Militari. Trasferimenti con la legge 104/92
T.A.R. Bari, (Puglia), sez. I, 09/03/2016, n. 306
L'art. 33, comma 5, L. 104/1992, in forza dell'art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, risulta applicabile al personale dell'Esercito Italiano, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado vacanti nella sede di destinazione richiesta. In termini generali, la posizione giuridica accordata dall'art. 33 L. 104/1992 al lavoratore che assiste un familiare con handicap va qualificata non in termini di vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede di servizio, stante l'inciso "ove possibile", ma di interesse legittimo, cosicché l'esigenza di tutela del disabile deve essere fatta valere alla stregua del generale principio di bilanciamento degli interessi, specie quando il trasferimento del dipendente si porrebbe in contrasto con le esigenze organizzative dell'amministrazione.
07-08-2016 12:52
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