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Sentenza

Trasferimento d'autorità: come si calcola la distanza di 10 Km? Tra la vecchia e...
Trasferimento d'autorità: come si calcola la distanza di 10 Km? Tra la vecchia e la nuova sede o tra le case comunali dei due diversi comuni interessati al trasferimento?
Consiglio di Stato, sez. IV, 07/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.07/12/2016),  n. 5163 

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)               
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 81  del  2014,  proposto  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona  del  Ministro  in
carica e dal Comando Generale della Guardia di  Finanza,  in  persona
del Comandante Generale p.t., entrambi  rappresentati  e  difesi  per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio  eletto  in
Roma, via dei Portoghesi, 12;                                        
                               contro                                
Signor Gi. De Ca., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo  Zaza
D'Aulisio C.F.  ZZDLRD59R20D708T,  con  domicilio  eletto  presso  lo
studio dell'avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via  G.  Pierluigi
Da Palestrina, 47;                                                   
                           per la riforma                            
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE  I
n. 00593/2013, resa  tra  le  parti,  concernente  la  corresponsione
dell'indennità di trasferimento d'autorità                           
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Gi. De Ca.;      
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  1  dicembre  2016   il
Consigliere Carlo Schilardi e uditi  l'avvocato  dello  Stato  Amedeo
Elefante per  l'Amministrazione  appellante  e  l'avv.  Alfredo  Zaza
D'Aulisio per la parte appellata;                                    
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto

1.- Il sig. Gi. De Ca., maresciallo della Guardia di Finanza, veniva trasferito d'autorità a far data dall'1.8.2006 dal Re.T.L.A. Navale di Formia al centro di cooperazione aeronavale di Gaeta, con provvedimento n. 127841 del 24.7.2006 della Cogeguarfi Peisaf di Roma.

Il sig. De Ca., con istanza del 25.1.2011 reiterata il 31.7.2012, chiedeva all'amministrazione la corresponsione dell'indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, atteso che tra la sede di provenienza e quella di destinazione, ubicate in comuni diversi (Formia e Gaeta), si trovavano ad una distanza superiore a 10 chilometri e precisamente ad 11,30 chilometri.

L'Amministrazione, con nota prot. n. 0130099 del 7.8.2012, richiamando una propria circolare del 2004 n. 199088/62131, respingeva la richiesta del sig. De Ca. sostenendo che l'indennità di trasferimento spettava esclusivamente al personale trasferito d'autorità in Comune che si trovi ad una distanza di almeno 10 km da quello in cui prestava servizio, distanza da calcolarsi prendendo a riferimento le case comunali.

Avverso il provvedimento il sig. De Ca. proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio.

Respinta una preliminare eccezione di prescrizione, il T.A.R. del Lazio - Latina, sez. I, ha accolto il ricorso con sentenza 6 giugno 2013, n. 593.

Il Tribunale territoriale ha argomentato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011, per concludere che la normativa vigente avrebbe mantenuto la distanza minima di 10 km. come requisito di acquisto del diritto all'indennità trasferimento d'autorità; tale distanza andrebbe calcolata tra la sede di servizio e quella di destinazione e non - come invece vorrebbe l'Amministrazione - tra le due diverse case comunali; nel caso di specie, una nota dell'A.C.I. in atti, non contestata dall'Amministrazione, attesterebbe una distanza tra le sedi pari a 11,30 km.

L'Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.

Nell'appello, l'Amministrazione richiama in maniera dettagliata e analitica la normativa di riferimento. Cita poi giurisprudenza della Sezione (in particolare: le sentenze nn. 2426/2012, 3613/2012, 3364/2012, 3868/2012, 2973/2013), dalla quale emergerebbe che il modo ordinario per calcolare la distanza tra sedi sarebbe quello che la computa tra le due case comunali. A tale riguardo, un'attestazione dell'A.C.I. in data 10 gennaio 2013, in atti, comproverebbe una distanza tra le località in questione, calcolata tra le case comunali, sarebbe pari a 7 km.

Con ordinanza 28 gennaio 2014, n. 417 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare rilevato che il paventato rischio di non poter recuperare, in caso di accoglimento dell'appello, la somma erogata in esecuzione della pronunzia impugnata, ha carattere dichiaratamente ipotetico, confermandosi in tal modo sia la riparabilità sia la non attualità del danno sostenuto.

Il signor Gi. De Ca. si è costituito in giudizio per resistere all'appello.

All'udienza pubblica dell'1 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Diritto

2.- L'appello dell'Amministrazione va respinto.

L'art. 1 comma 1 della legge n. 86 del 29 marzo 2001 prevede che competa al personale in servizio permanente delle forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare trasferito d'autorità ad altra sede di servizio "sita in un comune diverso da quello di provenienza... un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione..."

La disposizione segue la precedente previsione recata dall'art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 secondo cui al personale delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità, spetta il trattamento economico previsto per l'indennità di missione dei magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979 n. 97, come sostituito dall'art. 6 legge 19 febbraio 1981 n. 27.

Quest'ultima normativa, a sua volta, richiama la disciplina dettata in tema di trattamento di missione degli statali, la quale richiede il presupposto della distanza di almeno 10 chilometri tra la sede di servizio di partenza e quella di destinazione.

Invero, la nuova disciplina dell'indennità di trasferimento del personale delle Forze armate prevista dalla l. 29 marzo 2001 n. 86, che ha abrogato l'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100, ha lasciato intatto il previgente regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la sussistenza della distanza chilometrica minima di 10 km. tra la nuova e l'originaria sede di servizio, così come ribadito dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato che, con sentenza n. 23 del 14/12/2011, ha stabilito che l'attribuzione della speciale indennità economica per il trasferimento d'autorità del personale individuato dall'art. 1, comma, 1 l. 29 marzo 2001 n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

Ancora più di recente, l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato è di nuovo intervenuta in materia, con sentenza n. 1 del 29/01/2016, secondo la quale anche in presenza di dichiarazioni di gradimento per la nuova sede, nel caso di trasferimento d'autorità disposto prima del 1° gennaio 2013, il personale militare ha diritto all'indennità di trasferimento purché ricorrano le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 1 l. n. 86 del 2001, ossia una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai dieci chilometri e l'ubicazione delle due sedi in comuni differenti.

Non vi sono, pertanto, motivi a sostegno della tesi dell'appellante secondo la quale alla base del calcolo per l'attribuzione dell'indennità in parola dovrebbe porsi la distanza tra le case comunali e non quella tra le sedi di servizio.

L'appello dell'Amministrazione va perciò respinto.

Non essendo sinora completamente consolidata la giurisprudenza in materia, le spese di lite possono essere compensate fra le parti.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 DIC. 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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