Finanziere scelto non idoneo all'avanzamento di grado, con la motivazione del mancato possesso dei requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
Consiglio di Stato, sez. IV, 17/05/2012, (ud. 17/04/2012, dep.17/05/2012), n. 2850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8646 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
Gi. Gu., non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della PUGLIA - Sezione Staccata di Lecce-
SEZIONE III n. 01567/2009, resa tra le parti, concernente INIDONEITA"
ALL'AVANZAMENTO DI GRADO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il
Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l'Avvocato
dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall'odierno appellato Gu. Gi. l'annullamento delle deliberazioni assunte dalla Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, che con verbale del 18.7.2007, in occasione della procedura di avanzamento al grado superiore aveva giudicato il predetto (Finanziere scelto in servizio presso la Compagnia di Lecce) non idoneo all'avanzamento di grado per l'anno 2006, con la motivazione del mancato possesso dei "requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore".
L'originario ricorrente aveva rappresentato che l'unico profilo ostativo che aveva sostanziato il giudizio negativo reso dalla Commissione Permanente di avanzamento si ritraeva dalla circostanza che nel dicembre 2006 egli aveva riportato un sanzione disciplinare (un rimprovero per avere tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti di un superiore).
Illegittimamente da ciò si era fatta discendere la conseguenza che il proprio profilo professionale fosse quello di un militare "superficiale, negligente e poco responsabile": aveva quindi prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Tribunale amministrativo regionale ha definito la causa nel merito accogliendo il ricorso.
In particolare, il primo giudice, ricostruito il quadro normativo sotteso alla controversia (art. 10, comma 3, del d. Lgs. 199/1995) ha rilevato che, a prescindere dal singolo episodio, le schede di giudizio relative al Gu., comprese quelle successive alla sanzione (anni 20002007), riportavano una qualifica complessiva di "superiore alla media", evidenziando un senso del dovere "superiore alla media" riportando espressamente alla sottovoce "comportamento con i superiori" una valutazione di "rispettoso, cordiale, giusto".
La motivazione del provvedimento impugnato appariva quindi contraddittoria attribuendo preminenza immotivata alla sanzione disciplinare del rimprovero, (misura già di per sé non grave, e da considerarsi per di più, secondo le risultanze documentali, nella carriera dell'odierno appellato un evento episodico di ridotta significatività) a fronte di uno stato di servizio contraddistinto da valutazioni costantemente positive.
La Commissione avrebbe dovuto pertanto tenere conto di tali evidenze, esponendo le particolari ragioni in base alle quali un singolo evento di modesto valore doveva prevalere sui giudizi complessivi maggiormente circostanziati ed espressi con ampia periodicità: in carenza di tale specifica motivazione la sanzione disciplinare assumeva "il valore di uno stigma incancellabile che qualificava il giudizio impugnato come contraddittorio, irragionevole e viziato".
Avverso la sentenza in epigrafe l' Amministrazione rimasta soccombente in primo grado ha proposto un articolato appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto della circostanza che il comportamento tenuto dall'appellante ed oggetto di rilievo disciplinare (ai sensi degli articoli 36 e 37 del Regolamento di disciplina militare) risultava contraddistinto da particolari connotazioni negative in quanto diretto nei confronti di
un superiore gerarchico alla presenza di altri militari in dispregio del principio di subordinazione (pilastro basilare della disciplina militare) e si collocava temporalmente proprio nella parte finale del periodo oggetto della valutazione per l'avanzamento al grado di appuntato.
Mercè detta condotta l'appellato Gu. aveva messo in luce gravi aspetti negativi sia sotto il profilo caratteriale(senso della responsabilità) sia professionale(senso del dovere e disciplina) rilevati e stigmatizzati nel giudizio espresso dall' organo valutativo.
All'adunanza camerale del 16 novembre 2010 fissata per la trattazione dell'incidente cautelare la Sezione, con l'ordinanza n. 5258/2010 ha accolto l'istanza di sospensione della esecutività dell'appellata decisione "considerato che la sanzione disciplinare posta a carico dell'appellato, conseguente alla violazione di un preciso dovere di subordinazione e di comportamento, appare elemento ex se valutabile ai fini della procedura di avanzamento al grado superiore e la cui rilevanza oggettiva non può essere comunque messa in ombra dalla sola considerazione del comportamento successivo al fatto.".
Alla odierna pubblica udienza del 17 aprile 2012 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
Diritto
1.L'appello è fondato e va accolto con conseguente annullamento della impugnata decisione, integrale reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati.
2. La disposizione che regola la fattispecie è quella di cui all'art. 10 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 199 della quale è opportuno riportare il testo: " L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti il grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio.
I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata.
La promozione del militare è sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianità o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B"".
Tale valutazione omnicomprensiva cui fa riferimento la richiamata disposizione, contrariamente a quanto sostenutosi nella impugnata decisione, non può non tenere conto delle eventuali sanzioni disciplinari inflitte al militare.
Ancora di recente, infatti, questa Sezione ha in proposito ribadito che "nel procedimento per l'avanzamento di grado del militare i comportamenti che abbiano dato origine alla sanzione del rimprovero, inflitta a seguito di procedimento disciplinare, sono incompatibili, sul piano dell'onore e del senso morale, con lo status di appartenente alle Forze armate, per cui si pongono, sul piano logico, come elementi sintomaticamente prevalenti rispetto a precedenti encomi." (Consiglio Stato, sez. IV, 24 marzo 2011, n. 1816).
Del pari, in passato (sebbene con riguardo a soggetti rivestenti il grado di ufficiale) è stato rimarcato che "la Commissione di avanzamento deve tener conto di tutti i fatti commessi dall'ufficiale, accertati in sede penale e disciplinare quale che sia la formula utilizzata (condanna, proscioglimento, assoluzione) e la data della pronuncia, purché riferibili agli anni di scrutinio ed elencati nello stato matricolare."(Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3292).
2.1. Alla stregua dei superiori principi, e risultando incontestata sia l'attribuibilità del fatto storico oggetto di sanzione disciplinare all'odierno appellato sia la circostanza che quest'ultimo fosse stato commesso in periodo prossimo al giudizio di avanzamento - come rimarcato dall'appellante amministrazione - del tutto legittimamente l'Amministrazione ha tenuto conto di tale circostanza in sede di avanzamento.
2.2. Rammenta il Collegio peraltro che, per pacifica giurisprudenza dalla quale non intende discostarsi "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento." (ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830).
In particolare, si è di recente affermato che "le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità -l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo"- Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350
3.Analoga discrezionalità deve essere riconosciuta all'Amministrazione nel valutare le conseguenze dell'applicata sanzione e le condotte che le diedero origine, allorchè sia chiamata a delibare in ordine ad una domanda di avanzamento, imponendo quest'ultima una valutazione omnicomprensiva della personalità del militare: non appare abnorme né illogico il comportamento dell'appellata amministrazione che di tale sanzione (applicata all'appellato per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del superiore diretto comandante di Sezione, in presenza di altri militari) ha tenuto conto negativamente in sede di procedura di avanzamento, (quest'ultima connotata, come più volte affermato dalla pacifica giurisprudenza di questa Sezione, da latissima discrezionalità).
4.Conclusivamente, l'appello è fondato e va accolto con conseguente annullamento della impugnata decisione, integrale reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati.
5.Le spese processuali possono essere compensate tra le parti a cagione della natura e specificità della controversia.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 8646 del 2010 come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata e respinge il ricorso di primo grado.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 MAG. 2012
13-08-2017 13:53
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