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Sentenza

La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego, prevista dall'art. 916 de...
La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego, prevista dall'art. 916 del Codice dell'ordinamento militare è una mera misura cautelare, che non riveste pertanto natura disciplinare o sanzionatoria,
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 14/10/2014,  n. 10319
 La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego, prevista dall'art. 916 del Codice dell'ordinamento militare è una mera misura cautelare, che non riveste pertanto natura disciplinare o sanzionatoria, in quando prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell'inquisito e non implica, quindi, alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell'interessato, e non pregiudicava l'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti. Tale sospensione si pone, piuttosto, quale rimedio provvisorio a tutela del superiore interesse pubblico dell'Amministrazione, il cui perseguimento risulta compromesso dalla permanenza del dipendente al quale vengono contestati fatti che assumono rilievo penale, con pregiudizio del regolare svolgimento del servizio. Tale sospensione cautelare dal servizio non richiede la certezza dell'esistenza dei fatti contestati e del grado di imputabilità degli stessi al dipendente, essendo al riguardo sufficiente una sommaria cognizione dei fatti, atteso che la ratio della sospensione cautelare è ravvisabile nell'interesse pubblico rivolto ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'Amministrazione che deriverebbero dalla permanenza in servizio del dipendente al quale sono attribuiti i fatti di reato.
Avv. Antonino Sugamele

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