Il giudizio che l’amministrazione deve formulare al termine della ferma volontaria è atto discrezionale?
Cons. Stato Sez. IV, 02/11/2016, n. 4581
Il giudizio che l'amministrazione deve formulare al termine della ferma volontaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiamati dall'art. 4 L. n. 53 del 1989, è ampiamente discrezionale, sindacabile dal Giudice Amministrativo esclusivamente ab externo, sotto il profilo della manifesta abnormità o illogicità (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 1181/2015).
07-12-2016 18:54
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