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Sentenza

Allievo Maresciallo dell'Esercito chiede l'annullamento del giudizio di inidonei...
Allievo Maresciallo dell'Esercito chiede l'annullamento del giudizio di inidoneità permanente al servizio militare , emesso dalla C.M.O. a seguito di accertamenti medici finalizzati ad ottenere il brevetto di paracadutismo.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2017, n. 3329
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, C.F. (...), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'atto emanato dal Dipartimento Militare  dei Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione, prot. n. (...) del 28 aprile 2015, di riforma del ricorrente per inidoneità fisica;
- dell'atto prot. n. (...) del 3 giugno 2015, che ne dichiara la permanente inidoneità fisica;
Con motivi aggiunti del 24 settembre 2015,
- dell'atto prot. (...), del 7 agosto 2015, recante il proscioglimento dalla ferma contratta ed il collocamento in congedo illimitato,
Con motivi aggiunti del 30 dicembre 2015,
- della relazione redatta in data 11 novembre 2015 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11053/2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'odierno ricorrente, all'epoca dei fatti Allievo Maresciallo dell'Esercito, ha adito questo Tar per ottenere l'annullamento del giudizio di inidoneità permanente al servizio  militare , emesso dalla C.M.O. a seguito del riscontro di una "-OMISSIS-" nel corso di accertamenti medici per il brevetto di paracadutismo.
Avverso il predetto giudizio - da cui è scaturito il successivo provvedimento di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato, impugnato con motivi aggiunti del 24 settembre 2015 - la parte censura violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti e erroneità e contraddittorietà della motivazione.
Argomenta, in sostanza, che l'Amministrazione avrebbe dovuto condurre il giudizio di idoneità (recte, accertare il mantenimento dei requisiti fisici) sulla base alla direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 - applicabile ratione temporis, e non già in base a quella successiva, contenuta nel D.M. 4 giugno 2014.
La -OMISSIS-, nella normativa vigente all'atto del reclutamento del ricorrente, non era infatti prevista quale causa di non idoneità, non provocando, tra l'altro - secondo l'assunto di parte - alcuna alterazione funzionale, come comprovato dall'idoneità conseguita sia per l'attività sportiva al livello agonistico, sia nelle numerose visite cui il  militare  è stato sottoposto nell'arco dei 7 anni in cui ha prestato servizio (prima quale VFP1, poi VFP4, infine come Allievo Maresciallo).
Inoltre, l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare la piena funzionalità del ricorrente, tralasciando di verificare in concreto le residue capacità funzionali in capo allo stesso alla luce delle attività chiamato a svolgere pur in presenza della riscontrata menomazione.
Per resistere al gravame, si sono costituite, con memoria di stile, le Amministrazioni in epigrafe.
Con ordinanza collegiale n. 11053/2015, la Sezione ha disposto una verificazione in ordine alla dichiarata causa di inidoneità, all'esito della quale, il Ministero dell'Interno, incaricato di detto incombente, ha evidenziato la condizione di "--OMISSIS--", assumendola tra le cause di non idoneità al servizio  militare , sia ai sensi di quanto previsto dalla lettera l), n. 2, della direttiva tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014, sia ai sensi della previgente Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 (art. 10, lettera b).
Avverso tale ultimo giudizio, il ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, censurando l'avvenuta riconduzione delle proprie condizioni fisiche alle previsioni di cui all'art. 10, lettera b) della direttiva del 2005, in quanto ipotesi riferite a patologie di elevata gravità, non riscontrabili invece in quella accertata dalla Commissione.
All'esito della camera di consiglio del 20 gennaio 2016, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare "rilevato che la direttiva tecnica richiamata dall'Amministrazione ai fini della riscontrata inidoneità del ricorrente è il DM 4.6.2014, mentre lo stesso è entrato in servizio sotto l'egida della direttiva tecnica del 5.12.2005 (la quale non prevedeva la sua condizione come causa di inidoneità), allo scopo di mantenere "in servizio il ricorrente, ovviamente in una condizione di lavoro coerente con il suo stato fisico", fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Nelle more della trattazione del merito, la difesa ricorrente ha depositato il provvedimento con cui il  militare  è stato ammesso con riserva, senza essere considerato respinto, al 19 corso biennale per Allievi Marescialli dell'Esercito per la ripetizione del 1 anno, unitamente alla proposta di rinvio formulata dal Comandante della Scuola Sottoufficiali dell'Esercito di Viterbo; il verbale del Dipartimento di Medicina legale di Roma che ha ritenuto il ricorrente "impiegabile nei compiti didattico-addestrativi previsti dal suo status con controindicazione ad attività fisica che comporti prolungato e severo stress. -OMISSIS-"; infine, la convocazione per la frequenza al predetto corso per il 3 ottobre 2016.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2016, la causa è quindi passata in decisione.
Il Collegio - fermi restando il remand operato dalla Sezione e i provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione - ritiene di confermare quanto rilevato in sede cautelare (e non contestato dal Ministero), atteso che il giudizio di inidoneità, oggetto della presente controversia, è stato espresso sulla base dei requisiti previsti dalla Direttiva tecnica del 2014, la quale ha stabilito che, per il personale  militare volontario già in servizio al momento dell'entrata in vigore della stessa (quale il ricorrente), avrebbero continuato ad applicarsi i requisiti di idoneità contenuti nelle direttive vigenti al momento del reclutamento, qualora più favorevoli.
Nel caso in esame, quindi, avrebbero dovuto trovare applicazione i diversi requisiti contenuti nel previgente D.M. del 2005, che non contempla, tuttavia, tra le cause di non idoneità, la condizione da cui è affetto il ricorrente, prevedendo invece la diversa e più severa patologia di "-OMISSIS-".
In altri termini, non si nega, nella specie, la ricorrenza del difetto genetico della -OMISSIS-, ma la stessa non può sussumersi tra le ipotesi (più gravi) tassative di inidoneità al servizio  militare, previste dall'allora normativa tecnica di riferimento.
Il ricorso va quindi accolto sotto tale assorbente profilo, col conseguente annullamento dell'impugnato giudizio.
L'accoglimento del ricorso introduttivo comporta inoltre l'accoglimento dei successivi motivi aggiunti, con i quali si chiede l'annullamento del successivo provvedimento di proscioglimento dalla ferma contratta ed il collocamento in congedo del ricorrente, in quanto affetto da illegittimità derivata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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