Nave Scirocco: sergente della Marina condannato per violenza ad un subordinato e altro sottufficiale per insubordinazione con violenza pluriaggravata ai danni del sergente.
SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A. N. IL ......avverso la sentenza n. 140/2014 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA del 15/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per Uditi difensori Avv.; Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Maria Flamini, Sostituto Procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi con le conseguenze di legge. L'avv. Gianvito Lillo, difensore dell'imputato S.A., costituito parte civile, si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese ed ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 aprile 2015, la Corte militare di appello, in riforma parziale della sentenza emessa il 14 maggio 2014 dal Tribunale militare di Verona, confermata per il resto, riconosceva in favore degli imputati S.A. e P. A., rispettivamente sergente e scelto di seconda classe della Marina militare, le circostanze attenuanti generiche, prevalenti per il primo ed equivalenti per il secondo alle aggravanti contestate, e riduceva rispettivamente a mesi otto e ad anni uno e mesi due le pene della reclusione militare loro inflitte con la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti responsabili: lo S., del reato di violenza contro un inferiore aggravata, commesso sulla nave «Scirocco» il giorno 1 aprile 2013, spintonando e percuotendo il P.; quest'ultimo, del reato di insubordinazione con violenza pluriaggravata, commesso in pari data e luogo spintonando e percuotendo lo S.. 2. L'avv. Gianvito Lillo, difensore dello S., ha proposto ricorso per cassazione datato 25 maggio 2015, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con particolare riferimento all'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. È nulla l'ordinanza emessa il 13 febbraio 2014, con la quale il Tribunale militare di Verona ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato e ne ha dichiarato la contumacia, escludendo carattere di impedimento assoluto ai postumi della rimozione di un lamina dal setto nasale dell'imputato dopo un intervento, sebbene fossero stati prescritti, come da certificato medico redatto tre giorni prima dell'udienza e in essa prodotto, riposo e cure presso il domicilio per dieci giorni. 2 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la mancata considerazione della scriminante della legittima difesa prevista dall'art. 42 codice penale militare di pace, della quale sussistono tutti i presupposti. 3. L'avv. Edoardo Truppa, difensore del Pacifico, ha proposto ricorso per cassazione datato 26 maggio 2015, deducendo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che egli si era limitato a difendersi dall'aggressione condotta dallo S., non avendo la possibilità di allontanarsi dal luogo senza commettere il reato di abbandono di posto. Anche se il fatto si era verificato in corrispondenza della fine del suo turno di servizio, ed era arrivata, per intraprendere il turno successivo, la militare comune N. C., costei non aveva ancora concluso il passaggio di consegna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Non è fondato il primo dei motivi di ricorso proposti nell'interesse dello S., riguardante il rigetto del motivo di gravame con il quale era stato lamentato il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, dell'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato. La Corte di merito ha reso sul punto motivazione congrua e priva di vizi logici, né ha commesso alcuna violazione di legge. È stato spiegato con chiarezza che la certificazione medica, prodotta per sostenere la richiesta di rinvio presentata al giudice di primo grado, non riferiva di condizioni fisiche dell'imputato tali da comportare una sua impossibilità a comparire all'udienza del 13 febbraio 2014, con il pericolo di un danno grave e non evitabile per la sua salute, ma indicava soltanto una prognosi di dieci giorni, dal 10 febbraio 2014, di riposo e cure non invalidanti presso il domicilio, a seguito dell'eliminazione di una «lamina di silastic», postumo di un «intervento di revisione di settoplastica» del 29 gennaio 2014. Non sussistevano, quindi, le condizioni giustificative dell'invocato rinvio dell'udienza. 3 2. Non sono fondati, e possono essere trattati congiuntamente perché si prestano a confutazione unitaria, il secondo dei motivi proposti nell'interesse dello S. e l'unico motivo proposto nell'interesse del P., entrambi riguardanti la critica, per contrapposte ragioni, del rigetto del motivo di gravame rispettivamente proposto per ottenere il riconoscimento in proprio favore della pretesa scriminante della legittima difesa. Basandosi sulla ricostruzione dei fatti sostenuta da ineccepibile motivazione recante adeguati riferimenti alle deposizioni testimoniali, la Corte di merito ha spiegato, per un verso, che lo S. fu il primo a spintonare e colpire il P., passando poi alle vie di fatto nel corso della discussione, in assenza di alcun pericolo attuale di una offesa nei suoi confronti. La Corte di merito ha chiarito, per altro verso, che la reazione del Pacifico fu sproporzionata rispetto all'azione rivolta in suo danno e si concluse soltanto quando lo S. cadde a terra, con evidenti perdite di sangue. È stato posto in evidenza che il P. non si limitò ad agire mosso da uno scopo meramente difensivo ma adottò una reazione del tutto spropositata, dettata verosimilmente da risentimento e spirito di rivalsa. Inoltre, è stato chiarito che il P. avrebbe potuto allontanarsi senza rendersi responsabile del reato di abbandono di posto o di violata consegna, perché già era sopravvenuto, al momento del fatto, il militare incaricato della sua sostituzione per il turno successivo, N.C.. Per completezza si osserva che la circostanza che costei stava «ancora facendo il passaggio di consegna» non ha alcun rilievo, data la sua effettiva presenza sul luogo e la particolarità della situazione. Non erano configurabili, quindi, in favore di alcuno degli imputati, gli estremi della legittima difesa. 3. In conclusione, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen., il Pacifico va condannato a rifondere allo S., costituitosi parte civile, le spese del presente giudizio, che si reputa giusto liquidare, in considerazione dell'attività difensiva svolta per tale posizione, in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge. 4 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, P. A. a rifondere alla costituita parte civile le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 15 marzo 2016.
14-11-2016 22:47
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