Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Simulazione di infermità continuata e aggravata e di truffa continuata ed aggrav...
Simulazione di infermità continuata e aggravata e di truffa continuata ed aggravata. La Cassazione annulla parzialmente e rinvia alla Corte militare di appello per un nuovo giudizio.
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:  G.g. N. IL ....avverso la sentenza n. 86/2015 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 11/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere DO. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'Avv Uditi: - il Pubblico Ministero, in persona del dott. L.M. Flamini, sostituto procuratore generale militare della Repubblica, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; rigetto nel resto del ricorso. Il Difensore, Avvocato Giovanni Aricò che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte militare d'appello di Roma, con sentenza in data 11 novembre 2015, confermava la decisione emessa dal Tribunale militare di Roma il 24 marzo 2015 con cui  G.G.o era stato ritenuto colpevole dei reati di simulazione di infermità continuata e aggravata e di truffa, al pari, continuata ed aggravata e, concessegli le circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione gli aveva inflitto la pena di mesi otto di reclusione militare, con rimozione dal grado e con entrambi i benefici di legge. Al  erano contestate condotte simulatorie d'infermità poste in essere nei giorni del 29 maggio 2012, del 29 agosto 2012, del 17 dicembre 2012 oltre che nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 novembre 2012. Ancora era addebitato all'imputato il delitto di truffa continuata per aver posto in essere artifici e raggiri consistiti nell'aver mancato di attestare la propria assenza dal luogo di lavoro, per motivi diversi da quelli consentiti negli indicati giorni del 29 maggio, del 29 agosto e del 17 dicembre 2012. Il giudice a quo spiegava che i fatti erano stati ricostruiti non solo attraverso la dichiarazione del ten. Col. S., escusso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., ma che si erano acquisite le deposizioni dei testi F. L., C. G., L. N., C. M.o, e la documentazione che attestava la presenza dell'imputato presso la clinica privata di Villa Salaria e di Santa Maria di Leuca. Riteneva, pertanto, sussistenti le fattispecie ascritte. 2. Ricorre per cassazione  G.g., a mezzo del difensore di fiducia avvocato Giovanni Aricò e deduce i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La Corte militare d'appello di Roma aveva omesso di considerare che l'attività di chirurgo del presso la clinica Villa Salaria non si era mai svolta negli orari durante i quali il militare sarebbe dovuto essere in servizio. Questo dato escludeva in via logica che il  stesso dovesse simulare la propria malattia ed annullava il movente della condotta contestata, inducendo seri dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. D'altro canto, il delitto di simulazione d'infermità, afferma il ricorrente, è fattispecie a dolo specifico e richiede la diretta volontà dell'agente di sottrarsi all'obbligo del servizio. Gli interventi eseguiti presso la clinica erano stati programmati da tempo ed erano sempre compatibili con i turni di servizio del militare. Ciò era dimostrato dalla stessa imputazione che, pur configurando una simulazione di infermità per due distinti periodi aveva ritenuto il concorso con il delitto di truffa solo in riferimento ad uno di essi. Né la sentenza impugnata chiariva per quale ragione il ricorrente dovesse simulare una malattia, da cui era, peraltro, affetto, al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio. D'altro canto, non era la semplice presenza presso la clinica a poter dimostrare la simulazione della malattia. Così ragionando si sarebbero violati i criteri di valutazione della prova. Quel comportamento avrebbe avuto anche altro significato ed in particolare che il ricorrente, pur sopportando il disagio della patologia, attestata dal prof. D.L., non intendeva disdire gli impegni lavorativi già assunti. Che poi non intendesse egualmente ed in ipotesi affrontare e sopportare il medesimo disagio per far fronte ai doveri derivanti dagli obblighi del servizio di militare sarebbe stato un fatto, al più, biasimevole da un punto di vista morale, ma non idoneo, in punto giuridico, a supportare i reati ascritti. La Corte di merito aveva disatteso un precedente specifico di questa Corte allegato dalla difesa (Cass. 24678/2012) affermando erroneamente che in quel caso non si trattasse di un medico. La prova che durante il congedo per malattia il militare lavorasse altrove non involgeva ex se il delitto di truffa e di simulazione di infermità. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine al - trattamento sanzionatorio. La difesa nell'atto di appello aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad 62 n. 4 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto e del danno recato alla Pubblica Amministrazione. Improprio era stato il richiamo alla "pervicace persistenza della determinazione criminosa". OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di simulazione di infermità nel periodo compreso tra il 12 ed il 15 novembre 2012 e quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Infondati risultano, di converso, gli altri motivi di doglianza che vanno disattesi. 1.1 Il primo motivo di ricorso rimette a questa Corte, attraverso la critica rivolta alla decisione di merito una nuova ed ulteriore valutazione del risultato della prova, senza, di converso, indicare un travisamento specifico dei dati informativi che possa autorizzare il giudice di legittimità a verificare il ragionamento seguito nella ricostruzione di merito e ad ipotizzare alternative che, piuttosto, risultano opposte, nella prospettazione a discarico, come mere ipotesi di maggiore plausibilità. D'altro canto, non ha neppure rilievo il riferimento - a supporto d'un profilo di manifesta illogicità - alla circostanza che il  medesimo non avesse necessità di simulare alcuno stato patologico (per altro verso rispondente alla realtà), poiché non aveva eseguito alcun intervento presso la struttura privata, in orario in cui si sarebbe, di converso, dovuto trovare in servizio. Questo aspetto, afferma il ricorrente, avrebbe escluso in sé lo scopo intrinseco dell'azione simulatoria e la stessa possibilità di ritenere che si versasse al cospetto d'una condotta assistita dall'elemento psicologico del dolo. La Corte di merito ha, contrariamente, spiegato, con ragionamento immune dalle censure rivolte, le ragioni a supporto della decisione. Ha chiarito che in relazione all'episodio del 29 maggio 2012 l'imputato fu autorizzato a far ritorno a casa per un forte dolore lombare - dolore che aveva rappresentato - e che, pertanto, risultava in licenza per gravi motivi di salute. Nella stessa data, attraverso gli accertamenti eseguiti, tuttavia, è risultato che egli aveva effettuato un intervento chirurgico (dalle 19,00 alle 20,00). Egualmente aveva effettuato interventi analoghi in data 29 agosto 2012 e 17 dicembre 2012, assente dal servizio, per le medesime ragioni di salute. La Corte d'appello ha, allora, spiegato le ragioni per le quali non riteneva possibile, né verosimile che, per effetto dei farmaci, il  avesse acquistato una perfetta condizione di salute il 29 maggio - tanto da allontanarsi dal servizio al mattino e riuscire ad operare chirurgicamente nel pomeriggio - e avesse, di converso, constatato l'inefficacia dei farmaci stessi il 29 agosto ed il 17 dicembre. In quelle occasioni, dopo aver praticato interventi chirurgici al mattino, non era stato in grado di prestare servizio nel pomeriggio. Considerazioni non dissimili sono state svolte in relazione alle condotte nei giorni compresi tra il 12 ed il 16 dicembre, giorno quest'ultimo in cui il militare aveva egualmente effettuato intervento chirurgico, guardandosi bene, ha osservato al Corte territoriale, dal comunicarlo all'amministrazione d'appartenenza. La Corte di merito, ha, infatti, escluso che si potesse ipotizzare, nel caso di specie, una scelta meramente "sleale", fatta da chi aveva deciso di mettere semplicemente a rischio il suo recupero immediato. Si trattava, infatti, di una scelta irrazionale per due distinti ordini di motivi. Il primo era che essa risultava assunta da un ufficiale medico, in possesso di cognizioni tecniche specifiche e consapevole che si sarebbe esposto a conseguenze gravi e a rischio, a sua volta, di intervento e, dall'altro, che egli, intervenendo in quella condizione, avrebbe gravemente esposto anche la salute del soggetto che provvedeva a trattare chirurgicamente. Sulla scorta delle indicate motivazioni, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse prodotto certificati medici riportanti una diagnosi non corrispondente al proprio stato di salute, in quella specifica congiuntura temporale, con il preciso intento di legittimare formalmente la propria assenza dal servizio, per conseguirne il compenso relativo e procedere, ciò nonostante, ad interventi chirurgici esterni, egualmente per sé remunerativi e già programmati. Si tratta di motivazione che risulta immune dalle censure rivolte e che con ragionamento coerente valuta il risultato della prova dando conto dell'iter logico seguito, non scalfito dalla censura mossa a discarico e che fonda il motivo di ricorso. 1.2. Unico aspetto su cui occorre condividere, per la parte relativa, la doglianza difensiva è quello che caratterizza il passaggio della motivazione con cui la stessa Corte territoriale ha ritenuto che si dovesse configurare la condotta di simulazione dello stato di infermità anche per il periodo di tempo compreso tra il 12 ed il 15 novembre 2012, fatti unificati in regime di continuazione. La stessa Corte di merito ha dato atto che nei giorni indicati, contrariamente alle altre date, non v'era prova che l'imputato avesse svolto attività chirurgiche presso strutture esterne. Il quadro materiale di prova, allora, ed il ragionamento posto a fondamento della decisione non risulta sul punto convincenti. Si è inteso, invero, riconoscere, anche per il segmento temporale indicato, la sussistenza del delitto di simulazione d'infermità, pur in difetto di acquisizioni che documentassero che l'imputato, in quelle medesime date, avesse effettivamente posto in essere attività lavorative esterne. Ciò, tuttavia, correttamente osserva la difesa, non si concilia con la regola dell'o/tre ogni ragionevole dubbio e con la circostanza - egualmente acquisita con certezza al processo - che l'imputato era realmente affetto dalla patologia, oggettivamente certificata. La mancata effettuazione di trattamenti chirurgici presso altre strutture in quella specifica congiuntura temporale, in cui all'Amministrazione d'appartenenza constava una assenza per ragioni di salute, non offre, allora, prova certa che il ricorrente stesso avesse, anche in quei giorni, simulato lo stato di infermità per ragioni analoghe a quelle che avevano indotto i giudici del merito a ritenere provata la condotta stessa nelle date in cui egli, di converso, aveva svolto prestazioni lavorative chirurgiche presso strutture esterne. Per quanto detto, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla continuazione della simulazione di infermità contestata e ritenuta anche dal 12 al 15 novembre 2012, perché il fatto non sussiste. 2. La doglianza che afferisce il trattamento sanzionatorio è egualmente corretta nella parte in cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.La motivazione della decisione impugnata risulta sul punti affetta da contraddittorietà testuale. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che i fatti contestati non apparivano tali da giustificare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Da un lato, si è affermato che la condotta sarebbe constata di episodi provati, limitati a pochi giorni; dall'altro, tuttavia, si è asserito che essa si sarebbe protratta in un periodo di tempo ampio, dimostrando la sistematicità del disegno criminoso, denotando una pervicace persistenza della medesima determinazione criminosa. Ebbene, il punto della motivazione, a parte la indicata inconciliabilità formale delle affermazioni richiamate, non si confronta con il nucleo centrale della questione su cui, di converso, la Corte di merito si sarebbe dovuta intrattenere, valutando il tema dell'entità del danno prodotto e che avrebbe eventualmente potuto indurre l'esclusione dell'elemento circostanziale di favore invocato nella prospettiva a discarico. Questa Corte ha già affermato il principio per cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ricorre, infatti, quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (da ultimo, v. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 04/04/2013, Rv. 255791), ma ha, altresì, spiegato che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante in esame, la valutazione della speciale tenuità, in ipotesi di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto- reato (Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, dep. 24/07/2007, Rv. 237329; Sez. 6, sentenza n. 14040 del 29/01/2015 Ud. (dep. 03/04/2015), Soardi, Rv.262975 Sez. 3, n. 11035 del 21/10/1993, dep. 02/12/1993, Rv. 195943). È evidente, infatti, che l'eventuale esclusione dell'attenuante, in relazione ad una sola delle ipotesi delittuose in continuazione, finirebbe col rendere più gravi anche quelle fattispecie che tale carattere, in concreto, non presentino (Sez. 6, sentenza n. 14040 del 29/01/2015 Ud. (dep. 03/04/2015), Soardi, Rv.262975). Alla luce di quanto premesso la motivazione sul punto è carente e la decisione impugnata deve essere annullata, in ordine al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio finale ad altra sezione della Corte militare d'appello. Il ricorso va respinto nel resto. La sentenza deve, altresì, essere dichiarata irrevocabile, nella parte relativa all'accertamento della responsabilità penale per il delitto di truffa e per le residue condotte di simulazione di infermità. PQM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione della simulazione di infermità dal 12 al 15 novembre 2012 perché il fatto non sussiste; annulla altresì la ridetta sentenza in ordine al diniego dell'attenuante del (A; danno patrimoniale di speciale tenuità e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio finale ad altra sezione della Corte militare d'appello. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile la sentenza nella parte relativa all'accertamento della responsabilità penale.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza