Forze armate - In genere - Trasferimenti d'autorità - Ivi compresi quelli per ragioni di incompatibilità ambientale - Riconducibilità al genus degli ordini - Rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede anziché in un'altra assume rilevanza di mero fatto - Rispetto delle garanzie partecipative - Necessità - Esclusione.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 17/12/2013, n. 1163
I provvedimenti di trasferimento d'autorità - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, come espressamente prevede il d.lg. 15 marzo 2010 n. 66, che sottrae dall'applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo il Capo I, il Capo III e il Capo IV, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente rispetto ad altri eventuali interessi del subordinato. Comunque, le cautele e le specificità dell'ordinamento militare, caratterizzato da una speciale rapporto di gerarchia, non possono che essere interpretate in coerenza con i principi rinvenienti dall'art. 52 comma 3, cost., nonché dagli art. 24 e 113 cost., che - nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità - consentono di valutare la sussistenza di vizi, quali disparità di trattamento, ragioni discriminatorie o vessatorie, o macroscopicamente incongrue o illogiche, sintomi di sviamento o disfunzione causale, che potrebbero riscontrarsi anche in seno a decisioni amministrative assunte con ampia discrezionalità, per l'utilizzazione del personale nell'organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di polizia.
Note giurisprudenziali:
Foro amm. TAR, 2013, 12, 00, 3893
(1) Cfr. Cons. St., sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929, in questa Rivista C.d.S. 2010, 5, 1014; id., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3695, in questa Rivista C.d.S. 2010, 6, 1221.
23-07-2017 20:59
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