Brigadiere della Guardia di Finanza, è stato riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto per le patologie, ritenute dipendenti da causa di servizio, “bronchite cronica, duodenite, ulcerativa cronica d’ansia reattiva persistente con umore disforico.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana
composta dai signori magistrati:
Dott. Giovanni Coppola Presidente
Dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere
Dott. Tommaso Brancato Consigliere
Dott. Valter Del Rosario Consigliere
Dott. Guido Petrigni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.167/A/2017
nel giudizio d'appello in materia pensionistica iscritto al n. 5861/P del registro di segreteria, promosso da A. F., nato ad Omissis (Omissis) in data Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Nastasi e Laura La Rocca contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanze, per la riforma della sentenza n. 495/2016 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, per la Regione Siciliana.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 2017, l'avvocato Giuseppe Nastasi per l'appellante, il capitano Giammarco C. Di Lorenzo per la Guardia di Finanza- Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo per la Sicilia.
FATTO
Il sig. A. F., brigadiere della Guardia di Finanza, è stato riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio militare e d'istituto in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto per le patologie, ritenute dipendenti da causa di servizio, “bronchite cronica, duodenite, ulcerativa cronica d'ansia reattiva persistente con umore disforico. Poi dispensato dal servizio, dal 26 febbraio 2001 ha goduto di assegno rinnovabile di V categoria dal 24 febbraio 2001 e di pensione privilegiata di V categoria dal 24 febbraio 2005.
Con il decreto n. 135314 del 14 febbraio 2012 lo stesso ha ottenuto l'assegno di incollocabilità per due anni a decorrere dal 24 febbraio 2005.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto n. 204 del 26 giugno 2014, ha respinto la richiesta di rinnovo dell'assegno inoltrata dall'interessato, giusta il parere n. 6/2013 del Collegio Medico legale del Ministero della Difesa espresso nella seduta del 29 ottobre 2013, ritenendo tale Collegio che alla data prossima alla scadenza del precedente assegno (25/2/2007) non sussistesse documentazione sanitaria sulle patologie dello stesso comprovante il pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Con la sentenza impugnata il Giudice di primo grado, dopo aver acquisito un parere medico legale, ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame il sig. A. F. chiedendone la totale riforma deducendo l'apparenza della motivazione, la violazione dell'articolo 9 della legge n. 9/1980 (che ha sostituito l'art. 104 del dpr n. 1092/1973), la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Assume parte appellante che se nel 2011 il CML di Roma, sulla base del verbale n. 3094/2009, aveva ritenuto la incollocabilità per il periodo 2005/2009, anche in questo secondo caso, solo in presenza di un miglioramento della malattia psichica, detto Collegio M.L. giammai avrebbe potuto razionalmente modificare la valutazione precedente di incollocabilità, a fronte di un persistente grado di gravità della patologia. Il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, pur avendo acquisito il verbale del 2 giugno 2011, a seguito del quale, in ragione di un progressivo aggravamento della malattia psichica, la pensione privilegiata era stata elevata dalla 4^ alla 3^ categoria, non aveva preso in nessuna considerazione tale elemento istruttorio.
Il Collegio medico legale, nella funzione di CTU, nonostante il CTP sottoponesse ad esso note tecniche del 15 aprile 2016 non li ha tenute in alcun conto, escludendo la incollocabilità sol perché il ricorrente non era affetto da malattie contagiose e non erano documentati episodi di etero-aggressività tali da imporre provvedimenti TSO.
La decisione, secondo parte appellante, si pone in contrasto con una corretta interpretazione delle citate norme (art. 9 della legge n. 9/90) nonché in violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il Giudice a quo totalmente ignorato tutti gli elementi probatori acquisiti al giudizio.
All'odierna udienza il difensore intervenuto per parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello; l'ufficiale intervenuto per la Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto del gravame.
Diritto
L'appello è inammissibile.
Invero, il vizio motivazionale, secondo i principi espressi dalle Sezioni Riunite nella sentenza n.10/QM/2000, applicati in modo pacifico da questa Sezione di appello, si sostanzia nell'omessa motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, oppure in una contraddittorietà insanabile tra le diverse argomentazioni che renda incomprensibile il ragionamento seguito dal giudice per fondare il proprio convincimento.
Orbene, il ricorrente lamentava un'erronea valutazione della patologia che, ad una più accorta disamina, avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a ritenere la sussistenza del requisito della incollocabilità.
Invero, sul punto il giudice di prime cure ha espresso una motivazione che appare congrua ed esaustiva, precisando, a mente dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980 n. 9 (che ha sostituito l'articolo 104 del dpr n. 1092/1973), che l'attribuzione dell'assegno di incollocabilità è subordinato alla ricorrenza di patologie che determinano, in modo diretto e immediato e non solo in via meramente ipotetica, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per la sicurezza dell'impianto. L'assegno prescinde dalla gravità della infermità pensionata dal momento che può essere attribuita anche ai titolari di pensione di VIII ctg. ed è volto a compensare la preclusione allo svolgimento di una attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti.
Dalla lettura del parere medico legale reso dalla CML presso la Corte dei conti per la Regione Sicilia ( n. R/3802 del 23 marzo 2016) si evince che l'appellante veniva visitato in data 16 marzo 2016, alla presenza del CTP dr. Francesco Coco per l'appellante e del CTP dr.ssa Gulotta per la Guardia di Finanza e che, nella redazione del suddetto parere, l'organo di consulenza incaricato dal Giudice di prime cure ha tenuto in considerazione, tra l'altro, la relazione di consulenza medica di parte del dr. F. C. datata 26 marzo 2007.
Orbene, secondo il costante orientamento di questa Sezione il vizio di motivazione, idoneo a costituire il motivo di diritto che legittima l'appello avanti la Corte dei conti in materia pensionistica, è deducibile soltanto per carenza assoluta di motivazione ovvero quando viene prospettata una motivazione meramente apparente o perplessa.
Le censure inerenti la carenza ed incongruità della motivazione sono, dunque, nel caso in esame, palesemente infondate.
In realtà, sotto formale contestazione di presunte violazioni delle norme disciplinanti il procedimento riguardante i ricorsi in materia di pensioni e di carenza di motivazione vengono in realtà prospettate eminentemente ed esclusivamente questioni di fatto concernenti la classificazione di infermità.
In conclusione l'appello deve ritenersi inammissibile perché pone comunque questioni di fatto non sindacabili in sede di gravame in quanto sottratte esplicitamente alla cognizione del giudice d'appello ai sensi dell''art. 170 del codice di giustizia contabile (Dlgs 26 agosto 2016, n. 174).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 novembre 2017.
L'Estensore Il Presidente
F.TO (Dr. Guido Petrigni) F.TO (Dr. Giovanni Coppola)
DECRETO PRESIDENZIALE
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
HA DISPOSTO
Che a cura della Segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte o dei terzi.
Palermo,
Il PRESIDENTE
F.TO (Dott. Giovanni Coppola)
Sentenza e Decreto depositati in Segreteria il 12/12/2017
Il Direttore della Segreteria
F.TO (Dott. Fabio Cultrera)
In esecuzione del Provvedimento soprariportato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi.
Palermo,12/12/2017
Pubblicati il 13/12/2017
Il Direttore della Segreteria
F.TO (Dott. Fabio Cultrera)
17-12-2017 17:19
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