Forze armate - In genere - Trattamento economico - Assegnazione del militare presso la prima sede - Spettanza dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, l. n. 100 del 1987 - Esclusione - Ragioni.
T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 13/01/2017, n. 577
Forze armate - In genere - Trattamento economico - Assegnazione del militare presso la prima sede - Spettanza dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, l. n. 100 del 1987 - Esclusione - Ragioni.
Al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, ora l. 29 marzo 2001 n. 86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio. Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13, l. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che sia trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede.
Conformi e difformi:
Cfr. TAR Marche, 10 febbraio 2012 n. 110; Cons. St., sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204; id., 13 luglio 1998 n. 10831; Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 2008 n. 5287.
23-07-2017 20:45
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