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Sentenza

Tenente Colonnello della Guardia di Finanza condannato per favoreggiamento....
Tenente Colonnello della Guardia di Finanza condannato per favoreggiamento.
SENTENZA sul ricorso proposto da: V.E.  N. IL ........avverso la sentenza n. 971/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ..... Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione V.E. avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 2 ottobre 2014 con la quale - a parte la riduzione del trattamento sanzionatorio -è stata confermata quella di primo grado per quanto concerne l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11 CP (capo A) e di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, ugualmente aggravato sia ai sensi della menzionata aggravante che di quella di cui all'articolo 61 n. 2 CP (capo C). I fatti si assumono commessi, rispettivamente, il 26 e il 24 giugno 2009. L'imputato è stato invece assolto dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste. Come si legge nella sentenza impugnata la vicenda rappresenta il diretto sviluppo di un episodio di violenza sessuale consumato, la notte del 16 giugno 2009, ai danni di una prostituta, dal finanziere P.M.i, quando si trovava in pattuglia col finanziere G.R., entrambi in forza al gruppo di pronto impiego di Milano della Guardia di Finanza, comandato dal tenente colonnello E.V.. Per tale vicenda la donna aveva immediatamente denunciato il fatto alla polizia e, attraverso il numero di targa dell'auto dei finanzieri, costoro venivano intercettati e, in questura, rendevano dichiarazioni spontanee su tali fatti. Era tuttavia accaduto parallelamente che il R., secondo la versione accreditata in sentenza, aveva, al massimo il giorno dopo, parlato con il t.colonnello V. mettendolo a conoscenza del fatto che il collega M. gli aveva anche confidato, quella stessa notte, che analoghi episodi erano avvenuti in passato, sempre ai danni di prostitute, da parte della stessa persona con altri appartenenti al Gruppo dei quali, pure faceva i nomi. Era stato nel corso di tale colloquio tra il comandante e sottoposto che il primo, pur mostrando sdegno, aveva consigliato al finanziere di non presentare una relazione a carico dei colleghi e comunque di non farne i nomi: la finalità era quella di evitare di rimanere coinvolto nella valutazione, che sarebbe stata negativa da parte della gerarchia militare, sulla sua attitudine al comando ed anche in conseguenze penali per avere omesso di riferire all'autorità giudiziaria notizie di reati gravissimi. Tale "consiglio" era stato dato in realtà nella forma di un vero e proprio ordine, avvalendosi del metus autorictatis. Era poi accaduto che il 24 giugno il finanziere faceva protocollare depositandola una relazione di servizio su quanto accaduto nella notte del 16 giugno, riferendo delle confidenze del M., senza tuttavia fare i nomi dei finanzieri menzionati da quest'ultimo, ossia T., U. e B. successivamente identificati. Era dunque la condotta del comandante, consistita nell'istigare il proprio sottoposto a non inserire, nella relazione di servizio, i nomi di colleghi indicati da M.i come responsabili di gravissimi reati, quella qualificata giuridicamente dall'accusa, e successivamente ritenuta provata nei due gradi di giudizio, di falsità ideologica aggravata dall'abuso di autorità e di favoreggiamento personale nei confronti dei tre finanzieri T., U. e B.. La Corte d'appello, nel fare proprie tutte le considerazioni del giudice di primo grado, si è soffermata specificamente ad analizzare le dichiarazioni accusatorie di G.R.o in ordine alle quali ha posto in evidenza la centralità nell'avvio del processo a carico dei finanzieri per i reati di violenza sessuale ed altresì a carico del comandante V.per il comportamento dallo stesso tenuto nel contesto delle indagini. 1 I giudici, prendendo le mosse dalla censure della difesa tese a dimostrare il forte interesse dell'imputato ad uscire indenne dalle indagini a suo carico (come in effetti si era verificato, essendo stato assolto: vedi pagina 5 della sentenza impugnata), segnalano come la assoluzione o la archiviazione della posizione di altri soggetti imputati nel procedimento ( M. e P.) non sia dipesa da questioni relative alla (in)attendibilità del R. ma a valutazioni strettamente inerenti il grado di gravità degli indizi desumibili dalle parole del finanziere. Segnalano anche che il presunto interesse delineato dalla difesa non trova conforto nella realtà processuale posto che le accuse mosse al comandante prendono corpo ben prima dell'arresto del Rimedio per i fatti accaduti nella notte del 16 giugno. In terzo luogo la stessa Corte pone in evidenza, a sostegno della credibilità del chiamante in reità, il fatto che le dichiarazioni accusatorie di costui l'avrebbero comunque coinvolto nelle indagini mentre l'unico intento riconoscibile nella sua condotta era quello di reagire ad un clima onnertoso sulla gestione di notizie di reato da parte del comandante del proprio gruppo. Il giudici d'appello analizzano il comportamento del dichiarante durante le indagini per giungere alla conclusione che mai lo stesso viene colto nella condizione di rappresentare una realtà artefatta: così sarebbe stato anche per la negazione di responsabilità in ordine al reato di violenza sessuale, come riconosciuto, alfine anche dalla Corte di cassazione che aveva annullato (con rinvio, ndr) la condanna (per vizio di motivazione ndr); così sarebbe stato per la conoscenza della responsabilità dei colleghi M., U. B. e T. i quali sono stati tutti condannati sulla base peraltro della loro confessione. Altro elemento che la Corte territoriale considera è quello della spontaneità dei colloqui avuti con i familiari in carcere ed intercettati, a proposito della relazione "omissata": spontaneità che non può essere posta in dubbio in ragione della finalità -rappresentata dalla difesa- di apparire ai propri parenti come estraneo alle accuse di violenza sessuale che lo avevano portato in carcere. Anche una simile finalità non giustificherebbe le accuse rivolte ad altri colleghi per altri fatti e al proprio comandante sulle modalità di redazione della relazione di servizio. Piuttosto, secondo i giudici del merito, la sicura reazione del colonnello alla volontà, manifestata dal finanziere, di fare i nomi dei colleghi , emerge dalle conversazioni intercettate di cui sopra si è detto e dalle dichiarazioni dell'educatore del carcere di Opera; essa si esalta anche nel confronto con il comportamento tenuto dal colonnello verso il M.i al quale non chiede spiegazioni ed anzi concede le ferie senza coinvolgere l'autorità giudiziaria. Viene altresì valorizzata in sentenza, a sostegno della credibilità del Rimedio, la scelta del colonnello di tentare di partecipare all'incontro con i legali del finanziere- che non si presentò e alfine li revocò proprio perché ritenuti raggiunti dal comandante- ed anche la reazione incontrollata dello stesso quando aveva avuto notizia che la relazione del sottoposto era stata protocollata a sua insaputa. In altri termini la controprova della già avvenuta istigazione al reato da parte del comandante viene ravvisata nella reazione che costui ebbe il 24 giugno 2009, investendo il finanziere di contumelie quando apprese che aveva depositato la relazione protocollandola senza il suo visto: con ciò dimostrando di essere stato messo pienamente al corrente, in precedenza, dei fatti oggetto della relazione. Così come sullo stesso piano probatorio si pongono le intercettazioni nel carcere dalle quali risulta che il R.riferiva al fratello e allo zio di aver detto "tutto" al colonnello con ciò intendendo i nomi dei finanzieri potenzialmente colpevoli di altre violenze sessuali ai danni di prostitute, come era desumibile dal fatto che uno dei propri interlocutori, e cioè il fratello, era già in possesso della "relazione completa" dei detti nomi a lui data da R.. La Corte passa poi ad analizzare la qualificazione giuridica dei fatti che ritiene corretta, escludendo che il reato di favoreggiamento possa essere derubricato in quello di omissione di denuncia ed anche che possa trovare spazio l'orientamento giurisprudenziale superato in base 2 al quale il tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare. Motiva sul concorso morale da parte dell'imputato. Deduce il ricorrente 1) il vizio della motivazione sulla attendibilità di R.G.. Osserva la difesa che la Corte d'appello non avrebbe effettuato una valutazione logica in ordine alla affermata attendibilità di costui. Si tratta infatti di un soggetto imputato del medesimo reato e quindi, ai sensi dell'articolo 192 comma 3 cpp, autore di dichiarazioni che necessitano di riscontri. In realtà, una prima valutazione di inattendibilità soggettiva doveva discendere dal rilievo che, incolpare il comandante, costituiva un utile elemento di difesa dall'accusa di realizzazione di un falso, da esso materialmente commesso. E tale strategia viene rivelata dal fatto che il Rimedio decide di rendere formalmente dichiarazioni a carico del proprio comandante soltanto nel rispondere alle contestazioni del pubblico ministero, dell'Il novembre 2009, basate sul contenuto delle intercettazioni ambientali in carcere. In secondo luogo, questa volta oggettivamente, la inattendibilità deriverebbe dal fatto che l'imputato ha reso tre diverse versioni dei fatti in occasione dell'interrogatorio alla data appena menzionata e poi dell'incidente probatorio in data 14 luglio 2010 e infine dell'esame dibattimentale in data 15 marzo 2013. La difesa invita la Cassazione a verificare il primo atto, dal quale risulterebbe che la reazione violenta alla decisione di protocollare la relazione fu del capitano P. e del tenente M. , in assenza del comandante Viti. Dall'esame comparato dei tre verbali (dei quali l'impugnante cita brani), inoltre risulterebbe che, in occasione del primo non disse di avere ricevuto richieste di modifica del contenuto della relazione; in occasione del secondo avrebbe detto che invece il comandante V. reagì ugualmente ricevendo la proposta del finanziere di strappare la relazione; in occasione del terzo interrogatorio era invece emersa la nuova circostanza per la quale il colonnello e gli altri due avrebbero concepito l'idea di sostituire la relazione di servizio già protocollata con altra avente diverso contenuto e priva di notizie di reato: una versione peraltro intrinsecamente illogica se si considera che, in base alle emergenze acquisite, quando avvenne l'incontro in questione con il comandante e gli altri due sottoposti, il 24 giugno 2009, la notizia del deposito della relazione era già stata anticipata al procuratore della Repubblica dal difensore del Rimedio e il procuratore della Repubblica aveva sollecitato al V. la notte tra il 24 e il 25 giugno, la trasmissione della relazione. Proprio tutte le incongruenze ricordate erano state segnalate alla Corte d'appello la quale si era limitata ad affermazioni sulla attendibilità del dichiarante, da ritenersi apodittiche e comunque sganciate dalla realtà processuale, nella quale le accuse del R.si arricchivano col passare del tempo. In terzo luogo la dichiarazione accusatoria del R. non può dirsi sostenuta da elementi di riscontro. La difesa sostiene che il tentativo, dell'imputato, di partecipare alla riunione con gli avvocati del finanziere non può costituire uno dei detti elementi di riscontro. Sarebbe infatti del tutto inverosimile, secondo la difesa, la versione del R. secondo cui egli revocò il mandato ai legali originariamente officiati, avendo saputo del detto 3 tentativo da parte del colonnello: e ciò in quanto, da sue dichiarazioni, emergerebbe che la decisione di rivolgersi a un altro avvocato sarebbe antecedente a quel fatto; che comunque anche il nuovo avvocato si rese disponibile a parlare con il comandante che invece non accettò l'invito. Molto più logico, alla stregua della testimonianza del maresciallo S. sarebbe ritenere che fu il Remedio stesso a non volersi avvalere dell'assistenza del comandante anche ai fini della propria strategia difensiva. Quanto alle intercettazioni eseguite in carcere nel luglio 2009 e alle dichiarazioni rese dai familiari de relato, queste dimostrerebbero, come del resto la deposizione dell'operatore del carcere, che Rimedio aveva dato notizia al proprio comandante di altri episodi di violenza sessuale commessi da altri finanzieri, ricevendo il consiglio di lasciare assumere a lui le iniziative necessarie: mai però era emerso che lo stato di timore in cui versava, soprattutto per la propria sorte processuale, dipendesse anche da minacce o pressioni dei superiori. Mai era emerso che nelle occasioni appena descritte egli avesse affermato ai propri interlocutori di avere fatto, al comandante, specificamente i nomi dei presunti responsabili. Citando i brani delle intercettazioni, la difesa evidenzia la bontà di quanto sostenuto e la apoditticità della diversa affermazione della Corte d'appello secondo cui, avere detto "tutto" al comandante dovrebbe significare di avergli fatto i nomi dei finanzieri e non anche di avere, più semplicemente, reso nota l'esistenza della prassi assolutamente illegale dei finanzieri, di compiere atti sessuali ai danni delle prostitute. Non può dirsi, in conclusione, che vi siano elementi oggettivi atti a riscontrare la tesi del Rimedio di essere stato invitato dal proprio comandante a tacere, essendo emerso, al contrario, dalla versione dell'imputato che egli, quando dopo parecchi giorni successivi al famoso 16 giugno 2009, ricevette le confidenze del R., lo invitò a redigere una relazione per la procura. La difesa passa ad analizzare l'interesse che R. aveva ad incolpare falsamente il proprio comandante, interesse che era quello di apparire il più possibile vittima di un ambiente nel quale altri colleghi commettevano reati sessuali a sua insaputa e i superiori li coprivano, anche con iniziative vessatorie nei suoi confronti. Del resto anche il gip, nella sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di M. e di R. aveva riconosciuto, nel comportamento reticente del secondo verso i propri parenti in carcere, la volontà di non eliminare in questi la convinzione della propria innocenza . Fa discendere dal suo difensore la conclusione che le conversazioni con i parenti erano inquinate dal detto fine ed erano inquinate anche nella parte in cui contenevano l'incolpazione del comandante. Quanto alla riunione plenaria di reparto convocata dal tenente colonnello V., la difesa ne propone un'interpretazione diversa da quella accreditata dalla Corte d'appello rilevando che se l'intento del comandante fosse stato quello, attraverso tale riunione, di mettere a tacere la cosa, egli non avrebbe convocato una riunione di tutto il reparto. Quanto alla data relativa al giorno in cui il finanziere R. avrebbe reso noto al comandante i nomi dei presunti colpevoli delle violenze sessuali, la difesa fa notare che la versione dell'imputato (ciò sarebbe avvenuto il 17 giugno 2009, subito dopo le confidenze di M.) è in insanabile con quanto riferito dal maresciallo R.secondo cui ancora il giorno precedente a quella del protocollo dato alla relazione (23 giugno) il finanziere gli aveva confidato di avere intenzione di parlare col comandante: evenienza dunque non 4 ancora verificatasi. Del resto la data di formazione del file della relazione è quella del 21 giugno 2009. L'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere in maniera pacifica che la relazione era stata protocollata soltanto il 24 giugno 2009 in quanto prima di tale data il finanziere temeva le rappresaglie, le minacce e le pressioni di M., sempre presente in ufficio a controllarlo: le uniche minacce veramente ricevute. La difesa contesta poi che il falso possa semplicemente desumersi dal confronto fra il contenuto della relazione protocollata (senza i nomi dei finanzieri coinvolti) e quello della relazione affidata da G.R. al fratello C.o (con i nomi). In realtà è rimasta una grossa ombra di dubbio su quante relazioni siano state date al fratello, sui loro diversi contenuti, sul momento della consegna. Il difensore poi si interroga su quale possa essere stato il motivo della mancata consegna della relazione completa, da parte del finanziere, direttamente al pubblico ministero e se la scelta invece di consegnarla per via gerarchica non sia stata l'espressione del tentativo di ottenere assistenza un supporto all'interno del corpo militare. Ci si duole poi del fatto che la Corte d'appello ha trascurato immotivatamente la versione offerta dall'imputato. Questi aveva riferito di non avere redatto alcuna relazione in ordine ai fatti del 16 giugno poiché la polizia giudiziaria stava già compiendo le sue indagini mentre aveva rappresentato al Morbidelli la gravità della sua situazione processuale e al Rimedio l'opportunità di difendersi dal momento che si riteneva innocente ed estraneo ai fatti: per tale motivo si era reso disponibile a incontrare il difensore di quest'ultimo. Non aveva mai voluto privatamente conoscere i fatti nei quali poteva essere rimasto coinvolto il sottoposto ed aveva affermato in maniera recisa che quest'ultimo non gli aveva mai fatto i nomi di altri militari coinvolti, evitando anche di leggere la relazione più volte menzionata prima che questa fosse depositata. La difesa ritiene espressione di illogicità della motivazione il fatto che una simile versione non sia stata creduta nonostante che analoga versione del capitano Porta e del tenente Marra, entrambi destinatari di precise accuse da parte del R. fosse valsa a quelli, rispettivamente, la assoluzione e la archiviazione, sul rilievo che il loro comportamento aggressivo era finalizzato soltanto a criticare la grave violazione della procedura di protocollazione da parte del finanziere; 2) il vizio della motivazione e la violazione della legge in ordine alla qualificazione del fatto come favoreggiamento personale. Già la Corte d'appello ha ritenuto l'imputato colpevole di tale reato per avere omesso di riferire al Procuratore della Repubblica la notizia di reato mentre il Tribunale aveva individuato la condotta rilevante nell'ordine di non depositare la relazione o di depositarla omissata. In più la difesa fa notare che non ha comunque trovato riscontro la condotta consistita nell'invitare il sottoposto a tacere. Nella forma omissiva, poi, il reato neppure sussisterebbe in presenza di una condotta che consista esclusivamente nell'omissione di denuncia di reato (sentenza n. 15923 del 2013), reato speciale rispetto al favoreggiamento, in presenza di una medesima condotta. Nel caso di specie, d'altra parte, il comandante non aveva obbligo giuridico di riferire al pubblico ministero in ordine ad una notizia di reato non solo di dubbia attendibilità ma che era già stata comunicata all'autorità giudiziaria il giorno prima di ricevere la delega conferitagli dal Procuratore della Repubblica per le indagini sui fatti del 16 giugno. 5 Manca infatti la prova che l'imputato abbia agito con la consapevolezza della utilità che la propria omissione avrebbe garantito agli autori del reato. D'altra parte non può ravvisarsi alcun intento elusivo di indagini in presenza di presentazione di una relazione sulla commissione di reati gravi, seppure priva dell'indicazione dei nominativi dei responsabili. 3) l'erronea applicazione della legge in tema di falso ideologico. Dal punto di vista dell'elemento oggettivo è stato commesso un errore da parte della Corte d'appello nel sostenere che la condotta sarebbe consistita nello scrivere e nell'attestare di non aver saputo i nomi degli autori di reati perché colui che aveva rivelato i fatti se ne era astenuto. Ad avviso della difesa una simile condotta potrebbe integrare il reato di favoreggiamento (così a pag. 60 del ricorso). Tuttavia, proprio la relazione protocollata dimostra che un'attestazione del genere di quella sopra ricordata non è rinvenibile nella relazione protocollata ove semplicemente si attesta il fatto che due colleghi avevano avuto rapporti sessuali con prostitute durante l'orario di servizio. In altri termini non vi è stata attestazione dell'esistenza di un fatto contrario al vero ma semplicemente una reticenza su un particolare non precisato, ossia una dichiarazione incompleta che non altera la funzione probatoria dell'atto (in tal senso cita Cass. 8 gennaio 1992, ric. Curci ed anche la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame dell'incidente cautelare ). E che tale ricostruzione sia quella corretta è dimostrato dal fatto che la Corte d'appello ha ritenuto il falso ideologico realizzato anche in forma connmissiva laddove il finanziere avrebbe attestato che non gli era stato fatto il nome del maresciallo T., ove invece risulta che il nome del T. non era stato fatto, nemmeno verbalmente, dal finanziere. Ciò si desume anche dalla conversazione intercettata in carcere con il fratello C. il 18 luglio 2009, riportata nel ricorso, conversazione nella quale si evinceva e quel nome non era stato fatto perché il finanziere non se ne era ricordato. 4) l'assenza di motivazione sul concorso morale da parte dell'imputato nel reato di falsità ideologica. La difesa ritiene rilevante, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, che l'imputato sia stato assolto dal giudice di primo grado dalla imputazione di minacce contestualmente osservando che la scelta di non inserire i nomi nella relazione non era stata dovuta soltanto alle indicazioni ricevute dal V. ma a una molteplicità di fattori indipendenti. La difesa ritiene errato in diritto il ragionamento del giudice secondo cui non potrebbe rendersi la prova positiva che, senza il contributo portato del concorrente, il proposito criminoso non sarebbe stato attuato. Invece la giurisprudenza di legittimità (cita cass.n. 39030 del 2013) è rigorosa nel pretendere la prova di una reale partecipazione alla fase preparatoria del reato, nonché del fatto che sia dimostrata la causalità efficiente. Al riguardo la difesa fa notare che un simile contributo è del tutto illogicamente concepito con riferimento all'ipotesi, pure addebitata, di avere tentato di convincere il finanziere a non presentare alcuna relazione, invece regolarmente presentata. E lo è anche con riferimento alla condotta ascritta, in presenza di minacce e timore di ritorsioni da parte di M. e degli altri finanzieri coinvolti; 5) il vizio della motivazione riguardo all'elemento psicologico del reato; 6 6) il vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze, soprattutto in considerazione del fatto che l'abuso della qualità di pubblico ufficiale sarebbe stata valutata ai fini della configurazione del reato, delle aggravanti e del relativo bilanciamento. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo mira a denunciare la illogicità e soprattutto la incompletezza della valutazione riguardante la attendibilità del centrale teste della accusa, il finanziere Rimedio, imputato anch'esso del reato di falso ideologico ascritto al ricorrente. Si tratta però di una critica che per certi versi è inammissibile perchè condotta sulla base di argomenti di puro fatto, non direttamente apprezzabili dalla Cassazione che è giudice della legittimità. Così, deve ritenersi con riferimento alle numerose citazioni e trascrizioni di brani delle dichiarazioni di testi o di intercettazioni ambientali, presenti nell'atto di impugnazione: emergenze che sono chiaramente evocate per suscitare dal parte della Cassazione una loro autonoma valutazione, alternativa a quella del giudice del merito laddove è noto- per averlo anche la giurisprudenza di legittimità ribadito ripetutamente- che la valutazione del risultato di prova così come la attribuzione di uno piuttosto che altro significato ai colloqui intercettati sono compiti demandati in via esclusiva al giudice del merito e, alla Corte di cassazione, resta - se adeguatamente e specificamente sollecitata- il solo controllo sul ragionamento giustificativo del giudice a quo. Un ragionamento, poi, che in tanto è censurabile, in quanto presenti rilevanti aporie su punti decisivi oppure illogicità che devono anche risultare manifeste. Tanto premesso non è chi non veda come la censura del ricorrente sulla valutazione di attendibilità del Rimedio non colga i profili appena evocati perchè, al contrario, si sviluppa tutta lungo percorsi narrativi di evidente marca fattuale, come tali inammissibili. Certamente un simile rilievo si comprende con riferimento alla richiesta, della difesa, di verificare se le tre diverse e comunque tardive ( ad avviso della stessa difesa) dichiarazioni accusatorie del Rimedio possano valergli il già formulato giudizio di accusatore credibile. Il contenuto delle dichiarazioni in questione, che la difesa riporta "in parte qua" nel ricorso, non può formare oggetto di apprezzamento diretto da parte di questa Corte, neppure al fine di valutare se la affermata attendibilità dell'accusatore sia stata o meno bene riconosciuta. Infatti una valutazione di tal genere è già stata compiuta dal giudice del merito, peraltro in maniera articolata, e il solo modo per esigerne il controllo di legittimità sarebbe stato quello di dimostrare, nell'ottica dell'art. 606 lett e, quali rilevanti e puntuali censure sul tema fossero state sottoposte al giudice dell'appello per far risaltare eventuali vizi della motivazione del primo giudice ; oppure, nell'ottica di sostenere il radicale travisamento della prova, sarebbe stato necessario, in ossequio ai principi sulla doverosa autosufficienza del ricorso, allegare al ricorso i testi integrali dei documenti il cui contenuto essenziale sarebbe stato omesso o ribaltato ovvero menzionarne con assoluta precisione la collocazione nel fascicolo processuale: in tal modo consentendo alla Cassazione non già di interpretare il tenore del documento - valutazione di merito e come tale interdetta- ma di saggiarne, peraltro col metro di giudizio della "evidenza", la eventuale "contraddittorieta" con l'interpretazione offertane dal giudice del merito, sempre che si fosse trattato di errore che apparisse capace -una volta eliminato- di disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Con particolare riferimento alla interpretazione dei colloqui intercettati, poi, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel sostenerne la non assoggettabilità alla cognizione della Cassazione , una volta che la valutazione effettuata dal giudice del merito sia logica e plausibile e non contraria al senso comunque delle espressioni. Per tutti i motivi esposti , la doglianza difensiva è destinata ad infrangersi contro il giudizio di credibilità del Rimedio, così come prospettata motivatamente e in modo uniforme dai due 7 giudici di merito, i quali non hanno rilevato apprezzabili incoerenze neppure nella valutazione delle diverse dichiarazioni del Rimedio succedutesi nel tempo, per quanto concerne la loro idoneità a delinearne la credibilità soggettiva. Allo stesso modo non può non rilevarsi la presenza di una motivazione esauriente e non manifestamente illogica sulle ragioni che possono avere spinto il R. a formulare le accuse contro il ricorrente, non rilevando in questa sede se la parte ritenga che altra ricostruzione alternativa, delle stesse emergenze, fosse , in punto di fatto, possibile. La alternatività della ricostruzione difensiva e il conseguente ragionevole dubbio che possa insorgere sulla colpevolezza, sono temi che non possono essere introdotti come tali nel giudizio di legittimità ma possono esserlo solo nella prospettiva del vizio di motivazione, quando e se si dimostri di avere rappresentato, al giudice dell'appello, una concreta possibilità di prospettazione ambivalente e equivoca delle emergenze, tale da non potere essere superata con una scelta, a quel punto arbitraria, di una delle due versioni. Nel caso di specie tanto non è stato fatto, dovendosi anche considerare che la opzione dei giudici di primo e secondo grado si è formata sulla base del già menzionato giudizio sulla attendibilità - soggettiva e oggettiva del chiamante in reità- e sulla verifica di altri elementi indiziari. Questi ultimi, peraltro, sono stati considerati elementi di riscontro alla chiamata in reità ma rappresentano qualcosa di maggiormente dimostrativo, comportando una capacità inferenziale autonoma. Ci si riferisce, in particolare alle emergenze rappresentate dalle intercettazioni ambientali in carcere e alla doppia edizione della relazione di servizio cui quelle stesse intercettazioni facevano riferimento: emergenze che considerate in modo integrato, sono state considerate, dai giudici, del tutto logicamente, come una autonoma prova del fatto che il R. avesse effettivamente redatto , per il protocollo, una relazione "omissata" cioè illegittimamente privata della fondamentale indicazione di nominativi cui si riferivano notitiae criminis; che lo stesso avesse fatto, in precedenza, integrale menzione al comandante Viti della realtà che aveva portato a tale decisione e che la ragione della prima condotta andava ravvisata in un clima di intimidazione al quale lo stesso si sentiva sottoposto, clima al quale non era affatto estraneo il comandante. Vanno poi considerati altri non marginali elementi, pur rappresentati in sentenza, costituiti dal comportamento del Viti quando tentò, contro la volontà del finanziere, di avere un colloquio con i difensori di questo, comportamento interpretato dai giudici come espressine della stessa volontà, in precedenza manifestata, di ingerirsi nei processi decisionali del sottoposto riguardo le iniziative da adottare in relazione alle vicende già emerse e che, poi, portarono al suo arresto. Anche di tale emergenza la difesa tenta una "lettura" alternativa a quella del giudice del merito, in quanto tale non consentita dopo i due gradi di giudizio di merito. Si tratta dunque di un complesso di elementi probatori e indiziari che i giudici hanno ricostruito, in base ad un ragionamento logico, come idonei a suffragare la tesi della accusa in termini tali da risultare oggettivamente incompatibili con la opposta tesi sostenuta dall'imputato, del non essere stato informato circa la conoscenza, da parte di Rimedio, dei nomi dei finanzieri possibili responsabili dei reati; nel non avere in alcun modo influenzato la scelta del finanziere R. di redigere una relazione di servizio deprivata di tali nomi; di non essersi, in poche parole, reso responsabile di concorso in falso ideologico oppure di favoreggiamento. Una radicale e censurabile aporia della motivazione sul punto, nei termini prospettati dalla difesa, non è cioè configurabile dovendosi piuttosto ammettere che il mancato accreditamento della versione dell'imputato trova anche giustificazione nella scelta degli elementi di prova, contrari ad essa, ritenuti decisivi. 8 Allo stesso modo, per concludere la valutazione delle censure sulla ricostruzione del fatto, appare da respingere il terzo motivo di ricorso riguardante il concorso morale dell'imputato nella condotta materialmente posta in essere dal coimputato. La tesi dell'essere stato, quest'ultimo, sicuramente condizionato anche dal timore che nutriva nei confronti di M., tanto da aver atteso il relativo collocamento in ferie per presentare la relazione, pure "omissata", non vale ad escludere il concorso delineato in sentenza. Invero non si può prescindere, in primo luogo, dal fatto che le pressioni esercitate dal comandante, ritenute provate alla stregua del racconto di Rimedio, sono state considerate dalla corte territoriale come dotate di sicura capacità efficiente nella determinazione della condotta di quest'ultimo, con valutazione in punto di fatto non ulteriormente censurabili perché plausibilmente fondate sul rilievo delle modalità con le quali in concreto, nel caso di specie, è stato fatto valere il rapporto gerarchico e presentato il punto di vista del tenente colonnello. Ma, oltre a ciò, vale ed è decisivo il rilievo che, anche in presenza di sicuri fattori di pressione rappresentati dal contegno minaccioso di M., ugualmente descritto dal R., la compresenza di due cause efficienti e convergenti nella determinazione del risultato non vale ad escludere l'idoneità dell'una o dell'altra. In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, e succedutisi nel tempo, a tutti si deve riconoscere una efficacia causativa ove i fatti stessi abbiano determinato una situazione tale che, senza di essi, l'evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato. È pertanto, irrilevante che la causa remota non abbia di per sè sola determinato il fatto essendo sufficiente che essa abbia contribuito comunque in concreto alla produzione dell'evento ( Rv. 175209). D'altra parte non si versa nella ipotesi, neppure invocata dalla difesa, della causa sopravvenuta che da sola sia risultata capace di determinare l'evento escludendo la efficacia causale delle precedenti, posto che da nessun accertamento valorizzato in sentenza o nel ricorso può sorgere il dubbio che tale posizione possa avere rivestito, nella determinazione causale, il solo comportamento del M., in realtà nemmeno sopravvenuto ma, semmai antecedente. Sono versati in fatto e pertanto non sono apprezzabili i tentativi della difesa di dimostrare , mediante la allegazione di testimonianze non conoscibili direttamente da parte di questa Corte, che l'eventuale reazione del comandante potrebbe essere avvenuta soltanto dopo che la relazione con gli illeciti omissis era stata presentata e protocollata formalmente dal finanziere: e cioè quando il reato era già stato, da quest'ultimo, integralmente commesso. È vero piuttosto che l'accertamento motivatamente accreditato in sentenza non può che essere, ancora una volta, quello che dipende dalle dichiarazioni di R. e cioè quello secondo cui le rivelazioni al comandante dei nomi dei finanzieri coinvolti in passati atti sessuali con prostitute, nell'orario di servizio, furono fatte dal sottoposto al comandante immediatamente e cioè al massimo il 17 giugno, ossia il giorno successivo alla nottata che costò la denuncia per violenza sessuale al R. e al M.. Attestazione sintomaticamente completata dall'ulteriore accertamento relativo al fatto che, dopo quelle rivelazioni verbali, la Procura della Repubblica fu direttamente ed autonomamente informata, dal difensore del R., della presentazione di una relazione di servizio dai contenuti evidentemente non graditi ai vertici del Corpo di appartenenza. Nè assume valore dirimente il fatto che, per tabulas, le pressioni attribuite al comandante affinché il sottoposto non presentasse affatto la relazione con le notitiae criminis a carico dei colleghi, non sortì alcun effetto , rispetto a tale specifico fine, come dimostrato dal fatto che invece, una relazione fu effettivamente presentata da R.. Il rilievo cioè non esclude che le pressioni e la istigazione raggiunse invece il proprio effetto nel determinare la condotta, subordinata al mancato verificarsi della prima, di eliminare dalla notizia di reato i nomi dei responsabili. Da respingere sono anche i motivi sub 2), 3) e 5). 9 I primi due pongono questioni in diritto sulla esatta qualificazione giuridica delle condotte ma si tratta di questioni già risolte in maniera corretta dal giudice a quo. Il reato di favoreggiamento personale si configura con preferenza su quello di omessa presentazione di denuncia quando, come nel caso di specie, l'omessa denuncia di reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria è posta in essere nella consapevolezza dell'utilità derivante da tale omissione agli autori del reato presupposto, precisandosi che gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono gravati dell'obbligo di denuncia anche in relazione a notizie acquisite fuori dell'attività di servizio (Sez. 6, Sentenza n. 51508 del 04/12/2013 Cc. (dep. 19/12/2013 ) Rv. 258506). In tale caso, quando cioè possa dirsi che la condotta dell'agente sia precisamente "mirata", dal punto di vista oggettivo il soggettivo, ad impedire/ostacolare le indagini in favore di taluno, la scelta dell'ipotesi criminosa da applicare non può che cadere sul reato di favoreggiamento la cui fattispecie si rivela connotata da specialità rispetto a quella di omessa denuncia, specialità rappresentata proprio dal fatto che la omissione presenta il connotato aggiuntivo di rappresentare un concreto aiuto, nei confronti di un soggetto specificamente considerato dall'gente, a eludere le investigazioni dell'autorità. In tal senso si è espressa, in motivazione, anche la sentenza n. 15 923 del 2013 invocata nel ricorso. Quanto al reato di falsità ideologica, la giurisprudenza- peraltro risalente- menzionata dal ricorrente e cioè quella relativa alla non configurabilità del reato in presenza di una condotta che possa definirsi come solamente reticente su particolari "omessi", deve convenirsi con il giudice del merito in ordine al rilievo che la stessa deve ritenersi superata dalla copiosa giurisprudenza di segno opposto, maturata in tempi più recenti. Integra infatti il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero( Sez. 6, Sentenza n. 21969 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/05/2013) Rv. 256544; Sez. 5, Sentenza n. 32951 del 21/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014) Rv. 261651). Ed è indubbio che nel caso di specie, in cui ciò che si rappresentava era una notizia di reato, l'indicazione dei nomi dei possibili responsabili, che fosse stata nota all'autore o comunque a responsabile della relazione, rappresenta un requisito indispensabile con riferimento alla , capacità di documentazione propria dell'atto. Nè costituisce un rilievo apprezzabile quello della difesa secondo cui non corrisponde al vero l'affermazione della corte d'appello dell'essere stata data la falsa notizia della mancata conoscenza dei nomi dei responsabili denunciati. Sebbene sia perfettamente ammissibile che non risulti data, in via esplicita, una simile comunicazione, tuttavia non può negarsi che il risultato comunicativo della relazione- nella quale si dava atto, da parte dell'estensore, di avere appreso di comportamenti illeciti da parte di colleghi- fosse esattamente quello indicato dalla corte d'appello, considerato che il pubblico ufficiale ha il dovere di fornire tutti i dati in suo possesso che valgano a vestire la notizia di reato, fonte e causa della attività investigativa dell'autorità giudiziaria, finalizzata all'obbligatorio esercizio dell'azione penale. I rilievi valgono a dare conto dell'esistenza di una puntuale motivazione anche riguardo all'elemento psicologico dei reati addebitati, discendente dagli accertamenti compiuti e come sopra rievocati. Quanto infine al vizio di motivazione sull'entità della pena, è il caso di rilevare che il giudice la ha invece resa utilizzando correttamente i criteri di cui all'articolo 133 CP e, in particolare, valorizzando in termini negativi i motivi a delinquere che sono elemento, nel caso di specie, 10 delineato in stretta relazione alla posizione di vertice dell'imputato ma strutturalmente diverso dalla qualifica di pubblico ufficiale che costituisce l'elemento integrativo tanto del reato più grave quanto della circostanza aggravante addebitata. Non ricorre, in altri termini l'ipotesi evocata dalla difesa di plurima valutazione negativa della medesima circostanza di fatto. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015 il pr nte il consigliere estensore
Avv. Antonino Sugamele

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