Forze armate - Sottufficiali - stato - Procedimento disciplinare - Termine di instaurazione del procedimento disciplinare - Non è rigidamente determinato - Giudizio in ordine alla tempestività dell'azione disciplinare - Deve essere condotto alla stregua di un criterio di ragionevolezza che consideri tutte le particolarità del caso concreto.
T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 11/04/2016, n. 681
La normativa vigente non disciplina espressamente il termine concernente l'avvio del procedimento disciplinare di corpo. Con l'espressione "senza ritardo", contenuta all'art. 1398 del d.lg. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), deve intendersi non già la fissazione di un termine rigidamente determinato, ma di un termine sollecitatorio dell'attività della P.A. nel rispetto del buon andamento della medesima (art. 97 Cost.). In particolare, l'autorità procedente non deve procrastinare l'instaurazione del procedimento, una volta avuta notizia, nei modi di legge, dell'infrazione disciplinare. D'altro canto, è stato anche considerato che il giudizio riguardo alla tempestività dell'azione disciplinare non può essere condotto alla stregua del mero criterio temporale, ma piuttosto di un criterio di ragionevolezza, che consideri tutte le particolarità del caso.
10-09-2016 11:56
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