Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) - Corpo Guardie di P.S. (ora Polizia di Stato) - Trattamento economico - Indennità - Per trasferimento d'autorità - Spettanza - Art. 1, comma 1- bis, l. n. 86/2001 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Consiglio di Stato, sez. VI, 12/11/2014, n. 5553
L'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012 n. 228, ha modificato l'art. 1 l. 29 marzo 2001 n. 86 (“Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1- bis, che testualmente recita:' L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni'. Nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dall'1 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima l. n. 228/2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva. Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.
Conferma Trga, Bolzano, n. 183/2013.
Conformi e difformi:
Cfr., Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159, in Foro amm. CDS, 2013, 7-8, 1989.
23-07-2017 20:53
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