Militare della Marina arrestato durante il periodo di rafferma. Assolto perchè il fatto non sussiste. Sopravvenuta perdita della valenza ostativa della imputazione penale
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 14/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep.14/09/2016), n. 9720
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9951 del 2015, proposto da:
Vi. Ru., rappresentato e difeso dagli avvocati Katia Acquaro C.F.
CQRKTA70M57L049R, Federico Freni C.F. FRNFRC80L01H501E, con domicilio
eletto presso Federico Freni in Roma, via Panama, 58;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Sa. Pe. non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento con cui è stata disposta la esclusione del
ricorrente dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente della Marina Militare per il 2013
riservato ai volontari in ferma prefissata quadriennale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2016 il dott.
Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in servizio presso la Marina Militare, quale volontario in ferma prefissata biennale, è stato, al termine del primo periodo, ammesso ad una successiva rafferma biennale.
Durante il primo periodo di rafferma, il predetto veniva tratto in arresto e conseguentemente sospeso obbligatoriamente dal servizio.
Al termine della misura cautelare, lo stesso veniva riammesso in servizio.
In data 17 marzo 2014 lo stesso presentava domanda per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente presso la Marina Militare.
Con Sentenza del 30 giugno 2014, il GUP di Agrigento assolveva l'attuale ricorrente dalle imputazioni allo stesso ascritte " perché il fatto non sussiste".
Quindi, la procedura concorsuale si concludeva con approvazione della graduatoria il 26 maggio 2015 ed il ricorrente risultava positivamente graduato.
Con provvedimento del 27 giugno 2015, notificato al predetto in data 27 luglio 2015, lo stesso veniva escluso dalla procedura concorsuale perché, a mente della circolare ministeriale n. M-D GMAIL 0835398 del 4 marzo 2014, paragrafo 3, sottop. A), 7° alinea, l'attuale ricorrente risultava, al momento della domanda, imputato per un procedimento penale non colposo.
Avverso tale provvedimento, è insorto il ricorrente con il ricorso oggetto del presente scrutinio affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame con contestuale istanza cautelare.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente.
Alla camera di consiglio del giorno 16 settembre 2015, la Sezione, con Ordinanza cautelare n. 3982/16, ha accolto la chiesta misura cautelare, con la seguente motivazione:" Rilevato che il giudizio penale che ha interessato il ricorrente è stato definito con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 30 giugno 2014 di piena assoluzione "perché il fatto non sussiste" con conseguente sopravvenuta perdita della valenza ostativa della imputazione penale".
Alla udienza pubblica del giorno 28 giugno 2016 il ricorso è passato in decisione.
Risulta per tabulas che, al momento (26 giugno 2015) in cui l'Amministrazione ha adottato l'impugnato provvedimento di decadenza dalla ferma, per difetto del requisito di incensuratezza ed immunità da procedimenti penali pendenti, la condizione ostativa alla partecipazione al concorso ed all'ammissione alla ferma quadriennale era venuta meno ( la Sentenza di assoluzione è datata 30 giugno 2014).
Secondo un pacifico orientamento della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, va ritenuto : " ...illegittimo il provvedimento espulsivo che intervenga quando tale motivo ostativo sia venuto meno prima della conclusione della procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria in quanto l'art. 635, primo comma, lettera g) del d.lvo n. 66/2010 prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, quello di "non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, o pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi", e che il suddetto requisito è espressamente richiamato dal paragrafo 3, sotto para a: 6º alinea della circolare ministeriale disciplinante l'immissione di cui è causa, il quale prevede che i requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, "alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.... e mantenuti fino.... alla data di approvazione della graduatoria (TAR Lazio, sez. I bis, n. 11864 del 26/11/2014 e n. 7760 del 21/07/2014)" ( TAR Lazio-Roma, Sez. 1° bis, 31 agosto 2015, n. 10960).
Pertanto, il Collegio, ritiene illegittimo il provvedimento espulsivo adottato nonostante l'intervenuta assoluzione del soggetto interessato.
Né, al riguardo, possono assumere significativo rilievo le previsioni del bando ( peraltro contestate con il presente ricorso) che statuiscono la esclusione del concorrente indagato in un procedimento penale per reato non colposo sulla base del mero dato formale non declinato nel concreto contesto, anche successivo, del momento fattuale.
La disciplina espulsiva dei procedimenti concorsuali in parola deve necessariamente essere interpretata nel senso che: "...appare il più aderente al dettato costituzionale ed in linea con l'ordinamento comunitario, atteso che appare irragionevole impedire ad un soggetto non più imputato al momento della definizione della procedura concorsuale l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito una volta superata positivamente la procedura selettiva propedeutica all'immissione in ruolo " (TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 770 del 23 gennaio 2013).
Tale orientamento è sicuramente conforme ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni concorsuali agli artt. 3, 27 e 97 Cost.,
Pertanto nel caso in cui, come quello di specie, l'Amministrazione si è determinata alla espulsione del candidato successivamente alla sentenza assolutoria dello stesso, il provvedimento è sicuramente illegittimo per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto indicati nelle citate fonti secondarie nei termini interpretativi sopra esposti.
Né può essere sottaciuto che i principi che regolano le procedure concorsuali : imparzialità, par condicio competitorum, devono essere bilanciati con altrettanti principi di valore costituzionale (non colpevolezza, eguaglianza sostanziale e ragionevolezza, buona amministrazione).
Conseguentemente, la p.a. deve, al momento di adozione del provvedimento espulsivo, valutare complessivamente il dato fattuale concreto alla luce anche alla luce dei principi costituzionale in modo che l'aspirante non sia pregiudicato per evenienze a lui non imputabili.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l'effetto, degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate nella misura di €. 1.500,00 (millecinquecento) più IVA e CNPA, oltre alla restituzione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SET. 2016.
25-09-2016 14:31
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