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Sentenza

Assistente amministrativo del Comando Logistico Esercito Nord chiede il riconosc...
Assistente amministrativo del Comando Logistico Esercito Nord chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio per interdipendenza dell'infermità "sindrome vertiginosa" e concessione dell'equo indennizzo.
Sentenza n. 148 /17      

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione VENETO

 

in composizione monocratica nella persona della d.ssa Innocenza Zaffina, quale giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato il 15 febbraio 2017 ed iscritto al n. 30338 del Registro di Segreteria, promosso da E. A., C.F. OMISSIS, nata OMISSIS e residente in OMISSIS, assistita, rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto ricorso, dall'Avv. Gabriele de Gotzen (C.F. DGTGRL65S16L736Q — fax 041.2621753 — pec: gabriele.degotzen@venezia.pecavvocati.it) dell'Ordine  di Venezia e dall'Avv. Gloria De Sabbata (C.F. DSBGLR77E47L736W — fax 041.4763441 — pec: gloria.desabbata@venezia.pecavvocati.it) dell'Ordine di  Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in 30173 Venezia — Mestre (VE) — Viale Garibaldi n. 1/i; per le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento si indicano i numeri di fax 041.2621753 — fax 041.4763441 e gli indirizzi di posta elettronica certificata gabriele.degotzen@venezia.pecavvocati.it, gloria.desabbata@venezia.pecavvocati.it,  giusta procura in calce al ricorso introduttivo,

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale successore ex art. 21, comma 1, d.l. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni con l. 22.12.2011, n. 214, di I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avvocato Filippo Doni, c.f. DNO FPP 71R13 G224G, in forza di procura ad lites rilasciata con il ministero del Notaio Paolo Castellini in Roma, rep. 80974, rogito 21569, del 21.07.2015, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro 3500/d, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di FAX DELLO STUDIO DEL DIFENSORE 041 2702647, e l'indirizzo di p.e.c. avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it, nonché l'indirizzo di p.e. filippo.doni@inps.it,

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore (C.F. 80234710582), con sede in 00187 Roma (RM) — Via XX Settembre n. 8 e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in 30124 Venezia (VE) - Piazza San Marco n. 63 (C.F. 94026160278),

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale per il Personale Civile - 4° Reparto - 9° Divisione, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, con sede in 00185 Roma (RM) - Viale dell'Università n. 4 e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in 30124 Venezia (VE) - Piazza San Marco n. 63 (C.F. 94026160278),

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO FORZE OPERATIVE NORD (già COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD), in persona del Comandante legale rappresentante pro tempore, con sede in 35123 Padova (PD) - Prato della Valle n. 64 e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in 30124 Venezia (VE) - Piazza San Marco n. 63,

contro

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PREVENZIONE E PROTEZIONE - UFFICIO ANTINFORTUNISTICA E MEDICINA DEL LAVORO - CENTRO DI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA E MEDICINA DEL LAVORO NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 35123 Padova (PD) - Prato della Valle n. 64 e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in 30124 Venezia (VE) - Piazza San Marco n. 63,

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore (C.F. 80415740580), con sede in Roma (RM) 00187, Via XX Settembre n. 97 e domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in 30124 Venezia (VE) - Piazza San Marco n. 63 (C.F. 94026160278), rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. ROCCHI Alessandro, funzionario amministrativo dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, e dalla Dott.ssa SPAGNOLETTI Antonella, funzionario amministrativo dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, delegati congiuntamente e disgiuntamente a rappresentare e difendere l'Amministrazione nel giudizio di cui in premessa, avanti alla Corte dei Conti, conferendo ai medesimi ogni facoltà relativa alla causa stessa, fino alla emanazione della sentenza.

contro

COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, presso il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Servizi del Tesoro, con sede in 00182 Roma (RM) - Via Casilina n. 3,

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2017 le parti presenti, che hanno concluso come da verbale di udienza;

Ritenuto in

FATTO

1) Con domanda dell'08.05.2012, presentata per il tramite del Comando Logistico dell'Esercito Nord Padova — Centro di Sicurezza Antinfortunistica, Medicina, Igiene del Lavoro e Tutela Ambientale) e protocollata al prot. n. M_DE 24520/0022883/5.9.13, la signora E. A., odierna ricorrente, chiedeva, ai sensi del D.P.R. 261/2001 di essere sottoposta ad accertamenti sanitari al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio per interdipendenza dell'infermità "sindrome vertiginosa" e, contestualmente, chiedeva la concessione dell'equo indennizzo.

2) Nella domanda la ricorrente, in servizio presso il Comando Logistico Nord Padova con la qualifica di assistente amministrativo, rappresentava che in data 29.11.2011 era stata riconosciuta affetta dall'infermità "evidente instabilità posturale statica e dinamica con scarso compenso visivo e propriocettivo riconducibile ad una sofferenza vestibolo-spinale post-traumatica" ed allegava documentazione sanitaria a supporto; rappresentava, altresì, che in data 27.01.1995 era rimasta coinvolta in un incidente in itinere a seguito del quale aveva riportato un trauma cervicale, nella specie "frattura corpo di C6 e distorsione cervicale"; che tale infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e negli anni si era aggravata e degenerata in patologie collegate quali "note spondilosiche in C5, C6, C7" e "protusione discale C5-C6 ed ernia tra C6 e C7", anch'esse poi riconosciute dipendenti da causa di servizio; rappresentava, infine, di ritenere che detta "sindrome vertiginosa" fosse in rapporto di interdipendenza con il trauma cervicale riportato e che, comunque, la stessa fosse concausalmente connessa con il lavoro d'ufficio svolto.

3) Con nota dell'08.05.2012 il Comando Logistico dell'Esercito Nord Padova — Centro di Sicurezza Antinfortunistica, Medicina, Igiene del Lavoro e Tutela Ambientale trasmetteva la domanda della ricorrente all'Ufficio Segreteria e Personale che, con successiva nota del 07.06.2012, inoltrava la pratica medico legale al Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera di Padova.

4) Con verbale modello BL/B — NACM0123784 del 27.12.2013 il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera di Padova, eseguiti gli accertamenti sanitari, emetteva il seguente giudizio diagnostico "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale"; la Commissione riepilogava anche le infermità già precedentemente valutate e giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio come di seguito: "1) pregressa paresi del 7° nervo cranico di destra, 2) esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con frattura di C6, 3) gastrite cronica antrale, 4) note spondilosiche in C5 — C6 — C7, 5) protusione discale C5-C6 ed ernia discale C6-C7"2; la Commissione individuava quale data di conoscibilità della patologia "sindrome vertiginosa" il 29.11.2011 e riteneva sussistere "correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza, con l'infermità/lesione di cui al n. 2 del riepilogo", ovvero con l'infermità "esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con frattura di C6"; riteneva la signora E. A. "SI idoneo al servizio nell'Amm.ne della Difesa quale assistente amministrativo" ed ai fini dell'equo indennizzo giudicava la menomazione "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale (V.G.D.)"  ascrivibile alla Tabella A — Categoria 6, nonché la menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica o sensoriale ascrivibile alla Tabella A — Categoria 5 (corretto in "4" in data 09.12.2014) e la menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità/lesioni di cui ai numeri "5, 2, 4, 3, A", ovvero "5) protusione discale C5-C6 ed ernia discale C6-C7, 2) esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con frattura di C6, 4) note spondilosiche in C5 — C6 — C7, 3) gastrite cronica antrale, A) sindrome vertiginosa ed instabilità posturale" ascrivibile alla Tabella A — Categoria 5 (corretto in "4_" in data 09.12.2014).

5) Nelle more del procedimento, con domanda dell'01.09.2014, presentata per il tramite del Comando Logistico Nord Padova — Centro di Sicurezza Antinfortunistica e Medicina del Lavoro Nord e protocollata al prot. n. M_DE 25525/000316/5.9.13, la signora E. A., rappresentando che la patologia "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale" si era aggravata, chiedeva, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 9/1980, di essere sottoposta a nuovi accertamenti sanitari ai fini dell'inidoneità al servizio e all'ascrivibilità a categoria di P.P.O. ed allegava certificazione medica a supporto.

6) Con nota del 09.09.2014 il Comando Logistico Nord Padova — SM — Ufficio Segreteria e Personale trasmetteva l'istanza "ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171" al Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera Interforze di Padova affinché la ricorrente venisse sottoposta a visita.

7) Con verbale modello BL/S — N ACM0146879 dell'08.10.2014 il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera 1° Sezione di Padova, eseguiti gli accertamenti sanitari volti ad accertare l'idoneità al servizio, ritenuta la necessità di acquisire ulteriore documentazione specialistica e strumentale per poter correttamente valutare il riferito aggravamento sintomatologico, giudicava la signora E. "non idoneo temporaneamente al servizio nell'Amm.ne Militare quale dipendente civile per gg. 60"; nel verbale è riportata le seguente indicazione "allo stato degli atti l'inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della CDS risultano in corso di accertamento".

Successivamente, con verbale modello BL/S — N ACM0149146 del 09.12.2014 il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera 1° Sezione di Padova, eseguiti gli accertamenti sanitari volti ad accertare l'idoneità al servizio, tenuto conto della nuova documentazione medica allegata, riteneva la signora E. "non idoneo temporaneamente al servizio nell'Amm.ne Militare quale dipendente civile per gg. 90"; nel verbale è riportata le seguente indicazione "allo stato degli atti l'inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della CDS risultano SI dipendenti".

8) Con nota prot. n. MD_E24520/12730/32/5.9.13 del 23.04.2015 il Comando Logistico Nord Padova — SM — Ufficio Segreteria e Personale — Sz. Personale Civile comunicava alla signora E. A. che, in base ai conteggi effettuati dall'Ufficio, la stessa avrebbe raggiunto, alla data del 27.05.2015, il limite di 18 mesi, stabilito dall'art. 21, comma 1, del C.C.N.L. 16.05.1995 e che il superamento di tale periodo poteva dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 21, comma 4; invitava, quindi, la signora E., nel caso in cui la stessa avesse voluto avvalersi, ai fini della conservazione del posto di lavoro, della concessione dell'ulteriore periodo di assenza pari a 18 mesi previsto dagli artt. 21 e 22, comma 2, del C.C.N.L. 16.05.1995, a produrre apposita istanza entro e non oltre 15 giorni, allegando alla domanda idonea certificazione medica attestante la particolarità della patologia; faceva presente, altresì, che il superamento del limite di 18 mesi poteva dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro e che nel caso in cui fosse stata accertata una inidoneità psicofisica assoluta e permanente si sarebbe proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 21, comma 4, del C.C.N.L. 16.05.1995 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011.

Con nota del 30.04.2015 la signora E., premettendo e precisando di aver presentato domanda, a seguito del peggioramento della sindrome vertiginosa e della conseguente instabilità posturale, per essere sottoposta a nuovi accertamenti sanitari ai fini dell'inidoneità al servizio e dell'ascrivibilità a categoria di P.P.O., chiedeva all'Amministrazione di appartenenza di usufruire dell'ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dagli artt. 21 e 22, comma 2, del C.C.N.L. 16.05.1995 a retribuzione intera; chiedeva, altresì, che venisse determinato il termine temporale di conclusione del procedimento, nonché di essere informata in merito all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento amministrativo, in ordine alla corrispondenza che sarebbe stata inoltrata ed all'ufficio in cui si poteva prendere visione degli atti.

9) Con successiva istanza del 15.06.2015 rivolta al Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera di Padova, la signora E. chiedeva la valutazione conclusiva da parte della Commissione Medica Ospedaliera in ordine al procedimento iniziato con la domanda dell'01.09.2014.

10) Con verbale modello BL/S — N ACM0151964 del 26.06.2015 il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera 1° Sezione di Padova, eseguiti gli accertamenti sanitari iniziati in data 09.03.2015 e volti ad accertare l'idoneità al servizio ed acquisite le osservazioni scritte del consulente medico-legale della ricorrente dott. Damiano Donadello, riteneva non più utilmente impiegabile la signora E. e giudicava non necessari ulteriori periodi di temporanea non idoneità, ritenendo preponderante ai fini del giudizio medico-legale l'infermità "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale" che specificava essere in corso di riconoscimento ai fini della interdipendenza con altra infermità già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio; giudicava, quindi, la signora E. "non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-octies del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165"; specificava altresì che "allo stato degli atti l'inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della CDS risultano in corso di accertamento".

Con nota del 26.06.2015 il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo "A" — Commissione Medica Ospedaliera 1° Sezione di Padova comunicava al Comando Logistico Nord di Padova il giudizio espresso sulla idoneità al servizio della dipendente E. A.. Con nota del 30.06.2015 il Comando Logistico Nord trasmetteva gli atti al Centro di Sicurezza Antinfortunistica e Medicina del Lavoro Nord per la risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione per conoscenza tra gli altri anche alla ricorrente.

11) Con nota del 07.02.2015 il Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile IV Reparto — 10° Divisione — Servizio comunicava al Comando Logistico Nord di Padova che con provvedimento in corso di perfezionamento era disposta la risoluzione del rapporto di lavoro della signora E. a decorrere dal 27.06.2015, ai sensi dell'art. 21, 4° comma del C.C.N.L. 16.05.1995 e succ. mod., pregando di predisporre a favore della signora E. gli atti necessari per la liquidazione dell'eventuale trattamento di pensione e del T.F.S..

12) A seguito della cessazione dal servizio, in data 09.07.2015, la signora E. presentava all'I.N.P.S. domanda di pensione diretta di inabilità/infermità.

Con Atto n. 094201500002870 l'I.N.P.S. — Gestione Dipendenti Pubblici — Direzione Provinciale di Padova conferiva all'odierna ricorrente la pensione diretta di inabilità con decorrenza dal 27.06.2015.

13) Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 124 del 04.05.2015, notificato il 09.11.2015, il Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile 4° Reparto — 9° Divisione respingeva l'istanza proposta dalla signora E. in data 08.05.2012 in quanto "l'infermità "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale, con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria e marcata sofferenza vestibolo — spinale ... non è interdipendente con l'affezione "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura di C6" né può riconoscersi dipendente da causa di servizio".

Nel proprio decreto il Ministero richiamava il processo verbale modello BL/B — N ACM0123784 del 27.12.2013 con cui la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova aveva riscontrato la dipendente affetta dall'infermità "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale", nonché il parere n. 271/2015 del 27.02.2015, espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. 461/2001, allegato al decreto e parte integrante dello stesso, contrario sia al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della succitata infermità che all'interdipendenza della stessa con quella del P.V. n. 34 del 16.01.1997 (ovvero con l'infermità "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura di C6"); più nello specifico nel citato parere il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio così si pronunciava "l'infermità: "Sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi; inoltre la medesima infermità: non può riconoscersi interdipendente con l'affezione: "esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con frattura di C6" già riconosciuta dipendente da fatti di servizio da questo Comitato con il precitato parere, trattandosi di patologia non correlabile etiopatogeneticamente e cronologicamente con la patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio".

14) Tanto esposto in fatto, la signora E. A., con il ricorso in epigrafe, ha agito in giudizio contro il diniego opposto dall'Amministrazione, al fine di veder accertare, dichiarare e riconoscere la dipendenza da causa di servizio della infermità "Sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale" sofferta per interdipendenza con l'infermità "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura di C6", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché della sua ascrivibilità alla VI (sesta) categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio, quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata; e, conseguentemente, al fine di veder accertare, dichiarare e riconoscere il proprio diritto al miglior trattamento pensionistico privilegiato ordinario vitalizio spettantele in base a Legge ed a Giustizia, nonché alla corresponsione delle somme arretrate dovute dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre ad interessi e rivalutazione su ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo, con ogni conseguente statuizione nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

In particolare, con il ricorso in esame la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: nel merito, 1) in via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II° Reparto - 7° Divisione - 1° Sezione n. 58/N del 07.01.2016 (Posizione n. 668718/C), notificato il 19.01.2016, e del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio Posizione n. 20579/2015 reso nell'Adunanza n. 307/2015 dell'11.11.2015, per le ragioni esposte in narrativa, accertarsi, dichiararsi e riconoscersi la dipendenza da causa di servizio della l'infermità "Sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale" sofferta dalla signora E. A. per interdipendenza con l'infermità "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura di C6", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata; accertarsi, dichiararsi e riconoscersi l'ascrivibilità dell'infermità contratta dalla ricorrente "Sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale" alla VI (sesta) categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio; 2)          conseguentemente, accertarsi, dichiararsi e riconoscersi il diritto della ricorrente al miglior trattamento pensionistico privilegiato ordinario vitalizio spettantele in base a Legge ed a Giustizia, nonché alla corresponsione delle somme arretrate dovute dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre ad interessi e rivalutazione su ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo; con ogni conseguente statuizione nei confronti delle Amministrazioni resistenti. 3) Spese ed onorari rifusi.

In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto, in caso di contestazione avversaria, disporsi idonea C.T.U. volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della infermità "Sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria a marcata sofferenza vestibolo-spinale" sofferta dalla signora E. A. per interdipendenza con l'infermità "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale, nonché l'ascrivibilità della stessa alla VI (sesta) categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio.

È stato chiesto, altresì, di  disporsi l'acquisizione presso il Ministero della Difesa del fascicolo amministrativo relativo alla posizione della ricorrente.

15) L'INPS, Gestione ex INPDAP, si è costituito in giudizio con memoria, corredata di documenti, depositata il 23 giugno 2017, nella quale, dopo aver evidenziato che il procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità è distinto e autonomo da quello diretto al riconoscimento e alla liquidazione della pensione di privilegio, ha rilevato come la domanda diretta a conseguire quest'ultima sia stata presentata soltanto a settembre 2014 e dunque oltre il termine di vigenza dell'istituto, abrogato a partire dal 6 dicembre 2011 ad opera del D.L. n. 201/2011. Anche la domanda di equo indennizzo è successiva all'entrata in vigore del d.l. 201/11 (doc. 1 di parte ricorrente, datata marzo 2012). Peraltro, secondo l'INPS- Gestione ex INPDAP, la domanda della ricorrente sarebbe inammissibile anche in quanto non risulterebbe presentata istanza amministrativa relativa alla posizione di parte ricorrente, poiché “La mera domanda di accertamento “ai fini dell'inidoneità a servizio e all'ascrivibilità a categoria di P.P.O.” (doc. 5 di parte ricorrente), non configura domanda di trattamento di privilegio”. La relativa domanda, peraltro, non sarebbe mai pervenuta ad I.N.P.S., ordinatore primario di spesa per i dipendenti del Ministero della difesa cessati nel 2015 dal servizio.

16) Il MEF si è costituito in giudizio con memoria depositata il 9 maggio 2017, conferendo delega al Dott. ROCCHI Alessandro, funzionario amministrativo dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, e alla Dott.ssa SPAGNOLETTI Antonella, funzionario amministrativo dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, congiuntamente e disgiuntamente a rappresentare e difendere l'Amministrazione nel giudizio di cui in premessa, avanti alla Corte dei Conti, conferendo ai medesimi ogni facoltà relativa alla causa stessa, fino alla emanazione della sentenza. In particolare, nella predetta memoria, il MEF ha rappresentato che l'amministrazione avrebbe ben operato, aderendo al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha escluso di potersi riconoscere dipendente da fatti di servizio l'infermità lamentata da parte ricorrente, né interdipendente con l'infermità "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura di C6"; il MEF ha quindi concluso chiedendo:

IN VIA PRINCIPALE l'estromissione del Comitato dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto il parere del suddetto Organo — posizione n. 721/2015, reso nell'adunanza n. 62/2015 del 27/02/2015 (ALL. 1), ex art. 11 del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, si configura quale atto endoprocedimentale, preparatorio del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento di cui si discute e, quindi, sfornito del requisito della lesività immediata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2028 del 06/05/2008, TAR UMBRIA n. 360/2014 del 26/06/2014, TAR CALABRIA, Sez. Catanzaro, n. 904 del 14/06/2011, TAR PUGLIA, Sez. Lecce, n. 189 del 27/01/2011); e il RIGETTO del ricorso. In via meramente subordinata, qualora il Giudice adito ammettesse la richiesta di CTU formulata da parte ricorrente, il MEF si è riservato di designare un consulente tecnico di parte che sarà nominato appena la Corte farà pervenire specifica richiesta.

17) Con nota del 24 aprile 2017, il Ministero della Difesa DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE IV REPARTO - 9^ DIVISIONE non si è costituito formalmente ai sensi dell'art. 158 c.g.c. nel presente giudizio, ma ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento per il riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio (decreto n. 124 del 04/05/2015; domanda di interdipendenza in data 08/05/2012; processi verbali della CMO di Padova n. 34 del 16/01/1997, n. ACMO 123784 del 27/12/2013 e n. ACMO 151964 del 26/06/2015; parere n.721/2015 del 27/02/2015 del Comitato di Verifica per le cause di servizio; provvedimento in data 07/07/2015 di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità) e ha precisato che:

- la Sig.ra E. A., con domanda in data 08/05/2012 ha chiesto il riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio di una nuova infermità con l'affezione “Esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura C 6” già riconosciuta dipendente da causa di servizio con processo verbale della CMO di Padova n. 34 del 16/01/1997;

- a seguito di parere negativo espresso in merito dal Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 721/2015 in data 27/02/2015, la Direzione Generale con decreto n. 124 in data 04/05/2015 ha respinto la suddetta domanda;

- in data 27/06/2015 la Sig.ra E. è stata collocata a riposo per infermità con attribuzione della pensione di inabilità da parte dell'INPS;

- con il suddetto ricorso l'interessata ha impugnato il decreto n. 124 del 04/05/2015 e ha lamentato anche il mancato riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

Nel merito, relativamente alla richiesta di interdipendenza, il Ministero ha ritenuto altresì di evidenziare la legittimità del decreto n.124 in data 04/05/2015 emesso ai sensi del D.P.R. 461 del 29/10/2001; per quanto riguarda invece l'attribuzione della pensione privilegiata, il Ministero ha rilevato che, come è noto, per effetto del subentro dell'INPS (ex gestione INPDAP) nella gestione del trattamento pensionistico del personale civile cessato dal servizio successivamente al 01/10/2005 (circolare INPDAP n. 67 del 16/12/2004) le relative istanze vanno trasmesse per la competente trattazione direttamente all'INPS sede provinciale di residenza dell'ex dipendente. Tutto ciò premesso il Ministero ha chiesto, per la parte di competenza, il rigetto del ricorso.

18) Il Comandante del Comando Forze Operative Nord, non costituitosi in giudizio, ha inviato una nota datata 24 marzo 2017 in cui ha precisato che: “In merito al ricorso indicato in oggetto comunico che questo Comando – parte convenuta, insieme ad altri, nella vertenza in argomento – non ha alcuna competenza in materia pensionistica e, conseguentemente, non è intervenuta (né direttamente, né indirettamente) nell'ambito del processo decisionale dal quale sono scaturiti i documenti ed i provvedimenti avverso i quali la sig.ra A. E. ha presentato ricorso”.

19) All'udienza del 7 luglio 2017, su richiesta delle parti costituite e presenti, il Giudice riteneva necessario, anche in considerazione dell'esibizione di documenti in udienza, di concedere con Ordinanza n. 66/2017 del 12/07/2017 un temine per il deposito di note difensive.

20) In data 30 agosto 2017, parte ricorrente depositava note difensive autorizzate in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso previa assunzione di idonea C.T.U., richiamando ampi stralci della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica (nota n. 0032934 del 6.08.2012) e di sentenze di altre Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 110/2013, sentenza n. 330/2014) a sostegno della propria prospettazione e, in particolare, a fondamento della asserita tempestività della domanda presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973 e ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 201/2001. La difesa sosteneva inoltre la piena ammissibilità del ricorso, in considerazione della presentazione, in via amministrativa, della domanda dell'8.05.2012 (quando era ancora in servizio) per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, e della domanda dell'1.09.2014, poi rinnovata il 30.04.2015 e il 15.06.2015, per la sottoposizione a nuovi accertamenti sanitari ai fini dell'idoneità al servizio e dell'ascrivibilità a categoria P.P.O. In particolare, l'amministrazione si è pronunciata con decreto dirigenziale n. 124 del 4.05.2015 sulla prima domanda, mentre sulla seconda domanda si è formato un sostanziale silenzio rigetto per decorrenza dei termini normativamente fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, per cui il ricorso sarebbe ammissibile. 

21) L'INPS Gestione ex INPDAP depositava in data 29 settembre 2017 ulteriori note difensive, in risposta alle deduzioni di parte ricorrente sopra citate, insistendo per l'inammissibilità del ricorso per difetto di istanza amministrativa e argomentando circa il fatto che la ricorrente, in quanto dipendente civile e non militare dello Stato, non ha diritto al trattamento di privilegio per effetto dell'entrata in vigore della cd. Riforma Fornero (art. 6, d.l. 6.12.2011). In primo luogo, non vi sarebbe stato alcun procedimento in corso per il conseguimento della p.p.o. al 6.12.2011, essendo la relativa domanda pervenuta al Ministero a settembre 2014 ed essendo la domanda di equo indennizzo comunque successiva all'entrata in vigore del d.l. 201/2011 (in quanto datata marzo 2012). A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, che intende fare rientrare nella nozione di “procedimento in corso” anche i procedimenti avviati con altre domande presentate ad altro titolo, secondo INPS, la salvaguardia prevista dal cit. d.l. 201/2011 avrebbe comunque fatto salvo il termine per la presentazione della domanda di privilegio, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di dipendenti già in pensione. In tal senso andrebbe interpretata anche la medesima Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri citata da parte ricorrente, nella quale si distingue il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio (a fini diversi da quelli per cui è causa), da quello volto al conseguimento dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza, da quello infine volto al conseguimento della pensione privilegiata (cfr. pag. 3 della cit. Circolare). Pertanto, anche ad avviso della Funzione pubblica, chi è andato in pensione dopo il 5 dicembre 2011 non ha diritto a conseguire il trattamento di privilegio e ciò a prescindere dal momento in cui si è verificato l'evento dannoso e salvo sia in corso il procedimento pensionistico. Ciò sarebbe coerente con la ratio della riforma volta a una drastica riduzione della spesa pensionistica (in senso conforme. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Appello per la Regione Siciliana, sentenza 9. 02.2017, n. 26; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 27.09.2017, n. 227; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria sentenza 23.06.2017, n. 11, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sentenza 4.12.2014, n. 77). 

All'udienza del 20 ottobre 2017, le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.In rito, questo Giudice ritiene che debba essere accolta la richiesta di estromissione del Comitato di verifica per le cause di servizio prospettata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pure convenuto nel presente giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, mancano, infatti, di legittimazione passiva, nei giudizi pensionistici, gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, in quanto tali atti sono endoprocedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata (Corte dei conti, Sez. Sardegna n. 40 del 23/3/2017 e n. 209 dell'11/11/2016; Sezione I centrale d'Appello, n. 566 del 14/04/2014).

2. Quanto all'eccezione sollevata dall'INPS - Gestione ex INPDAP, secondo cui  il ricorso della ricorrente sarebbe inammissibile in quanto non risulterebbe presentata istanza amministrativa relativa alla posizione di parte ricorrente, poiché “La mera domanda di accertamento “ai fini dell'inidoneità a servizio e all'ascrivibilità a categoria di P.P.O.” (doc. 5 di parte ricorrente), non configura domanda di trattamento di privilegio” e la stessa non sarebbe mai pervenuta ad I.N.P.S., ordinatore primario di spesa per i dipendenti del Ministero della difesa cessati nel 2015 dal servizio, vanno svolte le seguenti considerazioni.

L'eccezione richiede di affrontare la questione dell'interpretazione della norma di cui all'art. 71, lett. b, del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sostanzialmente confermata dalla norma di cui all'art. 153, comma 1, lett. b del c.g.c., per le ipotesi in cui nel ricorso «si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa».  Come evidenziato da recente sentenza di questa Corte che questo Giudicante condivide nelle motivazioni (Corte dei conti, Sez. II Appello, sentenza n. 849/2016), “la giurisprudenza non è univoca nell'individuare l'ambito precettivo della richiamata norma; è stato affermato, infatti, che essa richieda sempre e comunque una previa pronuncia amministrativa di diniego sullo specifico oggetto del contendere (cfr. tra l'altro Sez. III n. 546 del 2011 e n. 137 del 2013) ma anche che una specifica pronuncia non occorra nelle ipotesi in cui si controverta di un diritto nascente direttamente dalla legge (cfr. Sez. III n. 219 del 2002, Sez. II n. 170 del 2007, Sez. app. Sicilia n. 154 del 2010, Sez. I n. 78 del 2011).

Quest'ultima opzione ermeneutica è imperniata sulle connotazioni della giurisdizione in materia pensionistica, non orientata al mero annullamento dell'atto, ma alla cognizione piena del rapporto dedotto in giudizio.

La disposizione è caratterizzata da un evidente scopo deflattivo, essendo finalizzata ad evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora che l'amministrazione sia stata posta in grado di conoscere i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale pretesa.  Non vi è, quindi, ragione per ritenere – anche per l'assenza di deroghe espresse – che sia applicabile solo nelle ipotesi in cui la disciplina sostanziale di settore subordini il riconoscimento di un diritto alla domanda dell'interessato (ipotesi che, a titolo esemplificativo, ricorre nelle pensioni privilegiate e nelle pensioni di riversibilità spettanti a soggetti diversi dal coniuge e dai figli minori).

Tanto premesso, ritiene peraltro il Collegio di non poter condividere l'indirizzo giurisprudenziale (di cui è espressione la pronuncia impugnata) che subordina l'ammissibilità del ricorso a una specifica pronuncia amministrativa di diniego sulla questione controversa.

Viene in rilievo, così opinando, una interpretazione dell'art. 71, lett. b, che non appare aderente alla lettera e alla ratio della norma. Quest'ultima richiede, infatti, che sulla domanda proposta con il ricorso giurisdizionale si sia «provveduto in sede amministrativa» e, quindi, che si tratti di questione valutata dall'amministrazione (o dall'istituto previdenziale) nei suoi presupposti in fatto e in diritto; ma non anche che il ricorrente abbia previamente proposto una specifica domanda in sede amministrativa, cui abbia fatto seguito un altrettanto specifico provvedimento amministrativo di diniego.

Ove si aderisse a tale opzione ermeneutica si perverrebbe ad affermare – ben oltre lo scopo deflattivo della norma – che prima di adire la via giudiziaria occorra rivolgere domanda all'amministrazione anche nelle ipotesi in cui sia stato già emesso il provvedimento di liquidazione della pensione e l'interessato lamenti proprio un'erronea liquidazione.

In sostanza, non si tratterebbe più di norma diretta a perseguire l'economia processuale, bensì di disposizione volta ad aggravare la posizione del privato imponendo inutili formalismi”.

Pertanto, ritiene questo Giudice che l'ambito di applicazione della norma di cui al cit. art. 153 del codice di giustizia contabile debba essere circoscritto alle domande sulle quali non sia già intervenuta una pronuncia in via amministrativa.

La norma non si riferisce alle ipotesi – quale quella di specie - in cui, avendo l'amministrazione già «provveduto» sulla domanda volta all'accertamento della dipendenza di causa di servizio di una specifica infermità, sia prospettata in sede giurisdizionale la lesione di un diritto che discenda direttamente dalla adozione del provvedimento impugnato.  Ciò posto, la ricorrente lamenta che, nonostante la richiesta di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio dell'infermità “sindrome vertiginosa ed instabilità posturale con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria e marcata sofferenza vestibolo-spinale”, l'amministrazione si sia pronunciata in senso negativo. Nel caso di specie, il Ministero della Difesa, sebbene non fosse competente ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, si è comunque pronunciato sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio che sarebbe stato comunque propedeutico, almeno secondo quanto astrattamente ipotizzato da parte ricorrente e qualora la cornice normativa lo avesse consentito, al riconoscimento della pensione privilegiata. In particolare, con il Decreto Dirigenziale n. 124 del 04.05.2015, notificato il 09.11.2015, il Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile 4° Reparto — 9° Divisione respingeva l'istanza proposta dalla signora E. in data 08.05.2012 in quanto "l'infermità "sindrome vertiginosa ed instabilità posturale, con scarso compenso visivo e propriocettivo secondaria e marcata sofferenza vestibolo — spinale ... non è interdipendente con l'affezione "esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con frattura di C6" né può riconoscersi dipendente da causa di servizio".

Prima dell'entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001 le procedure per il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata fossero diverse e separate fra loro. Ma con l'entrata in vigore della citata norma la procedura è stata unificata e razionalizzata dal legislatore, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Ciò stante, poiché il decreto richiamato da parte ricorrente è stato reso secondo i canoni dettati dal DPR n. 461/'01, il riconoscimento della infermità lamentata da dipendenza da causa di servizio sarebbe stato valevole, almeno astrattamente, sia in ordine all'equo indennizzo sia ai fini della P.P.O. (qualora il caso di specie fosse rientrato nell'ambito della disciplina transitoria del cit. D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella L. 22 dicembre 2011 n. 214), e qualora l'interesse (desumibile dal petitum sostanziale) della ricorrente fosse quello di ottenere l'accertamento della dipendenza quale diretto presupposto, una volta cessato dal servizio, per la concessione della pensione privilegiata. Per le medesime ragioni, non costituisce ostacolo alla pronuncia di questo Giudice la circostanza che la ricorrente, come sembra emergere dagli atti e da quanto evincibile dalla memoria dell'INPS Gestione ex INPDAP, non abbia fatto specifica istanza di pensione privilegiata all'Ente previdenziale (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4325/14).

In conclusione, l'asserita lesione dell'interesse a vedersi riconosciuto il trattamento privilegiato -  in considerazione della prospettazione di parte ricorrente - deve farsi valere davanti al Giudice competente per le pensioni.

Ciò posto, in disparte la valutazione circa la concreta applicabilità al caso di specie della disciplina transitoria relativa alle pensioni privilegiate – questione che attiene al merito della causa e che si tratterà in seguito – il ricorso va ritenuto ammissibile.

3. Nonostante l'ammissibilità per come sopra prospettato, il ricorso va rigettato nel merito.

In proposito, rileva ai fini del presente giudizio, l'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone: “Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.  La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.

La norma, a mente del successivo art. 50, è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U. avvenuta il 6 dicembre 2011.  Essa abroga vari istituti previdenziali connessi all'infermità contratta per causa di servizio, fra i quali l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e la pensione privilegiata, prevedendo nel contempo una serie di eccezioni per varie categorie di personale pubblico e, per il resto, una disciplina transitoria.

In particolare, sono fatti salvi: a) i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L.; b) i procedimenti non ancora avviati, ma per i quali sia pendente, alla stessa data, il termine di presentazione della domanda; c) quelli instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalla ricordata disciplina transitoria.

Non risulta, infatti, che al 6 dicembre 2011, data dell'abrogazione dell'istituto in discorso, vi fossero procedimenti pendenti per il conseguimento della pensione di privilegio in questione, ne' che fossero iniziati a decorrere e fossero pendenti i termini per la relativa domanda, essendo la ricorrente ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge e risalendo al 27.06.2015 la data di risoluzione del rapporto di lavoro (come da decreto del Ministero della Difesa emesso in data 7 luglio 2015).

Come correttamente ha osservato l'INPS- Gestione ex INPDAP, citando a conforto la Circolare della P.C.M. – Dipartimento della funzione pubblica del 6 agosto 2012 n. 32934, ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria al caso in esame, la pensione privilegiata de qua sarebbe stata conseguibile a domanda (cfr. art. 167 D.P.R. n. 1092/1973) e andava presentata entro il quinquennio dalla cessazione dal servizio, pertanto, il relativo termine inizia a decorrere solo da tale momento. Nella specie, la cessazione dal servizio decorre dal 27.06.2015 (come da nota del 07.02.2015 del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile IV Reparto — 10° Divisione, richiamata nel ricorso) e, in data 09.07.2015, la signora E. ha presentato all'I.N.P.S. domanda di pensione diretta di inabilità/infermità, ed è in data 01.09.2014 che la ricorrente ha chiesto di essere sottoposta a nuovi accertamenti sanitari ai fini dell'inidoneità al servizio e dell'ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata ordinaria. La predetta domanda è stata rinnovata il 30.04.2015 e il 15.06.2015. Sia la cessazione dal servizio, sia le richiamate istanze sono comunque databili ben oltre l'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n. 201/2011 cit. (6 dicembre 2011), per cui la fattispecie in esame non rientra nella disciplina transitoria.

Parimenti tardiva, rispetto all'entrata in vigore della norma di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011, risulta anche la domanda dell'08.05.2012, presentata per il tramite del Comando Logistico dell'Esercito Nord Padova — Centro di Sicurezza Antinfortunistica, Medicina, Igiene del Lavoro e Tutela Ambientale) e protocollata al prot. n. M_DE 24520/0022883/5.9.13, con la quale l'odierna ricorrente, chiedeva, ai sensi del D.P.R. 261/2001, di essere sottoposta ad accertamenti sanitari al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio per interdipendenza dell'infermità "sindrome vertiginosa" e, contestualmente, chiedeva la concessione dell'equo indennizzo. Per cui, essendo comunque tardiva anche la predetta istanza, risulterebbe comunque inconferente, ai fini del presente giudizio, il richiamo di parte ricorrente al principio dell'unicità di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione rispetto alla successiva richiesta di pensione di privilegio (art. 12 del D.P.R. n. 461/2001).

In ogni caso, ritiene questo Giudice che -  stante la “ratio” della normativa volta a una drastica riduzione della spesa pensionistica -  per avvalersi della deroga di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011, debba farsi riferimento esclusivamente alla domanda volta espressamente all'ottenimento della pensione di privilegio, che è oggetto specifico del ricorso in esame, cosicché, come sopra evidenziato, alla data di entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n. 201/2011 cit. (6 dicembre 2011), non risulta che il procedimento per tale riconoscimento fosse in corso o che fossero iniziati a decorrere e fossero pendenti i termini per la relativa domanda (nel medesimo senso, per analoghe fattispecie, Sez. Piemonte, n. 191/2015, Sez. Basilicata n. 77/2014).

Si ritiene in proposito di richiamare “per relationem” l'orientamento giurisprudenziale che questo Giudice condivide pienamente nelle motivazioni in base al quale: “Una corretta interpretazione del suddetto disposto normativo non induce a ritenere che tra i procedimenti in corso, ai fini della concessione della pensione di privilegio, debbano rientrare quelli per cui è stata già concessa la causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo.

Equo indennizzo e pensione privilegiata sono istituti differenti in quanto l'equo indennizzo è un istituto del rapporto di pubblico impiego, dal quale ripete il suo titolo immediato, mentre la pensione privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione del rapporto d'impiego.

Il diritto a pensione, nel caso in cui non via sia stata la cessazione dal servizio, non è neanche sorto, e nessun procedimento può dirsi in corso.

Se ancora il diritto non è sorto non può iniziare a decorrere, né venire a scadenza, alcun termine di presentazione della domanda.

Il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo non può ex se rilevare quale procedimento in corso, ai fini di un procedimento che non può dirsi esistente mancando il diritto che è finalizzato a garantire.

Le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima.

Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più. (…) Ritenere possibile proporre istanza di pensione di privilegio oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio o 10 anni nei casi derivanti da parkinson non è più plausibile nel momento in cui il diritto non può più essere riconosciuto.

Il diritto al trattamento pensionistico sorge se previsto dalla legge, al momento della cessazione dal servizio e da quel momento cominciano a decorrere i termini per la presentazione della domanda” (Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza 9/02/2017, n. 26).

Pertanto, alla luce del predetto orientamento che questo Giudice condivide, anche ove alla ricorrente fosse stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio o l'equo indennizzo, per la medesima infermità lamentata ai fini del trattamento privilegiato (circostanza che comunque non si è verificata nel caso di specie), non si sarebbe potuto riconoscere il diritto alla pensione privilegiata, in base alla normativa vigente alla data di cessazione del servizio, non potendo comunque sostenersi che potesse acquisirsi “ex ante” un diritto alla pensione privilegiata prima della cessazione del servizio e, quindi, valevole anche dopo l'intervenuta abrogazione di tale istituto per alcune categorie di pensionati (nel medesimo senso, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 27.09.2017, n. 227).

Né può essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente che ritiene che, essendo venuta a conoscenza dell'infermità (sindrome vertiginosa) in data 29.11.2011 e quindi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, e avendo presentato domanda entro sei mesi da tale conoscenza, avrebbe tuttora diritto al trattamento pensionistico privilegiato. In proposito, l'ipotesi di disciplina transitoria richiamata da parte ricorrente (sia nel ricorso, sia nella successiva memoria difensiva depositata il 30 agosto 2017) prevista nella già cit. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n. 0032934 del 6.08.2012) risulterebbe comunque non applicabile al caso di specie: la circolare si riferisce infatti al “dies a quo” relativo alla conoscenza e/o conoscibilità dell'infermità (in data antecedente al 6 dicembre 2011), da cui fare decorrere un ulteriore termine di sei mesi: tale ipotesi riguarderebbe però, secondo la medesima circolare, l'accertamento della dipendenza della causa di servizio “in sé e per sé” (ossia a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici) ovvero l'accertamento finalizzato alla fruizione dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza, mentre non riguarderebbe “anche” il beneficio della pensione privilegiata, che è oggetto della domanda di parte attrice. E, comunque, l'avvio del procedimento anche nei predetti casi (ai fini della fruizione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza), ai sensi della medesima Circolare, potrebbe “considerarsi tempestivo solo nel caso di domanda presentata prima del 6 dicembre 2011 ovvero nel caso di domanda presentata entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'infermità o della lesione verificatisi entro il 6 dicembre 2011 ovvero nel caso di avvio d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”. Ciò in quanto, come precisato dalla medesima Circolare, l'art. 6 del cit. d.l. n. 201/2000 ha abrogato non solo gli istituti economici collegati (equo indennizzo, rimborso spese e pensione) ma anche lo stesso “accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio”.

Per il riconoscimento della pensione privilegiata che costituisce il “petitum” sostanziale del ricorso, la stessa Circolare (pagina 3, secondo capoverso) ribadisce innanzitutto che “la fruizione del trattamento ha come presupposto la cessazione del rapporto” e che ne consegue “tenendo conto della norma transitoria, restano salvi i procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 2011 avviati ad istanza di parte entro il quinquennio (o decennio, in caso di particolari patologie) successivo alla cessazione (art. 169 del d.p.r. n. 1092 del 1973), nonché i procedimenti d'ufficio per eventi occorsi entro la medesima data. Ai fini del diritto a pensione, restano, restano inoltre salvi i procedimenti pensionistici già avviati entro il 6 dicembre 2011 (“procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”)”.

Partendo dal presupposto che il diritto al trattamento pensionistico sorge, sempre se previsto per legge, al momento della cessazione del servizio, soltanto da quel momento cominciano a decorrere i termini per la presentazione della domanda.

Ciò posto, come già si è detto, il caso all'esame non rientra in nessuna delle ipotesi previsti nella disciplina transitoria, considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in data 27.06.2015, ben oltre l'entrata in vigore della norma e che alla data di entrata di in vigore della citata normativa (6 dicembre 2011) non era sorto alcun diritto a pensione e, quindi, nessun procedimento poteva dirsi in corso, né potevano dirsi “non ancora scaduti” i termini per la presentazione della domanda.

Il  caso di specie non potrebbe inoltre in alcun modo rientrare nell'ipotesi di deroga di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011, pure richiamata da parte ricorrente, e contenuta nell'art. 167 D.P.R. n. 1092/1973 (“procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”), in quanto, come condivisibilmente rilevato dall'INPS- Gestione ex INPDAP, il procedimento di cui parte ricorrente lamenta l'esito non rientra nel trattamento privilegiato liquidato d'ufficio (ipotesi in cui la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all'atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio), ma piuttosto nel trattamento privilegiato liquidato “a domanda”, poiché  all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro veniva conferita alla ricorrente la pensione di inabilità e le infermità lamentate non erano state riconosciute come dipendenti da causa di servizio

In ogni caso, come inequivocabilmente previsto dall'art. 6 d.l. n. 201/2011, le ipotesi di applicazione della norma transitoria per l'erogazione della pensione privilegiata riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima (cit. Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza 9/02/2017, n. 26).

Come già precisato, nel caso in esame, la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in data 27.06.2015, e, in data 09.07.2015, la signora E. ha presentato all'I.N.P.S. domanda di pensione diretta di inabilità/infermità. È in data 01.09.2014 che la ricorrente ha chiesto di essere sottoposta a nuovi accertamenti sanitari ai fini dell'inidoneità al servizio e dell'ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata ordinaria. La predetta domanda è stata rinnovata il 30.04.2015 e il 15.06.2015. Sia la cessazione dal servizio, sia le richiamate istanze sono comunque databili ben oltre l'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n. 201/2011 cit. (6 dicembre 2011), per cui la fattispecie in esame non rientra nella disciplina transitoria.

In conclusione, parte ricorrente non può avere diritto a pensione privilegiata, poiché alla data di cessazione del servizio lo stesso istituto era stato abrogato e non rientrando il caso di specie in nessuna delle ipotesi previste dalla richiamata disciplina transitoria. Non può conseguentemente avviarsi alcuna istruttoria finalizzata al prospettato accertamento della dipendenza della causa di servizio della lamentata infermità, essendo lo stesso finalizzato al riconoscimento della pensione privilegiata.

3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.

4. Da ultimo, occorre pervenire alla regolamentazione delle spese di causa.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Riguardo alle spese legali, il compenso degli avvocati, rapportato all'importanza dell'opera prestata, e il rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% sul totale della prestazione, deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2014, recante la Tabella n. 11, relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

Per le spese di lite nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze questo Giudice non si pronuncia sia perché manca espressa domanda sul punto, sia perché tale amministrazione si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente per cui spetta all'amministrazione il rimborso unicamente delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, preferibilmente da indicarsi in apposita nota (Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007).

Quanto al Ministero della Difesa, che ha trasmesso la documentazione inerente il ricorso, ritiene questo Giudice che, pur essendo presente nella richiamata nota la richiesta di rigetto del ricorso, non sia in effetti avvenuta una vera e propria costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 158 del c.g.c. e, in ogni caso, non sono state chieste e/o indicate spese diverse da quelle generali che siano state affrontate per lo svolgimento della difesa (ibidem, Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007).

Quanto alle spese di lite tra parte ricorrente e INPS - Gestione ex INPDAP, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'INPS in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, previa estromissione, per difetto di legittimazione passiva, del Comitato di verifica per le cause di servizio

RIGETTA

il ricorso della sig.ra E. A. nei termini di cui in motivazione e condanna la ricorrente al rimborso in favore dell'INPS - Gestione ex INPDAP delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre IVA e CPA.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti costituite.

In applicazione dell'art. 167 c.g.c., nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 20 ottobre 2017.

                                                                                                            IL GIUDICE

                                                         F.to Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 14/12/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo

 

 

 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52.

                                                                                                           Il Giudice

                                                                                                          F.to Innocenza Zaffina

 

 

 

 

 

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte interessata.

 

Venezia, 14/12/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo
Avv. Antonino Sugamele

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