Forze armate - Ufficiali - In genere - Assegnazione di incarico tecnico - Posizione di graduatoria -Obbligo di rispetto da parte dell'Amministrazione -Esclusione.
Il principio per il quale ai provvedimenti di assegnazione del personale militare alle mansioni della qualifica deve riconoscersi natura ampiamente discrezionale, ed in molti casi quella di ordini, non suscettibili pertanto di essere sindacati in via giurisdizionale, specie quando a tali provvedimenti di assegnazione si accompagni l'individuazione di mansioni a contenuto tecnico altamente specializzato, quali la conduzione di aereomobili militari, esercitabili solo se in possesso di particolari titoli di qualificazione e specializzazione, non possono trovare applicazione allorquando la posizione rivestita dall'ufficiale e la sua aspettativa ad un determinato incarico (esternata mediante la espressione di un ordine preferenziale) si radichino in una graduatoria di merito che si riferisca senza dubbio ad una pluralità di mansioni da assegnare ed in particolare tutte tipiche della specializzazione di riferimento conseguita.
(Annulla Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 3808 del 2009).
12-03-2016 22:39
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