Pensioni militari.
n.28700 Sent.189/2017
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
rappresentata ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174 del 2016 e dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.28700 promosso da
A. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente a Omissis (MI) in Omissis-C.F. Omissis, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Isabella Rago (C.F. RGASLL71M46G535I- fax: 0523.320836- pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che lo rappresenta e difende in virtù di in atti,
CONTRO
INPS e Ministero dell'Interno
OGGETTO: pensione privilegiata
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs. 26.8.2016 n.174;
VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dei convenuti e tutti gli altri documenti di causa;
Udite le parti presenti all'udienza del 14.12.2017 (avv Rago per l'attore, avv.Peco per l'Inps)
FATTO
Con l'originario ricorso parte attrice censurava il provvedimento 31.10.2012 n.126, con il quale l'INPS ex Inpdap gli aveva negato, sulla base di parere 21.6.2012 n.187 del Comitato di Verifica per le cause di servizio, la pensione privilegiata per asserita non dipendenza da causa di servizio dell'infermità “pregresso trauma toracico e pregresse infrazioni quinta e sesta costa e frattura scomposta settima sinistra” nonché della patologia “persistente sindrome algo-disfunzionale in esito di frattura falange distale primo dito mano destra”, diagnosticate con verbale 12.5.2000 n.331 della Commissione medica ospedaliera di Milano e ascritte a 7^ctg per anni 4 tab A, sulla base del suddetto successivo parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
L'interessato censurava le su dette determinazioni dell'INPS, ritenendo che l'insorgenza dell'infermità in questione debba essere fatto risalire ai disagi ed alle difficoltà insorte nell'espletamento del servizio di sovrintendente di Polizia.
Con ordinanza 41/2017 veniva chiesto un parere medico-legale all'UML Ministero della salute, ma con nota 27.4.2017 il Ministero dell'Interno comunicava che la pratica del ricorrente A. P. stava per essere sottoposta ad un riesame da parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio, ritenendo fondate le motivazioni e doglianze del ricorrente
Con nota 15.9.2017 pervenuta il 19.9.2017 il suddetto Ministero comunicava che, a seguito di riesame, il Comitato di verifica si era espresso favorevolmente sulla dipendenza da cds dell'infermità oggetto di causa, ma che non risultavano ancora pervenuti gli esiti della CMO in ordine alla ascrivibilità della patologia da trasmettere poi all'Inps per la definizione della pensione privilegiata.
La difesa attorea comunicava poi, con memoria 4.12.207, che l'Amministrazione resistente, con comunicazione del 27 aprile 2017 aveva riconosciuto in via di autotutela le richieste del ricorrente, annullando il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio n. 210/2012 del 21/06/2012 ed emesso il nuovo giudizio n. 854252017 in data 11/04/2017 con cui le patologie da cui risulta affetto il ricorrente erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio e che il Ministero aveva demandato, quindi, alla CMO di Milano la valutazione e l'ascrivibilità tabellare delle patologie e che con verbale del 3 novembre 2017 la Commissione Medica aveva ascritto le infermità alla tabella A settima categoria ritenendole non suscettibili di miglioramento
All'udienza del 14.12.2017 l'avv.Rago ed il difensore dell'Inps, avv.Peco, confermavano che con atto 11.12.2017 n.97, depositato in udienza, l'INPS aveva riconosciuto all'attore la reclamata pensione privilegita, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva data lettura del dispositivo.
DIRITTO
Alla luce delle inequivoche risultanze documentali in atto e delle dichiarazioni rese in udienza dai patroni delle parti in causa, può dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'attore vista accolta in via amm.va la sua pretesa.
In attuazione della soccombenza virtuale, va condannato il Ministero dell'Interno, tardivo nell'accogliere la pretesa attorea in via stragiudiziale, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 800,00, oltre IVA e CPA mentre possono compensarsi le spese tra attore e l'incolpevole Inps.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 800,00, oltre IVA e CPA compensando le spese tra attore e l'incolpevole Inps.
Milano 14.12.2017
Il Giudice unico
Prof.Vito Tenore
Depositato in Segreteria il 22/12/2017
23-12-2017 16:59
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