Tenente Colonnello del Ruolo Speciale delle Armi dell'Esercito impugna il provvedimento adottato all'esito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per il 2010.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2017, n. 3321
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M.R., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Modena, Angela Maria Schwarzenberg, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Modena - Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
B.D. ed altri.;
per l'annullamento
dell'esito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2010
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tenente Colonnello del Ruolo Speciale delle Armi dell'Esercito ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, adottato all'esito del giudizio di avanzamento al grado di Colonnello per il 2010, nel quale ha conseguito un punteggio di 28,82 punti, per cui si è collocato al 67 posto della graduatoria finale, non utile l'iscrizione nel quadro di avanzamento, dato che i disponibili per la promozione erano solo 27 per 406 candidati. A tal fine, egli impugna tutti gli atti della procedura valutativa, in particolare la graduatoria finale ed i verbali della Commissione Superiore di Avanzamento.
Il ricorso è affidato a censure riconducibili alla violazione della normativa in materia ed all'eccesso di potere nei diversi profili sintomatici, in particolare il cd. "eccesso di potere in senso relativo", con cui denuncia la disparità di trattamento subita rispetto ai parigrado iscritti nel quadro di avanzamento, asseritamente meno meritevoli della promozione.
Con ordinanza presidenziale n. 3967/2011 è stato ordinato all'Amministrazione di depositare i libretti degli interessati e gli atti della procedura di valutazione in contestazione. L'Amministrazione ha ottemperato in data 30.9.2011.
A seguito della visione dei documenti depositati dalla resistente, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con cui sviluppa ulteriormente, a mezzo di articolate censure, la doglianza relativa alla disparità di trattamento valutativo subita rispetto ai contro interessati.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando memoria difensiva.
Non si sono costituiti i controinteressati, ritualmente intimati.
All'udienza pubblica del 16.11.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Giova premettere, anche in quest'occasione, i limiti che il sindacato giurisdizionale incontra in tale materia. Come già chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questa Sezione, il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell'avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo, salvo il riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all'eccesso di potere, in particolare nelle sue figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità. Sicchè il giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati (attribuzioni di fatti non concernenti l'interessato, omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse, ovvero considerazione di elementi non pertinenti., etc.) oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese "abnormità della valutazione"), ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati ("l'eccesso di potere in senso relativo" per difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio, indicativa di un "favoritismo" perpetrato dall'organo valutativo), etc. (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, nn. 8230/2016, 8224/2016, 2207/2016).
Pertanto, in tale prospettiva, il Collegio deve verificare se la Commissione di Avanzamento possa essere incorsa in uno dei suddetti vizi rilevabili in questa sede di giudizio di legittimità.
Al riguardo va innanzitutto contestato il rilievo dell'Amministrazione resistente in merito all'automatica esclusione del vizio di "eccesso di potere in senso relativo" nei caso di differenze minimali dei punteggi assegnati agli scrutinandi. Come ripetutamente chiarito dalla Sezione, infatti, anche un contenuto divario di punteggi attribuiti ai pari grado non esclude, di per sé, che possano ravvisarsi, negli atti di scrutinio impugnati, profili sintomatici di eccesso di potere dato che l'eventuale difformità di metro valutativo può essere perpetrata anche in modo "poco appariscente" attribuendo ad alcuni un punteggio incrementale proporzionalmente maggiore rispetto ad altri. Quel che conta, infatti, è il dato sostanziale del divario relativo tra le posizioni dei soggetti a valutazione, che può essere parimenti espressa in centesimi o in punti interi, a seconda della "scala di riferimento" dei valori utilizzati per l'attribuzione del punteggio (vedi, tra tante TAR Lazio, Sez. I bis, n. 4193/2015).
Tanto chiarito si passa ad esaminare le varie censure dedotte dal ricorrente avverso il giudizio di avanzamento al grado di Colonnello, che sono tutte riconducibili all'eccesso di potere "in senso relativo", con cui l'interessato lamenta di essere stato ingiustificatamente penalizzato nella valutazione di tutte le qualità oggetto di valutazione, previste dall'art. 26 L. n. 1137 del 1955 - ora art. 1058 del d.lvo n. 66/2010- dall'utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo rispetto a quello utilizzato per giudicare i contro interessati.
Innanzitutto, contesta la valutazione delle doti intellettuali e di cultura di cui alla lettera "C", il ricorrente ipotizza che il punteggio di 28,65 trentesimi, inferiore rispetto a quello assegnato ai contro interessati M. 28,82, D.M. 28,86, D. 29,08 sia frutto di un più favorevole atteggiamento valutativo della Commissione Superiore di Avanzamento, non essendo altrimenti spiegabile la preferenza accordata ai contro interessati.
Prima di esaminare le specifiche censure va ricordato che il sindacato dei giudizi sulle qualità in contestazione è limitato dalla genericità dei parametri indicati dalla normativa in materia. Il regolamento che detta i criteri di valutazione per l'avanzamento a scelta degli Ufficiali delle Forze armate, adottato con D.M. 2 novembre 1993 n. 571, all'art. 11 (ora art. 707 del D.P.R. n. 90 del 2010), infatti, indica in modo generico gli elementi di valutazione che la Commissione Superiore di Avanzamento deve tener presenti per formulare il giudizio sulle qualità intellettuali e culturali dell'Ufficiale, limitandosi ad indicarne espressamente alcuni - quali "l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni" - senza però precisare il diverso grado di importanza degli stessi. E questo non è neppure desumibile aliunde dalla normativa in materia, da cui si può solo ricavare il criterio di "valorizzazione dell'attinenza del titolo" al ruolo istituzionale del candidato e dei riflessi della preparazione teorica sull'efficienza dell'azione, che impone un apprezzamento dei corsi frequentati e dei risultati in questi conseguiti non come elementi isolati, oggetto di mera valutazione "statica" e "quantitativa", ma come valori indicatori di tipo "prognostico" e "qualitativo" da valutare nel loro riflesso concreto sull'attività di servizio. Ciò è confermato dallo stesso art. 12 comma 1 del D.M. n. 571 del 1993 (oggi art. 709 del d.P.R. n. 90 del 2010), che prevede che i risultati dei corsi e dei concorsi siano "validati" mediante il confronto con i risultati effettivamente conseguiti nell'attività professionale e con le capacità dimostrate "sul campo" (TAR Lazio I bis n. 6300 del 12/06/2014).
Ne consegue che risulta difficile comparare la posizione di Ufficiali in possesso di titoli diversi, vista la mancanza di parametri normativi e la prassi seguita dalle Commissioni di Avanzamento, che non hanno mai predisposto tabelle predefinite per l'attribuzione di un punteggio ai predetti titoli. Ciò è possibile unicamente per quanto riguarda il confronto relativamente ai "risultati conseguiti nell'iter formativo, nei corsi e negli esami", nel caso di corsi comuni, il voto finale e la graduatoria consentono un confronto tra gli interessati; nel caso invece di corsi diversi il giudice non dispone di elementi per stabilire l'importanza relativa degli stessi, salvo il corso ISSMII al quale deve essere attribuito un particolare "peso", non meglio precisato, per espresso disposto normativo.
Alla luce di tali chiarimenti, vanno esaminate le doglianze estremamente puntuali dedotte dal ricorrente avverso i giudizi delle qualità culturali e delle capacità intellettuali formulate dalla Commissione Superiore di Avanzamento nei confronti dei diversi scrutinandi.
Nel confronto con D. si rileva che questi riporta risultati migliori al Corso AUC (si colloca 1 su 86 con punti 16,75/20, mentre il ricorrente al 91 Corso AUC si colloca 15,97/20, 4 su 149), frequenta la Scuola di Applicazione di Torino per il 1 Corso di Aggiornamento riservato ai vincitori del concorso per il reclutamento di Ufficiali con media 23,87/30 (distinto) nella prima fase SV18 e con giudizio "buono" la seconda (RI19). Nell'unico corso comune consegue risultati inferiori al Corso istruttore militare educazione fisica: il ricorrente riporta "ottimo" con punti 17,18/20, D. punti 16,35/20.
Gli altri corsi sono diversi ed il Collegio non è in grado di stabilire il relativo peso e valore, sembrando solo possibile, anche in questo caso, rilevare il dato quantitativo del maggior numero di corsi seguiti dal ricorrente e della loro varietà. Il ricorrente, infatti, vanta la frequenza di numerosi e diversificati corsi: 44 Corso di ardimento (consegue la qualifica di "pattugliatore scelto paracadutista brevettato classificandosi 4 su 46 con la media di 14.12/20); corsi di allenamento al lancio dal 1983 al 1996; 47 Corso istruttore militare educazione fisica (ottimo con punti 17,18/20); 41 Corso Programmatori (media 22/30); 2 Corso addestramento istruttori militari e di polizia in materia di peace keeping e diritti umanitari; Corso di osservatore militare ONU presso la Scuola di Fanteria Tedesca di Hammelburg nel luglio 1997; Corso NATO di orientamento sui sistemi informativi di comunicazione nel maggio 2005; Corso NATO Ufficiale Sicurezza di sito nel settembre 2005; Corso di programmazione formazione gestione risorse nell'ottobre 2005 presso la scuola NATO di Oberammergau. Si tratta, in effetti, di corsi che non hanno solo rafforzato le competenze teoriche ed astratte, ma che sono stati fruttuosamente "applicati" in pratica nello svolgimento del servizio nelle missioni internazionali di peace-keeping ed in incarichi in ambito NATO e NCSA.
In aggiunta a tali corsi, inoltre, il ricorrente vanta una serie di altri titoli aggiuntivi che i controinteressati non possiedono, a partire da titoli accademici (Laurea di primo livello in scienze organizzative e gestionali nel dicembre 2009), alla frequenza di un Master in diritto amministrativo presso la Scuola di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA nell'a.a. 2008/2009.
È l'unico a vantare pubblicazioni trascritte a matricola: è autore di due pubblicazioni (Servizi di polizia internazionale eco operazione giudiziaria e terzo pilastro UE, ed. CEDAM; tutela giuridica appalti pubblici nel diritto internazionale e comunitario ed. Giappichelli) e coautore di altrettante pubblicazioni collettive ("Il ruolo della Corte di Giustizia CEE: pag 127-228 e pag 244-298 ed. CEDAM; "la litispendenza comunitaria" capitoli 1-4 e 7 ed. Cedam).
Infine vanta la conoscenza certificata SLEE della lingua inglese (livello 3 1 2 2).
Nel confronto con D.M., invece, si osserva che quest'ultimo consegue risultati inferiori al ricorrente al 93 Corso AUC (è 8 su 101 con punti 15,48/20). Inoltre il contro interessato frequenta il 2 Corso di Aggiornamento riservato ai vincitori del concorso per il reclutamento di Ufficiali del RSP presso la Scuola di Applicazione di Torino (concluso con il giudizio "ottimo" punti 24,20/30) Per quanto riguarda i corsi professionali, D.M., frequenta: il Corso Comandanti di Plotone missili filoguidati (punteggio e collocazione in graduatoria non precisate nel libretto personale),
il 47 Corso Superiore per Ufficiale Informatore presso il Centro Informazioni e Difesa Elettronica riportando "molto buono" (punti 16,08/20) e conseguendo la qualfica di Ufficiale Informatore; il Corso Basico per Ufficiali Informatori, esito "favorevole"; 5 Corso INFOSEC conseguendo attestato di frequenza della Scuola Telecomunicazioni. Inoltre frequenta corso a distanza di lingua francese organizzato dall'Università degli Studi Pio V senza conseguire la certificazione delle relative competenze linguistiche. Non sono riportati nel libretto i risultati del Corso Comandanti di Plotone missili filoguidati, che il contro interessato ha frequentato nel febbraio 2002.
Quanto a M., non è possibile effettuare il confronto dei risultati conseguiti nei corsi formativi, dato che questi viene reclutato mediante concorso diretto. Il controinteressato ha superato il 1 Corso di Aggiornamento per Ufficiali delle Varie Armi con punti 22,70/30 nella fase comune e "buono" nella fase differenziata. Per quanto riguarda gli altri corsi, M. consegue il brevetto di sub, frequenta diversi corsi presso la Scuola di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA nell'a.a. 1999/2000 ((corso sulla "L. n. 241 del 1990 e le leggi Bassanini; corso sulla "disciplina della privacy") e nell'a.a. 2004/2005 (corso su "il procedimento amministrativa e il diritto di accesso"; corso su la "tutela dei dati personali"); corsi di informatica presso il Ministero della Difesa (corso windows 95/98; corso word 97; corso internet) che però si limitano all'utilizzo di programmi applicativi (mentre il ricorrente segue corso di programmazione).
In conclusione, nei confronti di quest'ultimo controinteressato la miglior valutazione tributatagli dalla CSA risulta ancor più incomprensibile rispetto agli altri due pari grado già esaminati, non parendo trovare giustificazione negli elementi desumibili dalla documentazione caratteristica.
Il rilevato difetto di motivazione delle migliori valutazioni delle qualità culturali ed intellettuali del ricorrente non implica che si possa ritenere invalidato il giudizio di avanzamento espresso e che a questi debba necessariamente essere riconosciuta la prevalenza ai fini del giudizio di avanzamento, dato che questo costituisce il frutto di una valutazione complessiva di diverse qualità sicchè il maggior punteggio differenziale relativo a tali qualità a favore del ricorrente potrebbe essere "riassorbito" nel miglior punteggio eventualmente spettante ai controinteressati per la valutazione delle restanti qualità, in particolare delle qualità morali-caratteriali e delle capacità professionali (vedi TAR Lazio, Sez. I bis, n. 8230/2016; n. 962 e 4193 del 2015, Cons. St., Sez. IV, n. 2112/2016, per i recenti casi di applicazione della "prova di resistenza" nei giudizi sui quadri di avanzamento).
Si passa pertanto ad esaminare le restanti qualità.
Quanto alle qualità fisiche morali e di carattere, il ricorrente contesta il punteggio di 28,74 trentesimi, inferiore rispetto a quello assegnato ai contro interessati D.M. 28,94, M. 29,11, D. 29,19, nonostante questi non vantino lo stesso numero di elogi ed encomi tributati in tutto il corso di carriera, possiedano un inferiore numero di medaglie e croci commemorative e non abbiano mai conseguito due decorazioni di Stati Esteri, come invece accaduto al ricorrente.
Giova ricordare che la valutazione delle qualità personali (fisiche, morali e di carattere) in contestazione costituisce un "giudizio di valore" che scaturisce dalla valutazione complessiva, sintetica e "di impatto" dell'intero complesso di elementi indicati dall'art. 8 D.M. n. 571 del 1993 (ora art. 704 del D.P.R. n. 90 del 2010). Per sua natura tale giudizio è insindacabile in questa sede dato che presuppone una conoscenza specifica del contesto militare ed una "legittimazione" a stabilire quale debba essere il "modello tipo ideale e storicizzato della figura dell'ufficiale" che il giudice amministrativo non possiede, sicchè deve limitarsi al mero riscontro del palese contrasto della valutazione espresso dalla PA con le risultanze documentali sia talmente evidente da rendere immediatamente e da chiunque riconoscibile l'erroneità dell'apprezzamento delle qualità morali e di carattere del valutando (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 8230/2016, nonché n. 962 del 20.1.2015 e n. 4193 del 14.03.2015; n. 6300 del 12.06.2014; n. 2746 del 10.03.2014, n. 2028 del 19.2.2014).
Nell'ambito del giudizio di legittimità, quindi si deve verificare che la CSA abbia tenuto conto degli elementi da valutare per stabilire le qualità morali e personali degli scrutinandi stabiliti dall'art. 704 del D.P.R. n. 90 del 2010 (che riproduce i criteri indicati dall'art. 8 del D.M. n. 571 del 1993), che questi siano desunti dalle risultanze dei libretti personali (specialmente quelle evidenziate nel grado rivestito), tenendo conto in particolar modo delle punizioni, degli elogi e gli encomi, che devono essere apprezzati non sotto il profilo meramente quantitativo, ma "con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso".
Orbene, nel caso in esame, tutti gli scrutinanti versano in una situazione di parità di condizioni per quanto concerne la mancanza di mende dato che nessuno degli Ufficiali interessati è mai incorso in punizioni nel corso della sua carriera.
Per quanto invece riguarda l'attribuzione di encomi ed elogi, si registra una preminenza del ricorrente, il quale consegue 1 encomio solenne, 5 encomi semplici e 4 elogi; rispetto a M. che riporta solo 2 encomi e 4 elogi; rispetto a da D., che consegue non un solo elogio, come riportato dal ricorrente, bensì - come risulta dalle trascrizioni matricolari - un encomio conferito nel dicembre 1995 e 3 elogi; nonché rispetto a D.M., che nel corso della carriera non consegue nessun elogio o encomio, ma la sola medaglia di bronzo al merito di lungo comando, oltre a croci d'anzianità che non assumono rilievo per le ragioni sopra esposte.
Tanto può essere affermato dal Collegio senza timore di interferire nell'ambito delle "valutazioni di merito" riservate alla Commissione Superiore di Avanzamento, dato che il "valore" dei titoli in questione è stabilito dalla normativa in materia di onorificenze militari (art. 77 del D.P.R. n. 545 del 1986 riprodotto ora dall'art. 1462 del COM) che attribuisce un maggior rilievo all'encomio semplice (lode "per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza") e solenne (ricompensa "per atti eccezionali" tributata dal Generale di corpo d'armata ed ampiamente pubblicizzata "affinché tutti ne traggano esempio") rispetto al semplice elogio ("lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio"). Così come il maggior peso delle predette ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio rispetto alle medaglie al merito di lungo comando che rientrano tra le mere distinzioni onorifiche militari "di vario tipo" contemplate in ordine decrescente di importanza dall'art. 76 lett. d) del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (ora art. 1462 COM). Ugualmente alcun valore significativo ai fini del giudizio di avanzamento può essere attribuito ai riconoscimenti conseguiti per mera anzianità di servizio o meramente commemorative della partecipazione a missioni internazionali o ad attività meritorie, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza in materia (vedi da ultimo TAR Lazio, Sez. I bis, n.7044/2016). Sempre con riguardo al fondamento normativo è stata ribadita l'irrilevanza di alcuni titoli di cui i Militari sono autorizzati a fregiarsi, ma che non assumono alcun valore giuridico ai fini dell'espressione del giudizio di avanzamento (quali le distinzioni onorifiche e riconoscimenti di Stati esteri o da autorità ecclesiastiche o da Case Reali, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, vedi da ultimo TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2207/2016).
Tale preminenza, ai fini della valutazione delle qualità morali e di carattere in esame, risulta confermata dalle motivazioni delle onorificenze, che costituisce il criterio di valutazione sancito dall'art. 704 del D.P.R. n. 90 del 2010 (che riproduce l'art. 8 del D.M. n. 571 del 1993) che impone di aver "particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso". Mentre nel caso dei contro interessati queste risultano essere state tributate con prevalente riferimento a capacità professionali, nel caso del ricorrente l'encomio solenne - che come si è detto - ha un particolare rilievo preminente sugli altri titoli - gli è stato tributato nel marzo 1990 per la cattura di un malvivente di strada che aveva derubato una donna.
Ne consegue che, alla luce degli elementi sopra esaminati, non si comprende il peggior apprezzamento delle qualità morali e caratteriali del ricorrente, sicchè il giudizio espresso nei suoi confronti risulta, anche sotto tale profilo, viziato da difetto di motivazione.
Si passa pertanto ad esaminare il giudizio espresso sulle capacità professionali, per le quali la Commissione Superiore di Avanzamento ha attribuito, anche in questo caso, al ricorrente un punteggio minore rispetto ai pari grado promossi -il ricorrente lamenta che la predetta Commissione non avrebbe tenuto adeguatamente conto della sua prevalenza in quanto sarebbe l'unico a poter vantare l'impiego in missioni internazionali di peace-keeping e lo svolgimento di incarichi in ambito NATO e NCSA, che i Colleghi non vantano in quanto hanno svolto "attività monotematica" nei Reparti Atletici (D.), Telecomunicazioni (D.M.), o presso la DGUE e la DGPM (M.); sotto questo profilo, il ricorrente sottolinea la maggiormente diversificata esperienza professionale. Inoltre ricorda di essere stato gratificato da un maggior numero di elogi ed encomi, tributati in tutto il corso di carriera, di vantare un maggior numero di medaglie e croci commemorative, di cui due decorazioni conferite da Stati Esteri; di aver conseguito un maggior numero di formulazioni elogiative aggiuntive.
Ritiene inoltre che la preferenza assegnata ai controinteressati non possa essere giustificata dalle qualifiche sub-apicali conseguite (un "superiore alla media" da Capitano per 12 mesi) dato che anche D.M. ha subito per ben tre volte il declassamento della nota di qualifica (riporta 3 "superiore alla media" per 36 mesi), ma ciò non gli ha impedito di conseguire la promozione. In ogni caso, tale elemento negativo avrebbe dovuto essere bilanciato il maggior numero di elogi, encomi, medaglie e croci commemorative (di cui due tributate da Stati Esteri) e di formulazioni elogiative aggiuntive.
L'amministrazione replica che, contrariamente a quanto affermato dall'interessato, il R. non ha mai espletato incarichi di comando in missioni internazionali, e comunque ha rivestito incarichi di comando limitati a Comandante di Plotone e per un periodo più breve (88 mesi) rispetto ai contro interessati: D. (169 mesi di cui 129 di Comando di Plotone; 16 Comando di Compagnia, 24 di Comando di Battaglione, 72 da Capo Sezione da Tenente Colonnello); D.M. (145 mesi di cui 100 di Comando di Compagnia, 84 da Capo Sezione da Tenente Colonnello); M. (96 mesi presso la D.G. Personale Militare , di cui 52 da Capo Sezione).
La prospettazione delle parti non può essere del tutto condivisa.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'importanza relativa degli incarichi svolti dal ricorrente e dai contro interessati il Collegio non è in grado di pronunciarsi dato che presuppone una approfondita conoscenza dell'organizzazione militare ; ragione per cui il legislatore ha attribuito un'ampissima discrezionalità attribuita alla Commissione Superiore di Avanzamento per quanto riguarda la valutazione del curriculum lavorativo (vedi, di recente, Cons. St., Sez. IV, n. 2112/2016 TAR Lazio, Sez. I bis n. 2207/2016 e 11084/2015).
Il Collegio non è in grado, sulla base degli elementi rappresentati dalle parti per stabilire se l'impiego in missioni internazionali di peace-keeping e lo svolgimento di incarichi in ambito NATO e NCSA possa essere considerata una maggiormente diversificata esperienza professionale rispetto all'attività asseritamente "monotematica" svolta dai controinteressati nei Reparti Atletici (D.), Telecomunicazioni (D.M.), o presso la DGUE e la DGPM (M.), e nemmeno è in grado di stabilire se i predetti incarichi internazionali espletati dal ricorrente - ai quali si ritiene "in via generale ed astratta" che debba essere attribuita una particolare importanza ai sensi dell'art. 706 DPR 90/2010 - possano essere considerati o meno equiparabili ad "incarichi di comando", dato che il ricorrente e la resistente si limitano rispettivamente ad affermare e a negare tale rilevanza in modo del tutto assiomatico, senza fornire alcun riferimento concreto che consenta di stabilire quale sia il loro effettivo rilievo.
Per quanto riguarda gli altri incarichi menzionati dall'amministrazione, il Collegio condivide il rilievo della diversa importanza degli incarichi di comando a livello di Comandante di Plotone, di Compagnia, di Battaglione, ma non è in grado di stabilire la corrispondenza ed il diverso "peso" degli incarichi presso le diverse strutture organizzative del Ministero.
In ogni caso, va ricordato, anche in questa sede, che il livello degli incarichi non assume nemmeno un peso determinante nella valutazione della capacità professionali, dato che, come previsto dall'art. 706 del d.P.R. n. 90 del 2010 (che riproduce l'art. 10 del D.M. n. 571 del 1993) non rileva il dato "astratto" del grado e dell'importanza delle funzioni svolte "in sé considerate", bensì il dato "concreto" del "valore" dei risultati conseguiti e delle capacità "effettivamente dimostrate" nello svolgimento dell'incarico e delle "attitudini professionali" in questo manifestate che devono essere "sempre accertate in concreto". Queste, appunto, risultano dagli apprezzamenti specificamente riportati nelle schede di valutazione e nei rapporti informativi oltre che dalle motivazioni delle benemerenze e ricompense tributate, nell'intero corso della carriera dell'Ufficiale.
Orbene, quel che distingue il ricorrente rispetto ai contro interessati, che hanno conseguito sempre "eccellente" (M.) oppure hanno riportato qualifiche inferiori alla massima solo da Ufficiale Subalterno (D. e D.M.) che deve aver inciso negativamente nella formulazione del giudizio da parte della Commissione Superiore di Avanzamento sulle qualità professionali.
A questo riguardo è stato già chiarito che l'andamento delle valutazioni costituisce un "indicatore di tendenza" di particolare importanza ai fini della formulazione del giudizio prognostico in questione (vedi, da ultimo TAR Lazio, Sez. I Bis n. 2207/2016) che deve tener conto, come previsto dall'art. 705 del d.P.R. n. 90 del 2010 (che riproduce l'art. 8 del D.M. n. 571 del 1993) delle valutazioni espresse dai Superiori "in tutto il corso della carriera", per cui "anche alla soglia dei gradi apicali si devono tenere presenti i precedenti anche remoti dello scrutinando" (Cons. St., sez. IV, 24/4/2009).
Va però ricordato che tali elementi negativi possono ben essere "compensati" dalle migliori performance conseguite nel periodo successivo, dato che il medesimo art. 705 del d.P.R. n. 90 del 2010 (art. 8 del D.M. n. 571 del 1993) impone di valutare le qualità professionali dimostrate "durante la carriera e specialmente nel grado rivestito".
Da un lato, infatti, l'andamento complessivo delle valutazioni conseguite nel periodo di servizio antecedente al grado di Tenente Colonnello assume un valore significativo di "tendenza" in considerazione del lungo arco temporale di osservazione; dall'altro lato, però, i risultati conseguiti nel passato non possono assumere un valore "determinante" rispetto al rendimento recente, nel grado rivestito, dato che questo assume un valore parimenti significativo per "attualità" del possesso di requisiti, capacità, qualità, che non solo devono essere mantenuti e accresciuti nel tempo, ma che possono anche essere diversificati da un grado all'altro, soprattutto quando si tratta di rivestire posizioni direzionali. D'altronde, ove si ritenesse di poter precludere la possibilità di promozione a chi abbia subito un abbassamento di qualifica nel grado rivestito in passato, si disincentiverebbe l'interesse a migliorare le loro prestazioni sia gli Ufficiali incorsi in tale declassamento (dato che non potrebbero "recuperare" con il migliore rendimento nel grado di Tenente Colonnello) sia quelli che non vi siano incorsi, in quanto finirebbero per giovarsi della "rendita di posizione" conseguita nel passato e non sarebbero stimolati a dare il meglio di sé nel grado di Tenente Colonnello.
In tale prospettiva, vanno esaminate le doglianze del ricorrente, che sono volte, in particolare, a contestare la prevalenza assegnata alla Commissione Superiore di Avanzamento a D.M., nonostante questi abbia subito per ben tre volte il declassamento della nota di qualifica (riporta 3 "superiore alla media" per 36 mesi).
Si è già detto che quel che rileva non è il numero delle qualifiche sub-apicali riportate, ma soprattutto la distribuzione temporale, risultando più grave il "superiore alla media" conseguito da Capitano (per 12 mesi) rispetto alla medesima qualifica riportata dal controinteressato da Ufficiale Subalterno. Però, come sopra ricordato, tale elemento negativo può essere bilanciato con i migliori risultati complessivamente conseguiti, con particolare riguardo a quelli riportati nel grado attualmente rivestito, dal ricorrente.
Orbene, dall'esame complessivo del ricorrente, si evince l'esordio brillante, con pieno riconoscimento delle qualità complessive ed il conferimento della qualifica apicale, (eccellente SV 1) , per cui emerge tra i migliori subalterni come comandante di Plotone (SV 2) ed è sempre considerato di "pieno e sicuro affidamento" come Sottotenente e come Tenente nell'incarico di Comandante di Plotone; nell'incarico di Capo Sezione Matricola (SV 20) - nel quale consegue ripetutamente "vivo apprezzamento" - e la concessione di "meritatissimo elogio"- e "compiacimento "(SV 33)
Da Capitano, mantiene l'elevato apprezzamento dei Superiori che lo giudicano di "pieno e sicuro affidamento" sia in Patria nell'incarico di Ufficiale Addetto alla Sezione Addestramento del I Rep Stato Maggiore Difesa (SV 35, 36, 40, in quest'ultima conseguendo "vivissimo apprezzamento") - ove è ritenuto validissimo supporto nelle riunioni internazionali e particolarmente efficace nel campo della pianificazione finanziaria - sia all'estero come come Addetto all'Ufficio Logistico del Comando Contingente Pelllicano in Albania (SV 38 in cui consegue "vivo apprezzamento" e SV 39 "vivo compiacimento").
La flessione di qualifica interviene nell'incarico, svolto sempre da Capitano, di Ufficiale Addetto alla Sezione Addestramento dell'Ufficio Add. e Reg. del III Rep Stato Maggiore Difesa , dopo un apprezzato esordio (SV 42 vivo apprezzamento; SV 43 rendimento molto elevato), in quanto è ritenuto dotato di qualità "superiori alla media" ed "in grado di gestire autonomamente pratiche routinarie (..) mentre nelle problematiche nuove o più articolate e complesse la sua azione necessita di costnate stimolo intellettuale ed indirizzo" - tratto che, secondo il compilatore, deriva dal non aer frequentato un corso di Stato Maggiore - ed il rendimento è ritenuto "discontinuo" e decrescente, lasciando al momento della cessazione dell'incarico "un rilevante carico di lavoro ancora da smaltire" (SV 45 settembre 1996-agosto 1997).
Una volta riassegnato all'estero, nell'impiego più congeniale, per le quali nelle schede valutative è sempre registrato come dotato di particolare attitudine, recupera il pieno apprezzamento sia come Osservatore Militare presso la Missione UNIKOM in Iraqu (SV 47- 49). Pieno apprezzamento mantenuto anche da Maggiore (SV 50 vivo apprezzamento, SV 51 vivissimo compiacimento SV 52) in ambito NATO in Albania e come Aiutante di Campo del Comandante Capo Forze Alleate Sud dal 1999 ("vivo apprezzamento").
Da Tenente Colonnello, il ricorrente, come Aiutante di Campo del Comandante Capo Forze Alleate Sud, riporta il "vivissimo compiacimento" del Superiore, che ne auspica la promozione (SV 55 agosto 2000/2001 con tutte voci interne "pregevole").
Dopo una flessione a "vivo compiacimento (voci interne "ottimo) all'inizio dell'incarico di Ufficiale Addetto Sezione Pianificazione Politiche del Personale e Organici a SHAPE (SV 60 ottobre 2003/2004), recupera "vivissimo compiacimento" (con incremento dell'apprezzamento delle voci interne) con auspicio di promozione nella SV 63 (aprile 2004-novembre 2005), che mantiene anche quando assume l'incarico di Capo Branca Impiego del Personale SHACPE (SV 65 ottobre 2005-2006) e a disposizione del Comandante NCSA Sector Naples (SV 66 ottobre 2006/2007).
Nell'ultimo biennio il ricorrente mantiene "vivissimo compiacimento" (anche se le voci interne sono tutte "pregevole") perché il revisore ridimensione l'apicale "vivissimo ed incondizionato compiacimento" proposto dal diretto Superiore (SV 67 per l'aliquota di avanzamento 2009); e lo stesso apprezzamento conserva anche nell'ultimo incarico di Executive Officer NCSA (SV 69 per l'avanzamento 2010).
L'elevato apprezzamento del ricorrente è testimoniato dal conferimento di encomi ed elogi tributati sia motivi relativi al carattere ed alle qualità morali, come il già richiamato encomio solenne per la cattura di un malvivente di strada che aveva derubato una donna (marzo 1990), sia per motivi relativi alle capacità professionali ed alla rilevanza dei risultati lavorativi conseguiti: un elogio per sensibilità dimostrata nella specifica branca (1989); un encomio semplice proposte e innovazioni per migliorare l'efficienza della Cellula NATO in Kosovo (marzo 2000); elogio come aiutante di campo Afsouth per capacità organizzative e attenzione alla sicurezza (settembre 2003); encomio come Addetto alla Sez. impiego personale a SHAPE e per l'azione di collegamento (ottobre 2004); un encomio della Marina militare e Marines USA (marzo 2004); encomio per attività SHAPE e JFG -Napoli (giugno 2005); encomio Capo Branca Impiego Personale NATO per azione di coordinamento giugno 2006; Encomio come Capo Ufficio coordinamento ambito Joint Force Command - Napoli (ottobre 2007); nonché elogio come Capo Ufficio Coordinamento NCSA Napoli per le pratiche relative al personale italiano ed il contributo a procedure irrisolte per ottimizzare invio personale specializzato nei TT.OO (oltre ad una medaglia conferita dalla Forza della Difesa nazionale francese nel gennaio 2007).
Se si confronta l'andamento delle valutazioni dei superiori registrati nella documentazione caratteristica del ricorrente e di D.M., non si comprendono le ragioni della preferenza assegnata al contro interessato, soprattutto se si ha riguardo ai risultati riportati nel grado rivestito.
Da Tenente Colonnello D.M. ha svolto prima funzioni di Direttore del Circolo di Presidio Abruzzese (novembre 2002-2004), conseguendo "vivo apprezzamento" (SV 75) e "vivissimo compiacimento" (SV 76), poi è passato all'incarico di Capo Sezione Sicurezza Ufficio Segr/Pers/Ben del Comando abruzzese, nel quale l'apprezzamento dei Superiori scende a "vivo compiacimento" (SV 77 e 78 con voci interne quasi tutte "ottimo, fino a dicembre 2007). Successivamente si registra un ulteriore calo delle formulazioni elogiative aggiuntive, che scendono a mero "vivo apprezzamento" nel periodo dicembre 2007/maggio 2008 (RI 80), con imprevisto recupero, tuttavia, nelle ultime schede valutative compilate a ridosso dell'avanzamento (SV 81 per l'aliquota di avanzamento 2008 e 82 per l'avanzamento 2010), che si concludono con "vivissimo compiacimento" (anche se le voci interne sono solo "ottimo").
Se si confronta la posizione del ricorrente si evince che nella documentazione caratteristica dello stesso grado, il ricorrente ha già da tempo conseguito il pieno apprezzamento dei Superiori anche stranieri in incarichi in ambito NATO (già da Maggiore in Albania da agosto 1998, vivissimo compiacimento e vivissimo apprezzamento come Aiutante di Campo del Comandante Capo Forze Alleate Sud dal 1999) e che negli anni recenti ha sempre conseguito sin dall'ottobre 2003 "vivissimo compiacimento" dei Superiori, con auspicio di promozione, ed anche nelle schede valutative dell'ultimo biennio il ricorrente mantiene "vivissimo compiacimento" (però le voci interne sono tutte "pregevole", mentre nelle schede del controinteressato solo "ottimo").
La prevalenza del controinteressato sul ricorrente appare ancor più inspiegabile anche sotto il profilo dei riconoscimenti tributati al R. con continuità nel corso del corso (1 encomio solenne, 5 encomi semplici e 4 elogi), a fronte dell'assoluta mancanza di titoli analoghi in capo aDe Meo, il quale, nel corso dell'intera carriera, non consegue nessun elogio o encomio, limitandosi ad una mera medaglia di bronzo al merito di lungo comando (oltre a croci d'anzianità che non assumono rilievo per le ragioni sopra esposte), che non hanno valore equivalente, come già visto sopra.
Non è pertanto possibile ricostruire le ragioni per cui la Commissione Superiore di Avanzamento abbia inteso attribuire la contestata preferenza al contro interessato - considerato, peraltro, che l'Amministrazione resistente non ha, nemmeno in sede di giudizio, chiarito il criterio utilizzato per effettuare il "bilanciamento" degli elementi favorevoli e sfavorevoli a carico dell'uno e dell'altro candidato, limitandosi a tacciare il ricorrente di aver riportato "superiore alla media" da Capitano, senza tuttavia tener conto della successiva evoluzione di carriera dei due interessati.
In conclusione il giudizio relativo alle capacità professionali dei due scrutinandi appare affetto da carenza di motivazione, sicchè vanno, per quanto di ragione, annullati, con conseguente obbligo dell'Amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, di riformulare i giudizi valutativi formulati nei confronti di D.M. e del ricorrente.
Non solo, ma siccome il giudizio sulle qualità professionali è suscettibile di incidere anche sulla valutazione del giudizio sull'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, anche tale elemento deve essere, in esecuzione della presente decisione, rivalutato nei confronti dei contro interessati sopraindicati rispetto ai quali il ricorrente sembrerebbe essere stato ingiustificatamente pretermesso.
Come già chiarito dalla Sezione in precedenti casi analoghi, l'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore di cui all'art. 11 bis del D.M. n. 571 del 1993 (ora art. 708 del d.P.R. n. 90 del 2010) - che assume valore determinante ai fini dell'avanzamento - deve essere apprezzata tenendo conto "di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego". Non si può, pertanto, escludere che i vizi riscontrati con riferimento alle qualità professionali si siano riflesse, quantomeno determinando un "effetto alone", anche sulla valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore. In tal modo, la Sezione non intende negare che il giudizio prognostico in parola costituisca frutto di un giudizio complessivo di sintesi che ha ad oggetto non un mero accertamento dei fatti nella loro sussistenza attuale (es. tratti del carattere, capacità professionali dimostrate), bensì la formulazione - in base agli stessi fatti, mediante un processo logico di tipo interferenziale probabilistico- delle ipotesi di avveramento in futuro di altri, diversi fatti (cioè di prefigurarsi come un Ufficiale possa espletare le funzioni del grado superiore) che scaturiscono ma non si risolvono, nella sintesi degli elementi di valutazione (da considerare, non sotto il profilo statico - cioè del loro valore in sé- ma sotto il profilo dinamico del possibile risultato, la cui realizzazione si intende predire, nel senso di come questi fatti possano influenzare il rendimento futuro del soggetto considerato). Si intende invece semplicemente ribadire che, pur se il giudizio estimativo delle "potenzialità" future non è determinato automaticamente dalla "sommatoria" delle positive valutazioni delle singole qualitates indicate dalla normativa in materia (per cui anche a riconoscere la preminenza di un Ufficiale per le tre qualità sopramenzionate non ne discenderebbe, comunque, la prevalenza anche nel giudizio sull'attitudine all'avanzamento, dato che questo scaturisce non dalla mera sommatoria delle positive valutazioni delle qualità considerate, ma dalla valutazione della complessa interazione di queste, al fine di prevedere il rendimento dello stesso nell'impiegato a più elevati livelli professionali, TAR Lazio, I bis, n. 2028/2014), tuttavia tale giudizio non può prescindere totalmente da queste. Ed infatti, come giudizio che parte dal noto per prevedere il futuro, non può prescindere da una adeguata considerazione della "prova di sé" che l'Ufficiale ha dato in precedenza e che deve essere ricavata dalle stesse risultanze documentali. Sicchè, nei casi, come quelli in esame, in cui vi siano elementi per supporre che la valutazione delle predette qualitates risulti inficiata da vizi, si può presumere che i difetti valutativi si siano riverberati anche sulla valutazione dell'attitudine all'avanzamento che, a sua volta, come "valutazione globale di sintesi" è ancor più complessa e quindi maggiormente suscettibile di errore.
Tanto è sufficiente ad accogliere il ricorso, nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti valutativi impugnati, per quanto riguarda la valutazione delle capacità professionali e la valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore del ricorrente, del controinteressato D.M..
Sono fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'amministrazione intimata, la quale, in esecuzione della presente sentenza, ha l'obbligo di procedere alla riformulazione dei giudizi contestati relativamente alle qualità sopraindicate, tenendo conto di tutti gli elementi che hanno costituito oggetto dei rilievi critici della sentenza ed utilizzando un metro valutativo uniforme al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità della valutazione (cioè indicando chiaramente le ragioni che inducono a ritenere il ricorrente meno meritevole della promozione rispetto ai contro interessati, nell'eventualità che l'esito della rinnovata valutazione sia sfavorevole allo stesso).
Il confronto con D. è ancor più significativo.
Con riguardo a tale contro interessato la resistente insiste ad evidenziare che la flessione di qualifica è breve (ha riportato "superiore alla media" per un periodo breve 6 mesi) ed è stata riportata quando era solo Ufficiale Subalterno, però non è in grado di indicare ulteriori elementi atti a giustificare la preferenza accordata al controinteressato.
Dalla lettura del libretto personale si può evincere che tale flessione è intervenuta dopo un esordio brillante del contro interessato (nel primo incarico di Comandante di Plotone AUC consegue subito l'apprezzamento, vivo apprezzamento e vivo compiacimento dei Superiori RI 1, SV 8, RI 9, tanto da essere designato ad incarico di fiducia, SV 10, in quest'ultimo delude le aspettative, riportando "superiore alla media" nella SV 11 febbraio-agosto 1981 per "inesperienza") che registra un leggero calo anche nel RI 21 (aprile-luglio 1984 in cui è sollecitato ad un maggiore impegno). Tuttavia nel prosieguo (dal luglio 1984) il contro interessato recupera e mantiene costantemente la qualifica apicale (a partire dalla SV 23 "rendimento elevato e costante") anche come Comandante di Reparto (SV 25) e come Comandante di Plotone fucilieri consegue "apprezzamento" (SV 27 novembre 1987- settembre 1988), "compiacimento" (SV 31 marzo 1990-1991). Da Capitano riporta "apprezzamento" (SV 35 giugno novembre 1992) e come Addetto Segreteria Sezione Personale Benessere "vivo apprezzamento" (RI 36) e "vivissimo ed incondizionato apprezzamento" (SV 37 marzo 1993-1994) "vivissimo apprezzamento" (SV 38); "vivissimo ed incondizionato apprezzamento".
Da Tenente Colonnello, però, si ha un'inversione delle posizioni: non solo il contro interessato riporta un minor numero "formulazioni elogiative aggiuntive" (tre) rispetto al ricorrente (otto), ma mostra un andamento declinante di tali note addizionale di apprezzamento: da Capo Sezione Segreteria Ufficio Risorse Umane consegue "vivissimo compiacimento" nella SV 51 (novembre 2001/settembre 2002) che scende a mero "apprezzamento" nel successivo documento valutativo (RI 52).
Nel nuovo incarico al Comando Battaglione Atleti è sempre ben apprezzato dai Superiori, conservando la qualifica apicale ("eccellente") che però non è più impreziosita da note aggiuntive di apprezzamento in tutti e tre gli anni di applicazione (dal settembre 2003 all'ottobre 2006: SV 54 e 55 55 nelle quali ritorta tutti "ottimo" e qualche "nella media" nelle voci interne; nell'ultima SV 56 riporta l'aggiunta della "piena soddisfazione").
Nell'ultimo incarico, quale Capo Sezione Affari Vari Commissione Generale Onori Caduti, espletato dall'ottobre 2007 all'ottobre 2009, i Superiori si dicono semplicemente soddisfatti dei risultati conseguiti, confermando la qualifica apicale, priva di formulazioni elogiative aggiuntive (SV 61 per l'aliquota di avanzamento per il 2009 e SV 62 per l'aliquota di avanzamento per il 2009).
Si tratta di un appiattimento che non ha mai riguardato il ricorrente, che invece ha quasi ininterrottamente impreziosito le note di qualifica con formulazione aggiuntive (ed ha riportato un maggior numero di aggettivazioni apicali nelle voci interne delle schede di qualifica) con l'auspicio di una promozione caldeggiata dai Superiori NATO.
La preferenza attribuito dalla Commissione di Avanzamento al contro interessato non è pertanto comprensibile, alla luce della documentazione caratteristica esaminata, non sembrando sufficiente a il semplice fatto che il ricorrente ha riportato ancora nel grado di Capitano "superiore alla media" per 12 mesi - mentre il contro interessato ha conseguito la medesima qualifica per soli 6 mesi da Ufficiale Subalterno - ad attribuire a quest'ultimo una "rendita di posizione" fino all'ultimo anno di servizio, vanificando il significativo maggior apprezzamento dei Superiori conseguito in ambito nazionale e NATO dal ricorrente. Un miglior apprezzamento che, oltre ad essere documentato dai giudizi riportati nelle schede valutative, è confermato dalla prevalenza del ricorrente anche sotto il profilo delle onorificenze e benemerenze: R. consegue un encomio solenne (di valore maggiore rispetto all'encomio semplice del contro interessato per le ragioni sopra esposte) e ben 5 encomi semplici e 4 elogi a fronte di un solo encomio semplice conseguito da D. nel lontano dicembre 1995 (per l'attività di coordinamento della Segreteria del Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali militari) e 2 elogi altrettanto risalenti (conferiti nel settembre 1998 per attività di vettovagliamento, nel giugno 1999 per il torneo CISM di Pentathlon Militare ) e, nel grado rivestito, nel periodo iniziale solo un elogio (titolo di minor rilievo rispetto a quelli conseguiti dal ricorrente) nel giugno 2002 per l'attività di Capo Sezione Segreteria dell'Ispettorato per la Formazione), oltre alla medaglia di bronzo di lungo comando (che non ha valore equiparabile ai titoli predetti come sopra chiarito).
Anche in questo caso, pertanto, la preferenza attribuita al contro interessato nella valutazione delle capacità professionali risulta affetta quanto meno da carenza di motivazione, pertanto gli atti valutativi impugnati vanno, in parte qua, annullati, con conseguente obbligo dell'Amministrazione, di rivalutare le qualità in questione - nonché l'attitudine all'assunzione di funzioni superiori - del ricorrente e del D., secondo le modalità già indicate relativamente al precedente controinteressato.
A diverse conclusioni invece deve addivenirsi per quanto riguarda M., che non ha mai riportato qualifiche sub-apicali, avendo sempre conseguito "eccellente" anche da Ufficiale Subalterno, ed avendo sempre mantenuto altissima considerazione dei Superiori.
Nel grado rivestito, di Tenente Colonnello è stato prima Addetto della II Sezione della 16 divisione della Direzione Generale Personale Militare (SV 31 novembre 2001/2002 riporta tutti ottimo e la qualifica apicale), poi come Capo della II Sezione della 16 divisione della Direzione Generale Personale Militare , incarico rivestito dal dicembre 2002 all'ottobre 2009, ha riportato "vivo compiacimento" (SV 32 e RI 33 con "pregevole" in qualche voce interna); nonché "vivissimo compiacimento" (RI 34 gennaio/giugno 2005), talvolta scendendo a "compiacimento" (SV 35 luglio 2005/2006, con numerosi "pregevole" nelle voci interne.
Nel successivo periodo il contro interessato supera il ricorrente, conseguendo la formulazione aggiuntiva apicale di "vivissimo ed incondizionato compiacimento" per un anno e mezzo da giugno 2006 a ottobre 2008 (SV 36, 38 e SV 39 per l'aliquota di avanzamento per il 2009), che il ricorrente non conseguirà (nel caso del ricorrente tale apprezzamento massimo è proposto dal solo compilatore, ma corretto dal revisore che gli tributa solo "vivissimo compiacimento". Quest'ultima
formulazione aggiuntiva sub-apicale sarà tributata comunque anche al contro interessato nella SV 41 per l'aliquota di avanzamento per il 2010 (in contrasto con le voci interne tutte "pregevole").
Nel complesso, il contro interessato nel grado rivestito, ed in particolare nel periodo più a ridosso dell'avanzamento, ha conseguito apprezzamenti più lusinghieri nella documentazione valutativa ai quali la Commissione ha evidentemente attribuito valore particolarmente significativo, tenendo in considerazione anche le ulteriori attestazioni di apprezzamento costitute dalle benemerenze ed onorificenze riportate, anche di recente, da M.: 2 encomi nel grado di Tenente Colonnello (nel giugno 2006 come Capo della II Sezione della 16 divisione della Direzione Generale Personale Militare peri rapporti professionali ed umani e per la produttività e l'impegno "ha evidenziato le sue brillanti qualità in occasione della verifica dei libretti personali degli Ufficiali in avanzamento"; nel settembre 2008 sempre nel medesimo incarico di Capo della II Sezione della 16 divisione della Direzione Generale Personale Militare per le qualità personali e la motivazione al lavoro in una situazione di deficit organico, semplificazione delle procedure per l'informatizzazione delle matricola Ufficiali nel momento di implementazione del sistema SIPAD in ambito interforze) ed un numero di elogi (quattro) pari a quelli conseguiti dal ricorrente (nel marzo 1998 come Addetto all'Ufficio documentazione per il controllo di legittimità delle variazioni matricolari e per la partecipazione al gruppo di lavoro incaricato di elaborare il regolamento unico per le matricole interforze; nel marzo 2004 per la dedizione al lavoro, nel settembre 2006 come membro della Commissione esaminatrice del concorso interno per immettere i volontari nel ruolo dei Sergenti, in particolare per l'apporto alla soluzione dei problemi relativi all'esame della documentazione caratteristica; nell'ottobre 2009 di Capo della II Sezione della 16 divisione della Direzione Generale Personale Militare). Sono invece da ritenere titoli non significativi ai fini dell'avanzamento oppure valevoli solo a condizioni di parità di altri titoli rispettivamente, quello di Cavaliere e di Santo sepolcro e dell'ordine costantiniano di San Giorgio, nonché quello di Ufficiale OMRI (cfr. sentenze sopra esposte).
In conclusione gli elementi evidenziati dalla documentazione del contro interessato non sembrano sufficienti a ritenere che le valutazioni espresse nei confronti del predetto pari grado possano essere frutto di favoritismo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Condanna l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio nella misura di complessive Euro. 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
19-03-2017 19:45
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