Il sindacato esperibile dal Giudice Amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente va limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
Cons. Stato Sez. IV, 11/09/2017, n. 4266
Causa di servizio civile o militare
Pubblico impiego - Causa di servizio
Il sindacato esperibile dal Giudice Amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente va limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Di conseguenza, spetta al Giudice Amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio (d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461) (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, n. 109/2014).
07-10-2017 14:05
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