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Sentenza

Il parere reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio sulla dipendenza...
Il parere reso dal Comitato di verifica delle cause di servizio sulla dipendenza delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, civile o militare, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo i casi di manifesta irragionevolezza.
Consiglio di Stato, sez. IV, 24/03/2017, (ud. 16/03/2017, dep.24/03/2017),  n. 1331
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)               
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2014,  proposto  da:
Ge. Ta., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con
domicilio eletto presso  il  suo  studio  in  Roma,  Lungotevere  dei
Mellini, 17;                                                         
                               contro                                
Ministero della Difesa, in persona del  legale  rappresentante  p.t.,
rappresentato e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;                  
                           per la riforma                            
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.  08065/2013,
resa tra le parti, concernente  mancato  riconoscimento  di  pensione
privilegiata dipendente da causa di servizio                         
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno  16  marzo  2017  il  Cons.
Giuseppa Carluccio e uditi per  le  parti  gli  avvocati  Viglione  e
l'Avvocato dello Stato Natale;                                       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

1.Ge. Ta. - ufficiale dell'esercito in congedo in ausiliaria dal 1° agosto 1996 - ha proposto appello avverso la sentenza (meglio specificata in epigrafe) che ha rigettato l'impugnazione proposta per l'annullamento del decreto del Ministero della difesa (n. 122 del 11/13 settembre 2006).

2.Il decreto, sulla base del parere negativo espresso (il 1° marzo 2005) dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS, già CPPO, Comitato pensioni privilegiate ordinarie), ha ritenuto che le infermità - riconosciute dalla Commissione medica ospedaliera (C.M.O., il 14 febbraio 2003) - non erano dipendenti da cause di servizio ai fini della pensione privilegiata.

A sostegno della domanda di annullamento il Ta., deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, espose che:

a) la C.M.O., negli anni 1974/1975, aveva riconosciuto come dipendenti, almeno come concause, due infermità (disepatismo e poliartride reumatica);

b) contestualmente al congedo in ausiliaria (1° agosto 1996), aveva chiesto l'attribuzione della pensione privilegiata in conseguenze delle suddette due patologie contratte per cause di servizio;

c) avendo chiesto (nel maggio 2002) lo stato della pratica di pensione, dato il silenzio serbato dall'amministrazione, gli era stato comunicato (nel giugno successivo) che non risultava istruita alcuna pratica;

d) che, sottoposto a nuova visita, la C.M.O. (nel febbraio 2003) aveva riconosciuto l'ascrivibilità a fatti di servizio di due infermità (Epatopatia steatosica in soggetto con ipertransaminasemia e artropatia di verosimile natura reumatica).

3. Il Tar ha respinto il ricorso alla stregua delle seguenti argomentazioni.

a) La domanda di pensione privilegiata è stata proposta (nel 1996) nella vigenza dell'art. 5-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 472 del 1987. Dal combinato disposto di tale disposizione (secondo la quale i giudizi delle C.M.O. sono definitivi, salvo il parere del C.P.P.O. in sede di liquidazione della pensione privilegiata) con l'art. 177 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (ai sensi del quale, il C.P.P.O. deve essere sentito se la C.M.O. abbia espresso parere positivo) deriva che l'accertamento delle C.M.O. degli anni 1974/1975, per avere carattere definitivo avrebbe dovuto essere confermato dal parere confermativo del C.P.P.O. Invece, il ricorrente non ha dato prova della sussistenza di quest'ultimo. Ne consegue che gli accertamenti di quegli anni non potevano più costituire il presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata.

b) L'art. 5-bis in argomento considera definitivi gli accertamenti delle C.M.O. solo a fini diversi dalla pensione privilegiata (e dall'equo indennizzo), quali aspettativa, assegni, rimborso spese; mentre per la pensione privilegiata (e per l'equo indennizzo) prevede espressamente il parere del CPPO, conferendo a tale organo l'accertamento della dipendenza della infermità dalla causa di servizio, con la conseguenza che il Comitato suddetto può mettere in discussione l'esito degli accertamenti della C.M.O.

Allora, l'intervento del Comitato per la verifica della dipendenza da causa di servizio, che ha sostituito il C.P.P.O., può ritenersi legittimo e anzi doveroso.

c) Il Comitato ha motivato la non riconducibilità delle patologie riscontrate dalla C.M.O. (nel 2003) sulla base di elementi della scienza medica, neanche confutati da perizie di parte; tanto è conforme alla giurisprudenza costante, secondo la quale il Comitato non opera una revisione del giudizio delle C.M.O., ma ha solo l'obbligo di articolare il proprio parere.

4. L'appellante articola tre censure, delle quali le prime due sono strettamente collegate.

4.1. Secondo l'appellante, essendo l'art. 5-bis cit. entrato in vigore nel 1987, ed essendosi svolti gli accertamenti negli anni 1974/1975 quando lo stesso non vigeva, non essendo prevista la distinzione ai fini della pensione privilegiata, il riconoscimento della causa di servizio avrebbe dovuto considerarsi definitivo e il Ta. avrebbe avuto diritto alla pensione privilegiata al momento del congedo in ausiliaria, senza ulteriore domanda.

4.1.1.In alternativa, secondo l'appellante, avendo l'Amministrazione incardinato di nuovo il procedimento (a seguito di istanza di notizie del Ta.) nel 2003, disponendo accertamenti presso la C.M.O. (nel 2003), avrebbe dovuto applicare l'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 (che con l'art. 20 ha abrogato l'art. 5-bis cit.), secondo il quale il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche rispetto al trattamento pensionistico (e di equo indennizzo). E, nella specie, sarebbe stato definitivo l'accertamento positivo del 2003.

4.2. Infine, l'appellante censura la motivazione della valutazione del Comitato per la verifica della dipendenza da causa di servizio, contrapponendo i pareri espressi dalle tre C.M.O. e mettendo in risalto che dal curriculum professionale risultano evidenti i particolari disagi che hanno caratterizzato l'attività lavorativa.

Il Ministero si è costituito.

5. La prima questione, posta con i primi due motivi di ricorso, si incentra sulla successione nel tempo della disciplina della materia in riferimento alle pensioni privilegiate per cause di servizio.

5.1. Si rendono opportune alcune precisazioni.

5.1.1.L'individuazione della disciplina applicabile deve partire da due presupposti: il momento della presentazione della domanda di pensione privilegiata (agosto 2006) e il momento della decisione sulla stessa (dal giugno 2002, data del riavvio del procedimento, al 2006, data del decreto), restando irrilevante nell'ambito della controversia il lungo tempo trascorso dalla originaria domanda.

La presentazione della domanda è essenziale perché non si tratta di pensionamento determinato da infermità per cause di servizio, bensì di pensionamento ordinario per il raggiungimento del limite di età. Secondo l'art. 167 d.P.R. del 1973, il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio al dipendente cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, mentre in tutti gli altri casi è liquidato a domanda; nella specie si trattava di ordinario collocamento a riposo in ausiliaria (limite di età previsto per il pensionamento).

Quindi erra l'appellante quando, a partire dalla data del riconoscimento della infermità per causa di servizio (1974/1975) sostiene che la disciplina applicabile sarebbe quella antecedente (che non distingueva tra accertamenti di infermità per cause di servizio e accertamenti di infermità ai fini della pensione privilegiata, come si vedrà in seguito) alla introduzione nell'ordinamento dell'art. 5- bis cit. e vorrebbe far valere come definitivi quegli accertamenti ai fini della pensione privilegiata, il cui diritto non era maturato neanche in astratto all'epoca.

Un'altra conseguenza è che quei lontani accertamenti non hanno alcun valore decisivo rispetto alla pensione, se non come preesistenza della patologia.

5.1.2. Nella regolamentazione della materia di nostro interesse, che concerne il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, si deve distinguere la stessa dal riconoscimento delle infermità per cause di servizio ad altri fini (aspettativa, assegni, rimborso spese).

Mentre la disciplina di queste ultime ha subito un mutamento, nel passaggio dall'art. 5 bis del 1987 al d.P.R. n. 461 del 2001, non altrettanto può dirsi per la disciplina del riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

Infatti, nella vigenza del 5-bis, per il riconoscimento delle infermità per cause di servizio era sufficiente l'accertamento definitivo delle CMO; mentre, nella vigenza del regolamento del 2001, queste sono assoggettate ad una disciplina comune al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

Invece, il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata ha avuto una regolamentazione analoga sia nella vigenza dell'art. 5 bis, sia nella disciplina successiva del 2001. Prima, dal combinato disposto dell'art. 5 bis (secondo la quale i giudizi delle C.M.O. sono definitivi, salvo il parere del C.P.P.O. in sede di liquidazione della pensione privilegiata) con l'art. 177 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (ai sensi del quale, il C.P.P.O. deve essere sentito se la C.M.O. abbia espresso parere positivo) deriva che l'accertamento delle C.M.O. per avere carattere definitivo aveva necessità di essere confermato dal parere del C.P.P.O.

Con il regolamento del 2001, dove il CPPO è stato denominato CVCS - sia per le infermità da causa di servizio che per la concessione della pensione privilegiata da causa di servizio - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è attribuito solo al Comitato per la verifica (artt. 10 e 11), svolgendo le CMO solo funzioni strumentali di accertamento sanitario con formulazione di diagnosi (art. 6, con rinvio al codice dell'ordinamento militare, vedi art. 198 di quest'ultimo) ed è definitivo (art. 12).

In definitiva, il nuovo regolamento ha esplicitato, rispetto alle pensioni privilegiate, quanto già esistente sulla base del 5-bis, oltre ad estendere il meccanismo per il riconoscimento delle infermità a fini diversi.

D'altra parte, conferma si ha nella stessa giurisprudenza amministrativa che, nell'esaminare controversie relative alle pensioni privilegiate, non mette in risalto l'intervenuto mutamento normativo, limitandosi a registrare la diversa denominazione da CPPO a CVCS.

Erra, quindi, l'appellante a ritenere che dall'applicabilità della nuova disciplina, in particolare dall'art. 12, discenderebbe la definitività dell'accertamento della CMO del 2003.

5.2. Resta da aggiungere che, nella specie, la competenza del CVCS ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle infermità riscontrate discende dallo stesso regolamento del 2001, che (art. 10, c. 11) disciplina l'esame anche delle domande pendenti.

5.3. In conclusione i primi due profili di censura vanno rigettati.

6. Pure da rigettarsi è il terzo motivo di censura, che si sostanzia in una inammissibile critica delle valutazioni espresse ed argomentate dal CVCS in riferimento alla mancata riconducibilità alla causa di servizio delle patologie riscontrate. Il parere del Comitato è infatti sottratto al sindacato di legittimità, salvo i casi di manifesta irragionevolezza, nella specie non ricorrente.

7. In conclusione, l'appello è rigettato.

In ragione dell'avvicendamento della normativa in materia, le spese processuali sono integralmente compensate.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese interamente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAR. 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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