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Sentenza

Forze armate - Avanzamento ufficiali - Procedimento - Valutazioni - Eccesso di p...
Forze armate - Avanzamento ufficiali - Procedimento - Valutazioni - Eccesso di potere in senso assoluto - Vizio - Presupposto.
Consiglio di Stato sez. IV  05 maggio 2017 n. 2054  
Nelle procedure di avanzamento dei militari il vizio di eccesso di potere in senso assoluto necessariamente presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, con la conseguenza che i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa, del tutto inadeguato; del resto, la indiscussa qualità di coloro che concorrono per giungere ai vertici della carriera militare ed assumere posizioni di comando, spesso comporta il restringimento dei valutandi in una ristretta fascia di punteggio, comunque elevata, nell'ambito della quale finiscono per assumere valenza dirimente aspetti (massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento dei primi posti nei corsi basici, frequenza di determinati corsi dell'amministrazione) che pur non incidendo sulle qualità di base dell'ufficiale, determinano scostamenti minimi capaci di condizionare l'ingresso nel quadro d'avanzamento. Consiglio di Stato 05/05/2017 05/05/2017 02/02/2017 2054 sez. IV Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3367; Id., 22 marzo 2011, n. 1744; Cons. St., sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5833. Redazione Giuffrè amm. 2017 5 00 0018B
Avv. Antonino Sugamele

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