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Sentenza

Sergente impegnato in una esercitazione notturna comandato a partecipare ad una ...
Sergente impegnato in una esercitazione notturna comandato a partecipare ad una esercitazione a fuoco, classificata dall'autorità di comando come tipo 23 e consistente in una simulazione di assalto notturno, da parte di un plotone di fucilieri, con utilizzo di munizioni convenzionali e di proiettili traccianti; era attività speciale rispetto alla normale attività addestrativa perchè prevedeva l'esplosione di 200 gr di tritolo durante l'azione.
SENTENZA 
sul ricorso 11114-2015 proposto da: 
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro 
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; 
- ricorrente - 
contro 
• E. S. , elettivamente domiciliato in ROMA, 
VIA MAGNAGRECIA 95, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
GUERRA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO 
GUERRA, MAURIZIO MARIA GUERRA, per delega in calce al 
controricorso; 
- controricorrente 
- 
avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D'APPELLO di 
ANCONA, depositata il 20/03/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 
udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE 
FRASCA; 
uditi gli avvocati Vincenzo RAGO per l'Avvocatura 
Generale dello Stato e Maurizio Maria GUERRA in proprio 
e per delega dell'avvocato Paolo Guerra; 
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. 
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del 
ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
§1. 
Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione contro 
S.E. avverso la sentenza del 20 marzo 2015, con cui la Corte 
d'Appello di Ancona ha rigettato il suo appello contro la sentenza del 30 
agosto 2014, con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del 
lavoro, dopo aver disatteso fra l'altro un'eccezione di difetto di giurisdizione 
dell'a.g.o., proposta da esso ricorrente, aveva accolto il ricorso, introdotto nel 
giugno 2013 dall'E. ed inteso ad ottenere il riconoscimento, ai fini 
dell'attribuzione dei benefici conseguenti, dello 
status di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 
del 2005. 
Tale riconoscimento era stato richiesto dall'E., in relazione alle 
gravi invalidità permanenti, riportate nell'espletamento del servizio militare 
obbligatorio di leva, durante un'esercitazione notturna svoltasi nel giugno 
1962, e il Tribunale maceratese, previa disapplicazione del provvedimento 
ministeriale dell' l 1 aprile del 2013, che aveva disatteso la richiesta di 
attribuzione del beneficio, aveva dichiarato il Ministero tenuto a riconoscerlo 
e ad inserire il nominativo dell'E. nella graduatoria unica nazionale 
di cui all'art. 3 comma 3, del d.P.R. n. 243 del 2006 con conseguente 
concessione dei relativi benefici. 
§2. 
Al ricorso del Ministero, affidato a due motivi, il primo dei quali 
inerisce alla giurisdizione, ha resistito con controricorso l'E.. 
§3. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria e l'E. ha anche 
nominato un difensore in aggiunta a quello che sottoscrisse il ricorso. 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
§1. Con il primo motivo si deduce "difetto di giurisdizione del giudice 
ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione all'art. 360 
c.p.c.". n. l". 
Il motivo — articolato in due gradate prospettazioni - non è fondato. 
• La prima prospettazione, imperniata sulla qualificazione della 
provvidenza come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto 
soggettivo, è priva di fondamento, atteso che — non diversamente da come 
accade per altre pregresse fattispecie normative similari — l'Amministrazione 
deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera 
discrezionalità tecnica, mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla 
fonte regolamentare. 
La seconda prospettazione — imperniata sulla qualificazione come diritto 
soggettivo, ma accompagnata dalla pretesa riconducibilità dello stesso al 
rapporto di leva militare, le controversie sul quale sono soggette alla 
giurisdizione esclusiva del g.a. — è a sua volta priva di fondamento, perché la 
fonte del diritto è qui direttamente la legge e non l'esistenza del detto 
rapporto. 
Entrambe le prospettazioni, di cui al motivo, sono state, comunque, 
ampiamente esaminate dalle Sezioni Unite e risolte nel senso 
dell'affermazione della giurisdizione ordinaria in due decisioni, adottate 
all'esito dell'udienza del 13 settembre 2016. 
Ad esse, che frattanto sono state pubblicate, va fatto rinvio senza ripetere 
le argomentazioni che vi sono state esposte. 
Si tratta di: 
a) Cass. sez. un. n. 23300 del 2016, che ha affermato il seguente 
principio di diritto:
Avv. Antonino Sugamele

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