Rinvenuto nel cassetto di un comò della camera da letto, un caricatore vuoto; l'accertamento tecnico attestava trattarsi di un caricatore della capacità di 15 cartucce cal. 9 parabellum per pistola Beretta in uso a forze di polizia ed all'Esercito Italiano.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2017) 31-03-2017, n. 16415
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -
Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1787/2013 della Corte di Appello di Salerno del 05.02.2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. MINCHELLA Antonio;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. CARDIA Delia, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore Avv. TURI Mario, che ha insistito per l'accoglimento delle ragioni del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23.05.2013 il Tribunale di Vallo della Lucania, in esito a giudizio abbreviato, condannava C.A. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per la illecita detenzione di un caricatore per pistola in uso a forze di polizia. Rilevava il giudice che in data 21.05.2013 la polizia giudiziaria procedeva a perquisizione ex art. 41 TULPS della dimora dell'imputato, rinvenendo, nel cassetto di un comò della sua camera da letto, un caricatore vuoto; l'accertamento tecnico attestava trattarsi di un caricatore della capacità di 15 cartucce cal. 9 parabellum per pistola Beretta in uso a forze di polizia ed all'Esercito Italiano. L'imputato chiariva di aver ricevuto il caricatore durante il servizio militare e di non avere provveduto alla sua riconsegna al momento del congedo. Il giudice concludeva per la sussistenza della responsabilità, chiarendo che, anche in esito al D.Lgs. n. 204 del 2010, restava reato la detenzione illecita di caricatori per arma da guerra. Si riteneva sussistere la minore offensività del fatto e si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche.
Interponeva appello l'imputato chiedendo l'assoluzione per non essere il fatto previsto come reato oppure la riduzione della pena.
Con sentenza in data 23.02.2016 la Corte di Appello di Salerno riduceva la pena inflitta in primo grado, rideterminandola in mesi tre e giorni ventiquattro di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Rilevava il giudice d'appello che non poteva accogliersi la prospettazione di una modifica normativa che aveva escluso dall'area penale la fattispecie: pur dopo l'attuazione di normativa comunitaria di cui al D.Lgs. n. 204 del 2010, il caricatore di un'arma andava considerato come parte di essa, in quanto componente essenziale per il funzionamento dell'arma stessa. Tuttavia, considerata la lievità del fatto, riduceva la pena.
Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo dei difensori, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione di legge: si fa notare che le due sentenze avevano fatto riferimento a diversi orientamenti giurisprudenziali, ritenendo la prima decisione il caricatore come parte di arma da guerra e ritenendo la seconda come parte necessaria per il funzionamento dell'arma; ma si censura che possa ritenersi solo esemplificativo l'elenco contenuto nel D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2, il quale non ricomprende il caricatore nell'elenco delle parti di un'arma, come invece faceva prima la L. n. 110 del 1975, art. 19. Con il secondo motivo si censura la mancata applicazione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, giacchè la motivazione aveva considerato la lievità della condotta, consistita in una mera dimenticanza. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale: si sostiene che la sentenza di appello non affronta la tematica corretta, giacchè la pistola de qua non ha alcuna caratteristica bellica.
Con motivo nuovo si ribadiscono le ragioni del ricorso, segnalando alcuni arresti giurisprudenziali.
Motivi della decisione
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
La questione al centro del processo riguarda la detenzione di un caricatore per pistola Beretta cal. 9, la cui capacità arriva sino a 15 proiettili.
Per completezza, appare opportuno precisare che questa Corte ha affermato - con orientamento al quale deve essere data continuità - che per effetto delle novità normative di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 14 (che ha soppresso con decorrenza dal 10 gennaio 2012 il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, e di cui alla L. n. 135 del 2012, art. 23, comma 12 sexiesdecies, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, che ha attribuito al banco nazionale di prova di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 11, comma 2 la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo) la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da sparo (Sez. 7, sentenza n. 45992/2016).
Ed allora va rilevato che in forza delle modifiche introdotte dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, art. 3, commi 3-septies e 3-octies convertito con modificazioni nella L. 17 aprile 2015, n. 43, nel testo dell'art. 38, comma 1, del T.U.L.P.S. e nell'art. 697 c.p., l'obbligo di denuncia all'autorità di p.s. è attualmente limitato alla detenzione dei "soli" caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e superiore a 15 colpi per le armi corte; l'omessa denuncia dei caricatori che superino i predetti limiti, inoltre, è ora punita - a titolo di contravvenzione - ai sensi dell'art. 697 c.p. La depenalizzazione così intervenuta, per effetto della normativa sopravvenuta, della detenzione dei caricatori per armi comuni da sparo che non superano i limiti suddetti deve trovare immediata applicazione, anche d'ufficio, nei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2 (in forza, per quanto riguarda il giudizio di cassazione, della norma processuale di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2).
Nel caso di specie, il dato di fatto che emerge dagli atti è quello per cui il caricatore rinvenuto nell'abitazione dell'imputato - quello a servizio della pistola Beretta cal. 9 consentiva di inserire sino a quindici cartucce, quantità non eccedente il limite oltre il quale è previsto l'obbligo di denuncia all'autorità di p.s.; dagli elementi acquisiti non emerge in alcun modo che il caricatore non denunciato possedesse le caratteristiche tecniche che determinano l'insorgenza dell'obbligo di denuncia e la conseguente riconducibilità del fatto all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p., che deve perciò essere esclusa.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Conseguentemente, la confisca del caricatore deve essere revocata.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e revoca la confisca del caricatore in sequestro.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017
03-05-2017 19:08
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