FORZE ARMATE - Sottufficiali - stato - perdita del grado
Dal combinato disposto degli artt. 29 e 33, c.p.m.p. si evince che la perdita del grado da parte del militare, quale che ne sia la ragione, e quindi anche a titolo di sanzione penale accessoria, comporta sempre la cessazione del servizio permanente effettivo, sussistendo un'ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo.
Vedi:Cons. St., sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4292.
29-10-2017 13:26
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