Rientro, disposto d'ufficio, in Italia (nell'originaria sede di servizio) di un militare inviato all'estero. Non si configura come un trasferimento. Esclusione del diritto al trattamento di missione di cui all'art. 1 comma 1, l. n. 100 del 1987.
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 14/06/2016, n. 6813
Il rientro, disposto d'ufficio, in Italia (nell'originaria sede di servizio) di un militare, già inviato all'estero, non si configura come un trasferimento, proprio perché non comporta una modificazione dell'ordinaria sede di servizio e il servizio fuori sede, anche se di lungo periodo, in mancanza di una apposita prescrizione di legge, non può essere ritenuto assimilabile ad un trasferimento d'ufficio permanente. Conseguentemente, non può essere riconosciuto al militare, difettandovi il fondamentale presupposto del trasferimento, e cioè la modificazione dell'ordinaria sede di servizio, il trattamento di missione invocato ai sensi dell'art. 1 comma 1, l. n. 100 del 1987, posto che le operazioni di cooperazione e difesa, svolte nell'ambito di una organizzazione internazionale, per la loro stessa natura, hanno carattere temporaneo e provvisorio.
Conformi e difformi:
Cfr. Cons. St., sez. IV, 6 aprile 2004 n 1867.
13-08-2016 21:43
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