Sergente impegnato in una esercitazione notturna comandato a partecipare ad una esercitazione a fuoco, classificata dall'autorità di comando come tipo 23 e consistente in una simulazione di assalto notturno, da parte di un plotone di fucilieri, con utilizzo di munizioni convenzionali e di proiettili traccianti; era attività speciale rispetto alla normale attività addestrativa perchè prevedeva l'esplosione di 200 gr di tritolo durante l'azione.
SENTENZA
sul ricorso 11114-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
• E. S. , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MAGNAGRECIA 95, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO
GUERRA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO
GUERRA, MAURIZIO MARIA GUERRA, per delega in calce al
controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
uditi gli avvocati Vincenzo RAGO per l'Avvocatura
Generale dello Stato e Maurizio Maria GUERRA in proprio
e per delega dell'avvocato Paolo Guerra;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1.
Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione contro
S.E. avverso la sentenza del 20 marzo 2015, con cui la Corte
d'Appello di Ancona ha rigettato il suo appello contro la sentenza del 30
agosto 2014, con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del
lavoro, dopo aver disatteso fra l'altro un'eccezione di difetto di giurisdizione
dell'a.g.o., proposta da esso ricorrente, aveva accolto il ricorso, introdotto nel
giugno 2013 dall'E. ed inteso ad ottenere il riconoscimento, ai fini
dell'attribuzione dei benefici conseguenti, dello
status di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266
del 2005.
Tale riconoscimento era stato richiesto dall'E., in relazione alle
gravi invalidità permanenti, riportate nell'espletamento del servizio militare
obbligatorio di leva, durante un'esercitazione notturna svoltasi nel giugno
1962, e il Tribunale maceratese, previa disapplicazione del provvedimento
ministeriale dell' l 1 aprile del 2013, che aveva disatteso la richiesta di
attribuzione del beneficio, aveva dichiarato il Ministero tenuto a riconoscerlo
e ad inserire il nominativo dell'E. nella graduatoria unica nazionale
di cui all'art. 3 comma 3, del d.P.R. n. 243 del 2006 con conseguente
concessione dei relativi benefici.
§2.
Al ricorso del Ministero, affidato a due motivi, il primo dei quali
inerisce alla giurisdizione, ha resistito con controricorso l'E..
§3.
Entrambe le parti hanno depositato memoria e l'E. ha anche
nominato un difensore in aggiunta a quello che sottoscrisse il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con il primo motivo si deduce "difetto di giurisdizione del giudice
ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione all'art. 360
c.p.c.". n. l".
Il motivo — articolato in due gradate prospettazioni - non è fondato.
• La prima prospettazione, imperniata sulla qualificazione della
provvidenza come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto
soggettivo, è priva di fondamento, atteso che — non diversamente da come
accade per altre pregresse fattispecie normative similari — l'Amministrazione
deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera
discrezionalità tecnica, mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla
fonte regolamentare.
La seconda prospettazione — imperniata sulla qualificazione come diritto
soggettivo, ma accompagnata dalla pretesa riconducibilità dello stesso al
rapporto di leva militare, le controversie sul quale sono soggette alla
giurisdizione esclusiva del g.a. — è a sua volta priva di fondamento, perché la
fonte del diritto è qui direttamente la legge e non l'esistenza del detto
rapporto.
Entrambe le prospettazioni, di cui al motivo, sono state, comunque,
ampiamente esaminate dalle Sezioni Unite e risolte nel senso
dell'affermazione della giurisdizione ordinaria in due decisioni, adottate
all'esito dell'udienza del 13 settembre 2016.
Ad esse, che frattanto sono state pubblicate, va fatto rinvio senza ripetere
le argomentazioni che vi sono state esposte.
Si tratta di:
a) Cass. sez. un. n. 23300 del 2016, che ha affermato il seguente
principio di diritto:
22-12-2017 14:56
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