Ministero della difesa chiede ad un caporalmaggiore dell'esercito la somma di euro 12.000 perchè mentre risultava assente dal servizio per delle patologie asseritamente invalidanti avrebbe trascorso il suo tempo in attività incompatibili con la affermata inabilità al servizio, come la guida prolungata di un’autovettura, la frequentazione di locali pubblici, bar, video-poker, la partecipazione a manifestazioni pubbliche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SIMEON Presidente relatore
Dott. Giancarlo DI LECCE Consigliere
Dott. Giulia DE FRANCISCIS Consigliere
VISTO l'atto di citazione dd. 16 maggio 2016 della Procura Regionale;
UDITI nella pubblica udienza del giorno 18 maggio 2017, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna DE ANGELIS, il relatore ed il Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilisa BELTRAME, nessuno presente per il convenuto;
ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13795 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di:
- DòL.F. , nato a C. (.. il ....... e residente a ...... (....), in Via A. n. .... contumace.
F A T T O
Con atto di citazione dd. 16 maggio 2016, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. D.L.F.o per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 12.144,46 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Ha riferito che il convenuto, Caporal Maggiore dell'Esercito effettivo presso l'11° Reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore (PN), si assentava dal reparto di appartenenza, nel periodo dall'8 gennaio 2015 al 17 maggio 2015, adducendo delle inabilità al servizio causate da infermità che – in tesi della Procura - erano insussistenti o simulate più gravi di quelle realmente sofferte.
La requirente ha riportato che dalle indagini condotte dalla Procura militare di Verona è emerso che il D.L., mentre risultava assente dal servizio per delle patologie asseritamente invalidanti, trascorreva il suo tempo in attività incompatibili con la affermata inabilità al servizio, come la guida prolungata di un'autovettura, la frequentazione di locali pubblici, bar, video-poker, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, ecc. La stessa documentazione medica esibita dal convenuto – ha soggiunto - è risultata poco attendibile o compilata solo prendendo atto delle algie asserite dall'interessato.
Ha infine riferito che il Tribunale Militare di Verona – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, in data 03.02.2016, il rinvio a giudizio del D.L. in relazione ad un periodo di assenza dal servizio che va complessivamente dall'8 gennaio 2015 al 30 settembre 2016, per i reati di simulazione d'infermità, truffa militare e diserzione.
L'attrice ha quindi rilevato che il comportamento del convenuto, da qualificarsi doloso, ha comportato per l'Amministrazione un danno patrimoniale di euro 12.144,46, corrispondente all'importo degli emolumenti che sono stati indebitamente erogati al D.L. nel periodo dall'8 gennaio 2015 al 17 maggio 2015 in cui questi si è illegittimamente assentato dal servizio.
Ha pertanto chiesto che il convenuto sia condannato a risarcire di tale danno l'Amministrazione della Difesa.
All'udienza del 15 dicembre 2016, il Pubblico Ministero ha depositato copia della sentenza n. 62/2016, depositata il 09.11.2016, dalla quale risulta che il Tribunale Militare di Verona ha assolto il D.L.dai reati di simulazione d'infermità e truffa militare che gli erano stati ascritti per il periodo di assenza dal servizio che va dall'8 gennaio 2015 al 17 maggio 2015 cui si riferisce la presente vertenza.
ll Collegio ha quindi disposto il rinvio della discussione della causa all'udienza del 18 maggio 2017, gravando la Procura dell'accertamento dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza.
La requirente ha depositato, il 6 febbraio 2017, copia della sentenza n. 62/2016 del Tribunale Militare di Verona contente attestazione del passaggio in giudicato della medesima.
All'udienza del 18 maggio 2017 è stato sentito il Pubblico Ministero che ha sostenuto che non sono credibili le giustificazioni addotte dal convenuto per il periodo di assenza dal servizio oggetto del giudizio ed ha pertanto confermato la richiesta di condanna.
D I R I T T O
Per il periodo di assenza dal servizio del D.L. che va dall'8 gennaio 2015 al 17 maggio 2015, cui si riferisce la presente azione erariale, il Tribunale Militare di Verona, in seguito a dibattimento, ha disposto con sentenza n. 62/2016, depositata il 9 novembre 2016 e divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2017, l'assoluzione del nominato dai reati di simulazione d'infermità e di truffa militare, a lui ascritti sub capi a) e b) dell'imputazione penale, “perché il fatto non sussiste” (la condanna per diserzione è relativa ad un periodo successivo, dal 18 maggio 2015 sino al congedo, che non è ricompreso nella domanda della Procura contabile ad odierno esame).
Ciò premesso, osserva preliminarmente la Sezione che se è vero che l'art. 652, co. 1, c.p.p. dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno (ovvero dal Pubblico Ministero contabile, nell'azione erariale proposta nell'interesse dell'Amministrazione danneggiata), è anche vero che l'incidenza di tale disposizione, nel giudizio di responsabilità amministrativa, è ammessa solo a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non derivi dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova a carico dell'imputato (assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; cfr. ex plurimis Cass. n. 7765/2005, n. 3330/1998 e n. 11162/1996; C. Conti Sez.III^ App. n.17/2016 e Sez. I^ App. n. 128/2003).
Pertanto, in presenza di un giudicato penale assolutorio, l'applicazione extrapenale dell'art. 652 c.p.p. non può comunque prescindere da un'autonoma disamina del Giudice adito per il risarcimento del danno in ordine ai fatti e alle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale (cfr. ex plurimis, per il giudizio contabile, C. Conti Sez. I^ App. n. 207/2010, Sez. Toscana n. 258/2010, Sez. Campania n. 1397/2011 e Sez. Lazio n. 1595/2011).
Ciò posto, va osservato, nella fattispecie a giudizio, che l'assoluzione “perché il fatto non sussiste” pronunciata dal Giudice penale militare in seguito a dibattimento, ha riguardato gli stessi fatti oggetto del giudizio risarcitorio promosso dalla Procura contabile nei confronti del D.L. (assenze del militare, asseritamente illegittime, nel periodo che va dall'8 gennaio 2015 al 17 maggio 2015) e che l'assoluzione non è stata pronunciata per carenza di sufficienti elementi di prova della responsabilità dell'imputato, bensì “ai sensi dell'art. 530 c.p.p.” (da intendersi “comma 1”) per accertamento pieno, come si desume dalla motivazione, dell'insussistenza materiale del fatto illecito.
Risulta pertanto ricorrere in fattispecie l'effetto extrapenale, escludente responsabilità del convenuto, del giudicato costituito dalla sentenza n. 62/2016 del Tribunale Militare di Verona.
Peraltro, esaminate le motivazioni della sentenza assolutoria, il Collegio ritiene che siano state adeguatamente esaminate, dal Giudice penale, le deduzioni accusatorie che portavano all'imputazione del D.L. e che con valide considerazioni le stesse siano state ritenute non comprovanti un comportamento simulatorio e truffaldino del nominato nel periodo oggetto del presente giudizio.
In particolare il Giudice penale ha rilevato che in ben sei casi le patologie denunciate dal D.L. erano state accertate in una struttura ospedaliera pubblica, dinanzi alla quale il militare si era presentato rappresentando di volta in volta diverse e distinte ragioni di malessere. In un caso risultava essere stato trattato con suturazione ed applicazione di punti, altre volte veniva sottoposto a raggi della colonna vertebrale per una precedente caduta e per un trauma distorsivo alla regione lombare.
Quanto poi alle sospette certificazioni del medico di famiglia Dott. T., riguardanti una diagnosticata “lombalgia”, il Giudice penale rileva come le stesse siano discontinue e come si inserisca tra le stesse un accertamento presso la locale struttura ospedaliera che le conferma. Soggiunge che tra le varie certificazioni intervengono anche due ricoveri del D.L.per traumi riguardanti sempre la regione lombare. Osserva infine che non è possibile porre in discussione l'attendibilità del Dott. T. quando sostiene di aver rilevato nel suo assistito, previo esame obiettivo e disamina di esiti di visite specialistiche, i problemi alla schiena da questi lamentati.
In conclusione, per le assenze del convenuto nel periodo 8 gennaio - 17 maggio 2015, vi è un unico periodo per il quale non sussiste una qualche certificazione sanitaria di malattia, quello che va dal 14 al 20 aprile 2015.
Può tuttavia concordarsi con il Giudice penale laddove ritiene che anche tale periodo di assenza sia da considerarsi giustificato da una condizione di inabilità, in quanto “tale arco di tempo è collocato tra una serie di periodi tutti contrassegnati dalla sussistenza della accertata patologia, ragione per la quale non si può escludere con ragionevolezza che la stessa non fosse presente e sussistente anche in assenza di specifica certificazione medica” (sent. 62/2016, pag. 8).
Pertanto il convenuto va prosciolto dall'addebito di cui all'atto di citazione dd. 16 maggio 2016 della Procura Regionale.
Non vi sono spese di lite da liquidare in favore del convenuto, che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
A S S O L V E
il convenuto D.L.F. dall'addebito per cui è causa.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 18 maggio 2017.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Paolo SIMEON)
f.to
Depositata in Segreteria il giorno 5 giugno 2017.
per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Dott.ssa Alessandra Vidulli
f.to 24-12-2017 20:21
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