Reati contro la disciplina militare. Disobbedienza.
Cassazione penale, sez. I, 03/03/2015, (ud. 03/03/2015, dep.16/07/2015), n. 30724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani - Presidente -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico G - rel. Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. CASA Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 183/2013 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
28/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi
Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. RENZI Francesco, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.05.2014 la Corte Militare di Appello ha confermato la sentenza pronunciata il 20.06.2013 con cui il Tribunale Militare di Verona aveva condannato, per quanto qui interessa, l'imputato L.F. alla pena (sospesa) di mesi 2 di reclusione militare, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 15.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie, per il reato di disobbedienza aggravata ascritto al capo 2 della rubrica, commesso il (OMISSIS) nei locali della stazione dei carabinieri di Carugate e consistito nel rifiuto di obbedire, in qualità di appuntato dei carabinieri, all'ordine di presentarsi presso l'infermeria di presidio del comando legione di Milano intimatogli dal comandante e superiore gerarchico M.llo M..
La Corte territoriale riteneva provata la colpevolezza dell'imputato sulla base delle concordi risultanze della testimonianza del comandante della caserma dove prestava servizio il L., M.llo M., e del collega M.llo G., che lo aveva accompagnato in occasione dell'intimazione dell'ordine, impartito al prevenuto dal comandante di compagnia, di presentarsi alla visita medica disposta nei suoi confronti dopo che la domanda di licenza del L. non era stata accolta, e ciò anche se l'imputato si trovava a riposo sulla base di un certificato medico rilasciato il giorno precedente;
entrambi i testi hanno riferito che l'imputato, dopo aver inizialmente tergiversato di fronte all'ordine impartitogli e alla disponibilità manifestata dal M.llo M. ad accompagnarlo personalmente nell'infermeria di presidio, si era infine rifiutato espressamente di obbedire, allegando che si trattava di ordine illegittimo, chiudendo la porta dell'alloggio di servizio e invitando il superiore gerarchico a rivolgersi a lui, per il futuro, tramite il proprio avvocato.
In particolare, la Corte d'appello riteneva che proprio i molteplici accessi dei superiori gerarchici e la condotta complessiva dell'imputato dimostravano che il L. aveva perfettamente percepito il contenuto e la cogenza dell'ordine, al quale aveva consapevolmente disobbedito, senza poter invocare a propria esimente il fatto di trovarsi a riposo, posto che l'ordine riguardava precisamente il suo stato di salute ed era finalizzato alla tutela del destinatario e delle esigenze del reparto; rilevava che la generica convinzione allegata dal L. della irrilevanza penale del fatto si traduceva in ignoranza inescusabile della norma incriminatrice, escludendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., anche nella sua forma putativa.
2. Ricorre per cassazione L.F., a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di censura.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 51 c.p.:
dopo aver premesso che il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1350, stabilisce espressamente che i militari sono tenuti all'osservanza della disciplina militare non solo durante il servizio, ma anche allorchè, pur non essendo in servizio, si trovino presso luoghi militari, così che l'inottemperanza di un ordine impartito in tali luoghi e in tali occasioni costituisce illecito disciplinare, rileva l'ingiustificata duplicazione sanzionatoria destinata a verificarsi facendo applicazione anche in tale ipotesi dell'art. 173 c.p.m.p., che punisce le condotte consistenti nell'inottemperanza ad ordini concernenti il servizio o la disciplina; rileva che il compendio delle norme in materia di congedi, licenze e permessi del comando generale dell'arma dei carabinieri prevede che il certificato di riposo medico giustifichi l'assenza del militare dal servizio, con la conseguenza che il L., al momento del fatto, pur trovandosi in luogo militare, doveva ritenersi assente dal servizio, essendo pervenuto in caserma fin dal giorno precedente il certificato medico che gli prescriveva il riposo, mentre l'art. 1349 ord.mil. stabilisce come requisito dell'ordine militare che lo stesso debba riguardare le modalità di svolgimento del servizio, postulando così che il destinatario sia in servizio nel momento in cui riceve l'ordine, condizione in cui il L. non si trovava (in quanto a riposo) al momento della condotta addebitata; richiama a sostegno il precedente di questa Corte, Sez. 1^, di cui alla sentenza n. 1046 del 2006, riguardante un caso analogo a quello oggetto di giudizio; deduce l'estraneità dell'ordine impartito alle ragioni della presenza dell'imputato in caserma, stante l'eterogeneità rispetto a tale situazione dell'intimazione di recarsi in infermeria, nonchè la sindacabilità della legittimità dell'ordine da parte dell'inferiore gerarchico nell'esercizio di un diritto riconosciuto, tale da escludere la colpevolezza anche sotto il profilo della non rimproverabilità della condotta, in assenza di un'ingiustificata volontà del L. di disobbedire all'ordine; sollecita in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 59 c.p., comma 4, con riguardo al ragionevole convincimento dell'imputato di non essere in servizio, e di non essere perciò tenuto all'ottemperanza degli ordini ricevuti, per effetto del fatto di trovarsi a riposo medico alla stregua della certificazione pervenuta; rileva che l'eventuale erroneità di tale convinzione escludeva comunque la sussistenza del dolo necessario a integrare il delitto di cui all'art. 173 c.p.m.p., anche nell'ipotesi in cui l'errore fosse ascrivibile alla colposa supposizione dell'illegittimità dell'ordine impartito.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 47 c.p., comma 3, derivante dall'evidenziata sovrapposizione delle fonti normative e dalla natura extrapenale che deve riconoscersi al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1350, (in quanto collegata alla mera situazione fattuale disciplinata dalla norma penale di cui all'art. 173 c.p.m.p.), con conseguente portata scriminante dell'errore sul suo corretto ambito applicativo in rapporto con le previsioni del compendio di disciplina.
2.4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata sulle questioni giuridiche prospettate nei motivi d'appello, che aveva condotto a una conferma illogica e incoerente della sua condanna.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. E' infondato, alla stregua della stessa rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente nelle premesse dell'atto di gravame, il primo motivo di doglianza, con cui il L. censura la legittimità dell'ordine la cui inottemperanza è stata ritenuta dalla sentenza impugnata idonea a integrare il reato di cui all'art. 173 c.p.m.p., allegando il diritto dell'imputato di non obbedire all'ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico.
Non è controverso che, allorchè fu intimato l'ordine di presentarsi presso l'infermeria di presidio per sottoporsi a visita medica, il L. si trovava in luogo militare, e precisamente nell'alloggio di servizio della caserma; l'ordine trovava causa nel fatto che l'imputato, a seguito del mancato accoglimento della sua richiesta di licenza, aveva prodotto un certificato medico, pervenuto in caserma il giorno precedente, idoneo a esentarlo dal servizio attivo e a collocarlo a riposo.
La Corte di merito ha correttamente ritenuto che l'ordine impartito fosse coerente (e conseguente) alla situazione di fatto determinata e rappresentata dal L., essendo funzionale ad accertare l'effettivo stato di salute del destinatario ed emanato a concorrente tutela della persona dell'imputato e delle esigenze di servizio del reparto di appartenenza, così da apparire immediatamente connesso allo status di militare esonerato temporaneamente dal servizio attivo in cui versava il L., e da risultare dunque legittimo.
La censura del ricorrente, del resto, non è diretta tanto a contestare l'elemento costitutivo del reato di disobbedienza sotto il profilo della radicale insussistenza del potere del superiore gerarchico di emanare l'ordine rimasto inottemperato, quanto a dedurre la ricorrenza nella concreta fattispecie della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., idonea a scriminare la condotta sotto il profilo della prospettata illegittimità dell'ordine ricevuto, in relazione allo specifico contesto di assenza dal servizio determinato dal certificato di messa a riposo, e del conseguente esercizio del diritto riconosciuto dall'ordinamento a non obbedire all'ordine illegittimo.
In punto di diritto, deve tuttavia osservarsi che il certificato medico rilasciato all'imputato valeva a esentarlo (momentaneamente) dal servizio attivo, e dagli obblighi allo stesso direttamente connessi, ma non lo esonerava dall'osservanza dei doveri generali riconducibili al suo status di militare e dal correlativo obbligo di obbedire agli ordini agli stessi funzionali, non equivalendo - normativamente -la temporanea messa a riposo nei locali della caserma alla situazione del militare in congedo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 c.p.m.p., invero, l'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, infermità, detenzione preventiva, o altro analogo motivo, non esclude la sua soggezione alla legge penale militare, e lo stesso ricorrente non ha contestato la permanente sottoposizione - in via di principio - alla disciplina militare nel caso di presenza del soggetto, ancorchè temporaneamente collocato a riposo, in luogo militare o comunque destinato all'espletamento del servizio, alla stregua della previsione contenuta nell'art. 1350, comma 2, lett. b) del codice dell'ordinamento militare approvato con D.Lgs. n. 66 del 2010, evocato nel testo del ricorso. Il precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 1^), di cui alla sentenza n. 1046 del 7.12.2005, imputato Guerriero, richiamato dal ricorrente, non si attaglia perciò alla fattispecie in esame, riguardando il diverso caso dell'inottemperanza a un ordine mirante a imporre al militare intimato una condotta del tutto estranea (relativa alla definizione di una pratica disciplinare) allo stato di convalescenza in cui si trovava e alle ragioni della sua presenza in luogo militare (il comando della compagnia di appartenenza), dovuta alla necessità di sottoporsi a visita medica, con conseguente esonero dall'obbligo di obbedienza a un ordine siffatto.
Nel caso di specie, invece, l'ordine impartito al L. dal superiore gerarchico era coerente proprio alla situazione di allegato esonero del militare dal servizio attivo determinata dalla produzione del certificato medico, e funzionale ad assicurare le più generali esigenze di servizio connesse alla doverosa verifica dello stato di salute dell'imputato e alla legittimità della sua messa a riposo, esigenze alle quali il ricorrente - pur sempre soggetto alla disciplina militare - era tenuto a uniformarsi, obbedendo all'ordine ricevuto di recarsi presso l'infermeria di presidio per sottoporsi alla visita medica disposta nei suoi confronti dal comandante di reparto (vedi Sez. 1^ n. 11728 del 23/09/1999, Rv. 214289, che ha ritenuto legittimo l'ordine intimato dal superiore gerarchico a un militare dell'arma dei carabinieri, cui era stato prescritto il riposo per infermità, di non allontanarsi dalla caserma dove prestava servizio salvo che per il tempo necessario a sottoporsi alle cure, trattandosi di ordine impartito per ragioni attinenti al servizio e alla disciplina, con conseguente integrazione del reato di disobbedienza a seguito dell'allontanamento ingiustificato del militare dalla caserma). La motivazione, basata su tali presupposti, con cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l'ordine impartito al L. e insussistente il diritto dell'imputato di non ottemperarvi è dunque giuridicamente corretta, nè sussiste alcun contrasto giurisprudenziale sul punto che giustifichi la rimessione della decisione della relativa questione di diritto alle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Gli ulteriori motivi di ricorso del L. sono manifestamente infondati e non superano perciò la soglia dell'ammissibilità.
In particolare il secondo e il terzo motivo di doglianza, diretti a giustificare la condotta del L. sotto l'ulteriore e diverso profilo dell'erroneo convincimento dell'imputato - a titolo putativo o comunque in assenza di dolo, anche per effetto della sovrapposizione di fonti normative (di ritenuta natura, almeno in parte, extrapenale) che si verificherebbe in materia - di non essere in servizio e di non essere perciò tenuto ad ottemperare all'ordine ricevuto, non si confrontano con le puntuali motivazioni in forza della quali la sentenza impugnata ha tratto dalle stesse modalità e circostanze del fatto e del comportamento dell'imputato (apertamente rifiutatosi di obbedire all'ordine più volte rivoltogli dal comandante della stazione, unitamente alla disponibilità da questi manifestata ad accompagnarlo personalmente in infermeria) la prova della deliberata volontà del L. di non obbedire a un ordine di cui aveva perfettamente percepito le ragioni, la cogenza e l'attinenza alle esigenze di servizio (nel senso sopra indicato) e alla disciplina militare, così da confinare nell'ignoranza inescusabile della legge penale l'allegata convinzione di non essere tenuto ad eseguirlo (Sez. 1^ n. 1668 del 10/12/2003, Rv. 227107, secondo cui non è configurabile alcun errore scusabile sulla legge extrapenale allorchè questo cada sul rapporto e sulla situazione di fatto direttamente regolati dalla norma incriminatrice, intaccando la protezione accordata al bene e all'interesse protetto, che nel reato di disobbedienza è costituito dall'osservanza della disciplina militare). E', invero, orientamento consolidato di questa Corte che ad integrare il reato di cui all'art. 173 c.p.m.p., è sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire ad un ordine che appaia oggettivamente attinente al servizio, nella ragionevole percezione - che i giudici di merito hanno accertato con motivazione congrua e insindacabile - di tale attinenza (Sez. 1^ n. 28232 del 13/06/2014, Rv. 261412; Sez. 1^ n. 18648 dell'1/04/2008, Rv. 240178), restando irrilevanti i motivi addotti dall'inferiore gerarchico per giustificare la sua condotta disobbediente (Sez. 1^ n. 3339 del 13/12/2011, Rv. 251838). Il quarto motivo di ricorso lamenta, infine, un difetto di motivazione della sentenza d'appello dedotto in forma stereotipa e in termini del tutto assertivi e generici, affetti da radicale inammissibilità.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015
17-04-2016 21:33
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