacenti - Legittimità.
Consiglio di Stato, sez. IV, 18/02/2016, n. 652
Non è né illogica né irragionevole la scelta dell'Amministrazione di infliggere la sanzione destitutoria al militare che risulti aver fatto uso di sostanze stupefacenti, trattandosi di condotta inammissibile ed incompatibile con lo status ricoperto; ed infatti la sola assunzione di stupefacenti da parte del militare pregiudica la relazione fiduciaria dell'Amministrazione di appartenenza con lui, costituisce grave violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa gli esiti negativi di altri accertamenti, sub specie di assenza di sintomi di tossicodipendenza e/o attestazioni di idoneità psico - fisica al servizio.
Conferma TAR Friuli Venezia Giulia, n. 126 del 2012
15-05-2016 14:47
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