Maresciallo dei Carabinieri condannato disciplinarmente con il rimprovero. Avrebbe omesso la segnalazione di un fatto delittuoso (precisamente di un furto, avvenuto quando il Comandante si accingeva ad assentarsi per una licenza), di cui i giornali locali avevano dato notizia.
T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 21/03/2013, ud. 26/07/2012, n. 226
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2012, integrato da
duplici motivi aggiunti, proposto da Di Li. Vi. Fr., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con elezione di
domicilio in Campobasso, via Vittorio Emanuele II, n. 23,
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p. t., Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale dei
Carabinieri di Campobasso, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via
Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 321/6 datato
25.1.2012, notificato il 27.1.2012, recante la sanzione disciplinare
del rimprovero a carico del ricorrente; 2)ogni altro atto
presupposto, conseguente e connesso, inclusi eventuali atti
istruttori e la nota n. 321/2 con la quale è stato comunicato l'avvio
del procedimento disciplinare; quanto ai motivi aggiunti del
27.4.2012, dei seguenti atti: 1)la scheda valutativa del ricorrente,
datata 27.2.2012, relativa al periodo 1.1.2011 - 31.12.2011, redatta
dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Campobasso e
controfirmata dal Comandante Provinciale quale primo revisore,
2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi; quanto ai
motivi aggiunti del 2.7.2012, dei seguenti atti: 1)il provvedimento
prot. n. 426/9 datato 12.5.2012, con il quale il Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha rigettato il ricorso
gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero comminata
al ricorrente; 2)ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i duplici motivi
aggiunti del ricorrente;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e le due memorie
dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott.
Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri, comandante della Stazione CC di Toro (Cb), avendo ricevuto contestazione per la presunta omessa segnalazione di un fatto delittuoso (precisamente di un furto, avvenuto quando il Comandante si accingeva ad assentarsi per una licenza), di cui i giornali locali avevano dato notizia, subiva la sanzione del . Insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 321/6 datato 25.1.2012, notificato il 27.1.2012, recante la sanzione disciplinare del rimprovero a carico del ricorrente; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, inclusi eventuali atti istruttori e la nota n. 321/2 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento disciplinare. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione ed errata applicazione dell'art. 717 del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, violazione dell'art. 1370 del Codice dell'ordinamento militare approvato con il D.Lgs. n. 66 del 2010, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., difetto di motivazione e di istruttoria, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento dalla causa tipica.
Con i motivi aggiunti del 27.4.2012, il ricorrente impugna altresì i seguenti atti: 1)la scheda valutativa del ricorrente, datata 27.2.2012, relativa al periodo 1.1.2011 - 31.12.2011, redatta dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Campobasso e controfirmata dal Comandante Provinciale quale primo revisore, 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi: Deduce le seguenti censure: violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento e sviamento.
Infine, con i motivi aggiunti del 2.7.2012, il ricorrente impugna anche i seguenti atti: 1)il provvedimento prot. n. 426/9 datato 12.5.2012, con il quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero comminata al ricorrente; 2)ogni altro atto connesso. Deduce le seguenti censure: 1)violazione ed errata applicazione dell'art. 717 del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, violazione dell'art. 1370 del Codice dell'ordinamento militare approvato con il D.Lgs. n. 66 del 2010, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., difetto di motivazione e di istruttoria, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento dalla causa tipica.
Si costituisce l'Amministrazione intimata, deducendo - anche con due successive memorie - l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.
All'udienza del 26 luglio 2012, la causa viene introitata per la decisione.
II - Il ricorso e i motivi aggiunti sono ammissibili, ma infondati.
III - Il ricorso è ammissibile, poiché è successivo al ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del militare e, quindi, è conforme alla previsione dell'art. 1363 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a tenore della quale . Ad ogni modo, nel caso di specie, anche a voler ritenere inammissibile il ricorso introduttivo, sarebbero comunque ammissibili i motivi aggiunti, con i quali è stato impugnato il provvedimento prot. n. 426/9 datato 12.5.2012, a firma del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero comminata al ricorrente.
IV - La vicenda, per come si è svolta, fa emergere - in effetti - una lieve negligenza del ricorrente, nell'adempimento dei suoi doveri di Comandante della Stazione CC di Toro (Cb). Sennonché, in ambito militare, le infrazioni, anche lievi possono avere un risvolto disciplinare, in ragione dello speciale rigore che accompagna la disciplina militare (cfr.: Cons. Stato IV, 17.11.2009 n. 7144; idem IV, 27.4.2005 n. 1949).
Nella mattinata di domenica 27 novembre 2011, il Comando Stazione Carabinieri di Toro (Cb) riceve denuncia di un furto in abitazione. A quell'ora, il ricorrente, Comandante della Stazione, è ancora in servizio e lo sarà fino alle ore 18,00 dello stesso giorno. In effetti, egli avrebbe dovuto effettuare immediatamente la comunicazione istituzionale del fatto delittuoso al Comando di Compagnia e non lo fa, anzi si assenta per una breve licenza. Il Comando Compagnia CC di Campobasso gli chiede, con nota del 2.12.2011, di chiarire i motivi della mancata comunicazione e il ricorrente risponde, con lettera del 13.12.2011, riferendo . In effetti, la risposta appare incompleta , poiché si trattava semplicemente di comunicare, con sollecitudine, la denuncia della commissione di un furto in abitazione (dato assolutamente inconfutabile), salvo a integrare la notizia con dati più precisi sulla refurtiva. Per tale ragione, la giustificazione è stata ritenuta insufficiente ed è stata irrogata al ricorrente la sanzione del .
L'art. 717 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ricollega la responsabilità del militare alla . Tra i doveri del militare vi è, senza dubbio, quello di segnalare ai superiori Comandi i fatti delittuosi di cui abbia conoscenza. La pubblicazione n. G-4 "Guida per le segnalazioni" edizione 2008 prevede l'oggetto delle comunicazioni, i tempi di inoltro e gli obblighi del Comandante ai diversi livelli. A tenore di tale documento - che costituisce direttiva interna dell'Arma - i delitti, senza distinzione di gravità, devono essere segnalati dal Comandante di Stazione CC . Inoltre, anche la pubblicazione n. I-4 "Istruzioni sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri" edizione 1990 (nr. 150) prevede tra i compiti del Comandante di Stazione CC quello di comunicare al superiore diretto il verificarsi di delitti (senza distinzione di gravità). È quindi esluso che il Comandante della Compagnia CC di Campobasso dovesse apprendere dai giornali locali di un furto in abitazione nel Comune di Toro (Cb). Ciò è avvenuto in quanto il Comandante della locale Stazione CC non l'aveva né preavvisato, né diversamente segnalato.
Si tratta sicuramente di infrazione di una norma di disciplina, così come è proporzionata - la sanzione del , prevista dall'art. 1360 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66), consistente in una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio.
V - I motivi del ricorso introduttivo sono, dunque, inattendibili.
VI - La normativa di settore e le regole dell'ordinamento militare non sono state violate, né applicate in modo erroneo, atteso che l'impugnato provvedimento disciplinare è stato preceduto dalla fase partecipativa delle contestazioni e delle giustificazioni, quindi da un'adeguata istruttoria. La motivazione del provvedimento è congrua e ragionevole, poiché si rimprovera al militare di essersi assentato per una breve licenza, senza prima aver assolto al dovere di comunicazione del fatto delittuoso al Comando superiore.
VII - Anche i duplici motivi aggiunti devono essere disattesi.
VIII - Il provvedimento datato 12.5.2012, di rigetto del ricorso gerarchico da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, è immune dai vizi censurati, atteso che presuppone un provvedimento disciplinare valido, legittimo ed efficace e, con adeguate e sintetiche ragioni, supporta la decisione di non accoglierne il gravame amministrativo (cfr.: Cons. Stato IV, 22.3.1984 n. 179).
IX - La scheda valutativa del ricorrente, datata 27.2.2012, relativa all'anno 2011, reca in sé una valutazione deteriore rispetto all'anno 2010, con particolare riguardo al giudizio sulle qualità intellettuali, culturali e professionali. Vi sono espliciti riferimenti, nella valutazione, alla > ed è probabile che la vicenda che ha dato origine al procedimento disciplinare abbia influenzato la valutazione critica delle prestazioni e delle qualità professionali del sottufficiale. Quand'anche fosse, si tratta di un giudizio che prescinde dal procedimento disciplinare, benché tragga spunto dalla medesima vicenda di . Proprio per tale ragione, non si può contestare all'organo valutatore né la carenza istruttoria, né il difetto di motivazione.
X - In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui duplici motivi aggiunti in epigrafe indicati, li respinge, perché infondati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2012, dal Collegio così composto:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 MAR. 2013.
15-01-2017 22:07
Richiedi una Consulenza