Due militari condannati per abbandono di posto pluriaggravato. L'impugnazione (appello era tardivo) e presentato a mezzo pec.
SENTENZA sul ricorso proposto da: M.P. nato il ...... a ....... e C.C. nato il ....... a S. avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI Udito il Procuratore Generale in persona del che ha concluso per 12 VIRSIT-5))..(DT)) b-y)) J7j ,j RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che: - con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte Militare di appello dichiarava inammissibile l'appello presentato dal difensore di M.P. e C. C. avverso la sentenza del Tribunale Militare di Verona, di condanna per il delitto di concorso in abbandono di posto pluriaggravato, per tardività ed irritualità delle modalità di presentazione dell'impugnazione; - ricorrono per cassazione C.C. e P.M., riproponendo le considerazioni dell'atto di appello sul merito dell'imputazione e deducendo erronea applicazione di legge; in particolare sostenendo la ritualità ed efficacia del deposito dell'atto di appello da parte del difensore tramite PEC (Posta elettronica certificata) e la conseguente tempestività dell'impugnazione e concludendo per l'assoluzione per insussistenza del fatto, previa declaratoria di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato o per assenza di dolo.
Ritenuto che: - il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardivo: in effetti, l'ordinanza della Corte militare di appello in questa sede impugnata è stata notificata agli imputati e al loro difensore il 5 maggio 2016, mentre il ricorso è stato proposto solo il 26 maggio successivo, quindi dopo la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; - la tardività del ricorso preclude l'esame di ogni altra questione; - alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. n 1/4 Dichiara inammissibileGif ricors‘t e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 maggio 2017
04-06-2017 21:46
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