La moglie di un sottufficiale della Marina pignora lo stipendio del marito presso l'ente di appartenenza.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2017, n. 3337
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11551 del 2016, proposto da:
A.C., rappresentata e difesa dall'avv. Gelsomina Cimino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto 116;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
V.C. non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del 29.1.2016 sezione civile iv bis nel procedimento esecutivo RGE 39719/13;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ricorrente è la moglie separata di C.V. sottufficiale della Marina Militare . Nel decreto di omologa della separazione consensuale il Tribunale di Tivoli disponeva che il militare versasse mensilmente a favore del coniuge un assegno di Euro 350.
Avendo il C. cessato dal maggio 2012 di adempiere al suo obbligo, la ricorrente procedeva ad effettuare un pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento del suo assegno di mantenimento direttamente dall'ente pagatore del marito.
Dopo alcuni rinvii per mancata presentazione del terzo debitore che doveva rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il giudice dell'esecuzione assegnava le somme maturate per un importo pari a Euro 6.168.
La ricorrente con il presente ricorso chiede che il giudice dia un termine perentorio per procedere al pagamento di quanto maturato ed in caso di ulteriore inottemperanza nomini un commissario ad acta.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio facendo presente che era stato comunicato con posta elettronica certificata al difensore della ricorrente in data 23.5.2014 che il C. era stato posto in congedo e che quanto alla gestione amministrativa passava all'INPS a decorrere dal 16.7.2014.
Alla camera di consiglio del 15.2.2017 il ricorso passava in decisione.
Il ricorso può essere accolto solo parzialmente.
Come argomentato correttamente dalla difesa erariale, il Ministero della Difesa può essere considerato onerato come terzo pignorato solo a partire dalla notifica del pignoramento e fino alla cessazione del rapporto di impiego con il C..
Si tratta di complessivi nove mesi nel corso dei quali è maturato un debito di Euro 3.150 che l'Amministrazione dovrà versare senza ulteriore indugio alla ricorrente.
Pertanto va ordinato al Ministero della Difesa di ottemperare all'ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma provvedendo al pagamento di quanto ivi previsto, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento, provvederà - su richiesta di parte - nei sessanta giorni successivi, in veste di Commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, anche con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669 del 1996 (conv. dalla L. n. 30 del 1997), con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente, che vengono quantificate sin da ora in Euro. 300 oltre le spese documentate.
In tal caso il Ministero sarà condannato, ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett. E), c.p.a. al pagamento di ulteriori interessi legali, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato alla P.A. per provvedere.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del 8.3.2016 nel procedimento 39719/2013, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma (con facoltà di delega ad un funzionario), il quale provvederà, nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, con restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
19-03-2017 16:18
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