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Sentenza

Sergente Maggiore accusato di aver formulato insulti e accuse diffamatorie ad un...
Sergente Maggiore accusato di aver formulato insulti e accuse diffamatorie ad un Generale di Brigata.-
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R. P. avverso la sentenza del 14/07/2016 del GUP PRESSO TRIB.MILITARE di VERONA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI , ,e Uditi i difensor Avv.; 
 RITENUTO IN FATTO 
1. Il GUP del Tribunale Militare di Verona, all'esito dell'udienza preliminare, con sentenza del 14 luglio 2016, dichiarava non luogo a procedere nei confronti del sergente maggiore T.L., imputato del reato di diffamazione militare aggravata (artt. 81 c.p., 227 e 47 n. 2 c.p.m.p.) per aver offeso la reputazione del generale di brigata P.R. con le espressioni e le accuse meglio in rubrica indicate; in Milano, nel contesto delle operazioni "strade sicure" svolte in occasione della manifestazione "Expo Milano 2015", tra luglio e settembre 2015; la sentenza detta veniva pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste". 
2. A sostegno della decisione il GUP, dopo aver richiamato le conclusioni del P.M., il quale aveva chiesto l'adozione del decreto dispositivo del giudizio, esponeva: l'imputato, all'epoca dei fatti, comandava un plotone di militati impegnati in compiti di sicurezza nella manifestazione dell'"Expo Milano 2015" ed in tale contesto, a più riprese, secondo quanto testimoniato dai militari N., N. e C., alla presenza di altri commilitoni, in particolare durante i briefing di approntamento, avrebbe formulato gli insulti e le accuse diffamatorie di cui alla rubrica; le dichiarazioni accusatorie sono state sottoposte a verifica con l'audizione dei commilitoni presenti a tali briefing e comunque sottoposti al comando dell'indagato, in particolare 25 di loro, e tutti hanno negato di aver mai sentito pronunciare alcuna frase diffamatoria nei confronti della parte offesa; il numero dei dichiaranti, il loro disinteresse alla vicenda e la circostanza che era ormai cessato ogni rapporto gerarchico con l'indagato, rende le rispettive dichiarazioni attendibili e consente una prognosi di inutilità del dibattimento pubblico, nel cui ambito risulterebbe arduo raggiungere la prova certa della colpevolezza dell'imputato; deve altresì evidenziarsi che le dichiarazioni accusatorie dei militari N., N.o e C. sono state rese all'esito di valutazioni negative delle rispettive caratteristiche, valutazioni per i primi due determinate dalle relazioni dell'indagato; anche i tempi delle accuse appaiono sospetti, giacchè il N. ha riferito i fatti di causa soltanto dopo 45 giorni e comunque dopo la i valutazione negativa del suo comandante; di qui la necessità di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica competente per la valutazione in ordine alla eventuale falsità dolosa di quanto narrato dai tre testi di accusa. 
3. Avverso la sentenza detta ricorre per Cassazione R. P., parte offesa e parte civile nel procedimento detto, assistito dal difensore di fiducia, il quale ne contesta la legittimità per violazione degli artt. 125, 422 e 425 c.p.p. e vizio della motivazione, 
3.1 Quanto al difetto di motivazione ed alla violazione dell'art. 125 c.p.p. opina la difesa ricorrente: il GUP ha contraddittoriamente motivato là dove ha posto a confronto le dichiarazioni dei testi di accusa con quelle dei 25 commilitoni che nulla hanno sentito, giacchè i tre testi non hanno mai riferito che le frasi incriminate erano state pronunciate alla presenza dei 25 commilitoni, ma in pubblico e davanti ad altri commilitoni; il GUP non ha poi valutato la dichiarazione di C. P., il quale ha riferito che il N.i gli aveva riferito delle diffamazioni dell'indagato nei confronti della p.o.; è altresì travisato il dato che il N. avrebbe fatto la denuncia ai CC. dei fatti di causa dopo le note caratteristiche, viceversa intervenute successivamente (la denuncia è del 2.11.2015, la presa visione delle note dette è del 30.11.2015). 
3.2 Quanto invece alla violazione degli artt. 422 e 125 c.p.p., deduce la difesa ricorrente che il GUP, con l'acquisizione documentale disposta in corso di causa, ha portato al processo circostanze decisive per il rinvio a giudizio; da essa si evidenzia che il N., come già rilevato, denunciò i fatti di causa prima delle note caratteristiche e che pertanto il ritenuto movente serio che lo avrebbe spinto a formulare false accuse è inesistente; dalla documentazione detta risulta altresì che la C. fu valutata in termini estremamente positivi dall'indagato, il quale la propose addirittura per un encomio, di guisa che le accuse della stessa, formulate in un contesto di buoni rapporti tra i due, andavano ben diversamente valutate. 
3.3 Quanto, infine, alla violazione dell'art. 425 c.p.p., osserva la difesa ricorrente: le fonti di prova acquisite al processo appaiono certamente non univoche eppertanto idonee a sostenere alternative soluzioni processuali; in siffatte situazioni si impone la verifica dibattimentale ai sensi della norma di riferimento; viceversa il GUP, violando l'art, 425 c.p.p., ha operato una valutazione di merito e nel merito e non circa la utilità o meno della fase dibattimentale; l'attendibilità dei testi di accusa andava rimessa al giudice della cognizione ordinaria anche per le considerazioni difensive svolte in precedenza. 
4. Nelle forme di rito l'indagato ha fatto pervenire, a mezzo del difensore di fiducia, note difensive, con le quali, nel difendere il provvedimento impugnato dalla parte civile, si invita la corte di legittimità a non entrare nel merito della vicenda ed a prendere atto che il giudice territoriale, nel pieno rispetto delle norme processuali, si è limitato a prendere atto di un insanabile e definitivo contrasto tra gli esiti testimoniali acquisiti al processo. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
Il ricorso è fondato nella doglianza relativa alla violazione dell'art.425 c.p.p., di per sé assorbente di ogni altra censura. 
1. Ed invero, come da superiore insegnamento, attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato (così, Sez. 5, Sentenza n. 26756 del 26/02/2016, Rv. 267189 in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori e di una propria ricostruzione alternativa del fatto, aveva prosciolto l'imputato, dirigente di ufficio tecnico comunale, dall'accusa relativa alla falsificazione dell'attestazione di cessazione dell'attività di una ditta). Una coerente lettura delle norme di riferimento, nello specifico l'art. 425 c.p.p, comporta infatti che ai fini detti il Gup non deve effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest'ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie (in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 15942 del 07/04/2016, Rv. 266443; conf.: N. 10849 del 2012, Rv. 252280, N. 5014 del 2013, Rv. 254241, N. 39401 del 2013, Rv. 256848, N. 45989 del 2013, Rv. 257309, N. 46145 del 2015, Rv. 265246). 
2. Orbene, nella specie il GUP ha provveduto ad una approfondita disamina delle risultanze probatorie, peraltro non scevra da decisivi travisamenti (quelli denunciati dalla difesa), esprimendo un giudizio definitivo sulla falsità dei testi di accusa, per questo denunciati alla procura della repubblica, sulla affidabilità di quelli favorevoli alla difesa e sul peso probatorio degli uni e degli altri, compito questo rimesso, dalle regole generali del processo penale, alla valutazione in contraddittorio del giudice del dibattimento, rispetto alla cui utilità il GUP, nella specie, ha espresso un giudizio contrario non già sulla base di una delibazione puramente processuale, ma in forza di un giudizio di merito sulla non colpevolezza dell'indagato. V'è infine, la considerazione che il quadro probatorio per il giudizio sull'accusa mossa dal P.M. si forma nel dibattimento ed anche in tale sede, se non esperiti i rimedi di cui innanzi, occorre dare la possibilità alla pubblica accusa di dimostrare l'ipotesi contestata, profilo quest'ultimo tipico del rinvio a giudizio, giacché involgente la valutazione, dall'ordinamento demandata al GUP, circa la utilità processuale del dibattimento nella prospettiva precisa della sua idoneità alla formazione della prova necessaria per la definizione del giudizio. Attesi i profili sin qui rapidamente esposti, ritiene il Collegio di dover provvedere all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale Militare di Verona affinché provveda, in diversa composizione, alla motivata valutazione, atteso il caso concreto, della utilità o meno della fase dibattimentale come luogo nel quale si sostanzia, nel contradittorio delle parti, la prova dell'accusa e della difesa. P.T.M. Annulla la sentenza e rinvia al GUP del Tribunale militare di Verona.
Avv. Antonino Sugamele

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