Carabinieri - Ufficiali e sottufficiali - Trasferimento d'autorità - Natura del provvedimento (ordine) - Conseguenze - Fattispecie.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 18/10/2013, n. 636
I provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva (come il preavviso procedimentale di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990), in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato; d'altra parte, se anche l'ordinamento militare non è istituzionalmente caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e non è sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell'ordinamento repubblicano né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del giudice amministrativo, detto sindacato deve tuttavia svolgersi tenendo conto dell'insussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare, con la conseguenza che, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità della p.a., prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti d'impiego del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di polizia; infine, se si può ipotizzare che la p.a. tenga eventualmente conto di particolari esigenze personali del militare destinato al trasferimento (ove le stesse non pregiudichino la migliore tutela e/o realizzazione dell'interesse pubblico), nondimeno ciò non comporta alcun dovere di esame delle stesse da parte dell'amministrazione ed ancor meno un obbligo di motivazione in ordine alle ragioni che abbiano determinato un esito non positivo della loro valutazione.
Note giurisprudenziali:
Foro Amministrativo - T.A.R. (Il), 2013, 10, 01, 3034
(1) Cfr. Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2013 n. 664, in questa Rivista C.d.S. 2013, 409 ss.
23-07-2017 21:02
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