Forze armate - Militari - Volontari in ferma breve - Proscioglimento - Per insufficiente rendimento - Sanzione - Esclusione.
Forze armate - Militari - Volontari in ferma breve - Proscioglimento - Per insufficiente rendimento - Sanzione - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. b), d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (recante "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana") i volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, d'autorità per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma; di conseguenza il proscioglimento per insufficiente rendimento del militare in ferma breve non ha natura sanzionatoria, ma si configura come una misura, di carattere sostanzialmente vincolato, volta a garantire il buon funzionamento delle Forze armate mediante l'eliminazione delle carenze incidenti sul regolare espletamento del servizio.
25-04-2017 13:00
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