Prima notificazione all'imputato in servizio militare.
Notificazioni all'imputato in servizio militare
Notificazioni all'imputato in servizio militare
Lo stato di militare in servizio attivo rende l'imputato nella normalità dei casi reperibile: da qui la previsione di una particolare forma di notificazione per il primo atto destinato all'imputato che si trovi in questa condizione (art. 158). La norma apporta alcune importanti innovazioni rispetto all'abrogato art. 174 c.p.p. 1930 (Gambardella, sub art. 158, in Comm. Lattanzi, Lupo, II, Milano, 2007, 265; Macchia, sub art. 158, in Comm. Chiavario, II, Torino, 1990, 224): infatti, da un lato, la nuova disposizione non fa riferimento alle persone che si trovano in condizioni equiparate a quelle del militare e, dall'altro, «in una prospettiva di permanente garanzia» spiega i suoi effetti limitatamente alla prima notificazione e non anche alle successive (Grilli, Le notificazioni penali, Milano, 1990, 149).
Militare in servizio attivo è il cittadino dal momento della sua effettiva presentazione alle armi sino al momento in cui viene inviato in congedo (anche provvisorio) secondo le norme degli ordinamenti militari (Cavallari, Le notificazioni nel processo penale, Milano, 1959, 192). La notificazione si esegue di regola a mani proprie nel luogo nel quale il militare risiede per ragioni di servizio.
Tale modalità non preclude la consegna personale dell'atto in luoghi diversi, ma mira semplicemente ad indirizzare l'attività di ricerca dell'organo della notificazione (Grilli, 150).
Al domicilio dichiarato o eletto non potrà che attuarsi la notificazione successiva alla prima per quanto di opposto avviso fosse la giurisprudenza formatasi sul codice abrogato (C., Sez. IV, 3.11.1989, Fracasso, in RP, 1990, 1074; C., Sez. IV, 12.5.1975, Di Santo, in Mass. Uff., 130854, per cui nel caso di elezione di domicilio quando l'imputato è un militare in servizio attivo, la notificazione va eseguita al domicilio eletto e non con le forme speciali di cui all'art. 174 c.p.p. 1930).
Qualora la notifica non possa essere eseguita mediante consegna alla persona, l'atto deve essere notificato presso l'ufficio del comandante, il quale informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere (Macchia, 225; Viggiano, sub art. 158, in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, I, Milano, 2007, 1065): tale dovere trova espressa disciplina nell'art. 60 disp. att. (estraneo al procedimento di notifica: Rafaraci, sub art. 60 disp. att., in Comm. Chiavario, Norm compl, I, Torino, 1990, 226) in forza del quale il comandante è tenuto ad annotare, in un apposito registro, la data, l'ora e la modalità [Voena, Atti, in Conso, Grevi (a cura di), Compendio di procedura penale, 5a ed., Padova, 2010, 247].
Ai fini della legittimità della notifica, va attestata nella relata l'impossibilità di procedere alla consegna a mani del destinatario (C., Sez. II, 18.12.1989, Guglietti, in RP, 1991, 97).
Nello stesso senso, in dottrina, Grilli, 152.
Per ufficio del comandante deve intendersi il luogo in cui il comandante esercita il suo ufficio; pertanto la notifica è valida sia che avvenga a mani del comandante stesso, sia a mani di chi lo sostituisce o coadiuva nelle funzioni amministrative e risulti incaricato della ricezione degli atti (C., Sez. IV., 21.4.1975, Verratti, in Mass. Uff., 130456).
È essenziale che detto ufficio dia immediata notizia della notifica all'interessato. Ne consegue che, in mancanza di prova di tale adempimento, la notifica deve ritenersi affetta da nullità (C., Sez. I, 8.2.2001, Antonelli, in Mass. Uff., 218737).
La comunicazione al destinatario è elemento integrante del procedimento di notificazione ed al tempo stesso ne costituisce il momento di perfezionamento (ai fini della decorrenza dei termini) (Grilli, 155): va respinta, perché lesiva del diritto di difesa, l'opposta teoria basata sul rilievo che per l'informazione non sarebbe prevista alcuna documentazione interna al procedimento, attraverso la quale soltanto si conferisce rilevanza formale alle attività effettuate dall'organo notificante (Palumbo, Le notificazioni nel rito penale, Napoli, 1992, 87).
Ove l'ufficiale giudiziario non abbia attestato, così com'è suo obbligo, di aver ricercato l'imputato militare al fine di consegnargli personalmente la copia dell'atto a lui destinato - e per di più, sia stata acquisita la prova che l'imputato si trovava in licenza di convalescenza nel suo paese natale - deve ritenersi invalida la notifica mediante consegna di copia all'ufficio del comandante da cui dipende ai sensi dell'art. 174, 1° co., seconda parte, c.p.p. 1930 (C., Sez. V, 22.11.1979, Canicatti, in RP, 1980, 581; contra C., Sez. VI, 3.5.1994, Panariti in CP, 1995, 2626, 1574, con chiaro spregio delle esigenze difensive ha ritenuto sufficiente la mera informazione sull'atto notificato, in luogo della consegna).
Per l'applicabilità dell'art. 158 è necessario che lo stato di militare in servizio attivo risulti dagli atti in caso contrario l'inosservanza della norma non comporterà alcuna nullità della notificazione (C., S.U., 22.3.1969, Cristalli, in GP, 1969, III, 644).
Sul solco tracciato dalla giurisprudenza formatasi sotto il codice abrogato, il legislatore, con previsione speculare a quella dettata per l'imputato detenuto (con la significativa differenza che non viene ribadito, in questa sede, il divieto assoluto del ricorso al rito degli irreperibili: Viggiano, sub art. 158, in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, I, Milano, 2010, 1485), ha puntualizzato che lo status deve risultare dagli atti.
Nonostante la soppressione della disposizione che prevedeva per il militare detenuto latitante o evaso l'applicabilità delle norme sulle notificazioni per gli imputati non militari che si trovassero nelle medesime condizioni, si deve ritenere comunque fermo il principio del rinvio a tali disposizioni, individuabili negli artt. 156 e 165, a cagione della nuova disciplina introdotta al riguardo (Galantini, sub art. 158, in Comm. Amodio, Dominioni, II, Milano, 1989, 195).
La disciplina della norma de qua si applica all'imputato militare in luogo di quella generale posta dall'art. 157 benché siano identici i presupposti di operatività. Qualora il primo atto, contenente l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio, venga notificato nel pieno rispetto delle forme e della modalità stabilite ex lege ma l'interessato non provveda in tal senso, la dottrina, sia in forza della certezza della reperibilità offerta dallo status militare sia sulla base del disposto dell'art. 161, 2° co., ritiene che la procedura in discorso debba applicarsi anche a tale fattispecie (Grilli, 155; Viggiano, sub art. 158, 2010, 1486).
12-05-2018 19:20
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