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Sentenza

Peculato militare aggravato e continuato.-...
Peculato militare aggravato e continuato.-
Cassazione penale, sez. I, 25/01/2016, (ud. 25/01/2016, dep.15/07/2016),  n. 30196 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. VECCHIO  Massimo         -  Presidente   -                     
Dott. BONITO   Francesco M.S.  -  Consigliere  -                     
Dott. LA POSTA Lucia      -  rel. Consigliere  -                     
Dott. TALERICO Palma           -  Consigliere  -                     
Dott. DI GIURO Gaetano         -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
         B.P., N. IL (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza n. 100/2014 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 
12/11/2014; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal 
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini L.M., che 
ha concluso per il rigetto del ricorso; 
udito il difensore avv. Gori M., che ha chiesto l'accoglimento del 
ricorso. 
                 


Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12.11.2014 la Corte militare di appello dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da B.P., condannato in primo grado alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione militare per il reato di peculato militare aggravato e continuato, commesso dall'11.1.2002 al 7.4.2008.

Rilevava, in specie, che l'atto di impugnazione non e' stato proposto tempestivamente, atteso che quello spedito a mezzo di raccomandata del 21.5.2014 e' privo di sottoscrizione del difensore e dell'imputato e quello rispedito, debitamente firmato dal difensore, a mezzo di raccomandata del 28.5.2014 e' tardivo.

2.1. Il B. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando, in primo luogo, la violazione di legge e di norma processuale prevista a pena di nullita', anche con riferimento alle norme costituzionali e convenzionali specificamente indicate, in relazione alla decisione adottata dalla Corte di appello de plano senza fissare la camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., nel contradditorio delle parti.

Pur dando atto della decisione con la quale e' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 591 c.p.p., comma 2, in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2, con riferimento all'ordinanza dichiarativa della inammissibilita' dell'impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (Sez. 4, n. 1352 del 06/10/1994, Vispi, rv. 200196), il ricorrente assume che la inviolabilita' del diritto di difesa, anche alla luce della modifica dell'art. 111 Cost., impone una rivalutazione ed una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 591 c.p.p., comma 2 prevedendo quanto meno il contraddittorio ex art. 127 c.p.p..

2.2. Con il secondo motivo contesta la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla inammissibilita' dell'appello proposto dal difensore e trasmesso a mezzo posta raccomandata. In primo luogo, sotto il profilo della necessita' della sottoscrizione del difensore, posto che l'art. 582 c.p.p., al pari dell'art. 581 c.p.p., non prevede la necessita' della sottoscrizione; anche l'art. 583 c.p.p. in tema di spedizione dell'atto di impugnazione non prevede in via generale la sottoscrizione ed il codice di rito solo in alcuni casi prevede espressamente che l'atto di impugnazione sia sottoscritto anche dal difensore; del resto, la Corte di cassazione ha in piu' occasioni interpretato secondo il favor impugnationis.

Lamenta, ancora, che la Corte di appello si e' limitata a rilevare il difetto di sottoscrizione, senza verificare che emergeva chiaramente che l'atto di impugnazione era stato redatto dall'avv.to Gori, difensore di fiducia del B.: sulla busta, infatti, era stato vergato a mano il nome e cognome del difensore con l'indirizzo ed il numero di telefono, tanto che la cancelleria del tribunale militare di Verona, cui l'atto era stato spedito, aveva comunicato a mezzo e-mal che l'atto di impugnazione non era sottoscritto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non e' fondato il rilievo in ordine al provvedimento adottato dalla Corte di appello de plano.

Oltre alla decisione richiamata dallo stesso ricorrente, deve essere ribadito che "la procedura di delibazione preliminare e di declaratoria de plano della manifesta inammissibilita'....comune alle diverse forme d'impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2) e, piu' in generale ad ogni procedura attivata su istanza di parte (art. 127 c.p.p., comma 9) non contrasta con alcun precetto costituzionale o parametro della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed e', anzi, funzionale al principio di ragionevole durata, giacche e' volta ad arginare l'abuso di processo; che l'art. 111 Cost., comma 2 e l'art. 6, comma 1, CEDU, non impongono affatto l'applicazione generalizzata dei principi del contraddittorio e della oralita' evocati ad ogni tipo di decisione preliminare, tanto piu' quando questa sia limitata ad un riscontro di legittimita' dei presupposti per dar corso all'esame del merito dell'istanza; che la stessa Corte di Strasburgo conosce un vaglio preliminare di "ricevibilita'" del ricorso a lei rivolto (ex art. 28 Convenzione) affidato in prima istanza a un comitato di soli tre giudici" (Sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, Stara). Ne' rilevano nella specie le pronunzie della Corte CEDU citate dal ricorrente che si riferiscono ai giudizi di impugnazione e non alla preliminare sussistenza dei presupposti dell'impugnazione.

2. Quanto alla mancata sottoscrizione da parte del difensore appellante, gli artt. 582 e 583 c.p.p. vanno letti congiuntamente per quel che riguarda le forme della presentazione dell'impugnazione che, nel caso in cui non e' presentata personalmente al cancelliere, deve rispettare le forme dell'art. 583 c.p.p. ai sensi della predetta norma, l'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilita', dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, diversamente dall'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 3, l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore (Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni, rv. 256061).

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha richiamato l'arresto secondo il quale la sottoscrizione del difensore e' un requisito di forma indeclinabile dell'atto proveniente dallo stesso, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione e' superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternita' dello scritto (Sez. 3, n. 4323 del 05/06/2013 - dep. 30/01/2014, rv. 258827).

Nel caso di specie - esclusa la possibilita' di valutare in questa sede la consulenza di parte prodotta per la prima volta nel giudizio di legittimita' - la dicitura del nome e dell'indirizzo del difensore sulla busta con la quale e' stato spedito l'atto di impugnazione, ancorche' scritti a mano, non sono idonei ai suddetti fini.

Si deve concludere, quindi, per il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi' deciso in Roma, il 25 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016
Avv. Antonino Sugamele

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