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Sentenza

Forze armate - Militari - Costituzione associazioni professionali a carattere si...
Forze armate - Militari - Costituzione associazioni professionali a carattere sindacale - Divieto - Art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2010 - Violazione artt. 117, comma 1, Cost. - Non manifesta infondatezza.
Consiglio di Stato, sez. IV, 04/05/2017,  n. 2043
  E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (a tenore del quale "i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali"): a) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 11 e 14 Cedu, come da ultimo interpretati dalle sentenze in data 2 ottobre 2014 Cedu, sez. V, nei casi "Matelly c. Francia" (ricorso n. 10609/10) e "Adefdromil c. Francia" (ricorso n. 32191/09); b) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30; compete, infatti, al Giudice delle leggi stabilire se effettivamente sussista tale contrasto, previo accertamento che la norma di diritto internazionale convenzionale tratta dall'art. 5 della Carta sociale europea riveduta sia idonea ad integrare parametro di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., in considerazione dell'impatto che tale regula juris avrebbe sul distinto, confliggente e fondamentale interesse dell'ordinamento a disporre di Forze armate concretamente in grado di apprestare una pronta, efficace ed affidabile difesa militare dello Stato.
Avv. Antonino Sugamele

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