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Sentenza

Accademie militari....
Accademie militari.
Sez. IV, Sentenza n. 5937 del 05/10/2006

In ambito di concorsi di ammissione all'Accademia militare si deve affermare la non comparabilità delle posizioni di assegnazione preferenziale.

Sez. IV, Sentenza n. 5937 del 05/10/2006

Una volta assegnati i concorrenti ai corsi, sulla base della posizione occupata in graduatoria e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione al concorso risulta irrilevante la circostanza che la rideterminazione in riduzione dei posti sia avvenuta avuto riguardo alla potestà discrezionale di rideterminazione dei posti attribuita all'Amministrazione della difesa dallo stesso bando di concorso.

Sez. IV, Sentenza n. 5937 del 05/10/2006

Una volta assegnati i concorrenti ai corsi, sulla base della posizione occupata in graduatoria e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione al concorso risulta ininfluente il riferimento alle posizioni di altri concorrenti, per i quali non sarebbe stata considerata la definitività delle assegnazioni.

Sez. IV, Sentenza n. 5937 del 05/10/2006

In deroga al principio di definitività, per i soli "frequentatori" dei corsi per il conseguimento del diploma di laurea in scienze strategiche, si può affermare l'eventuale modifica dell'iniziale assegnazione in ragione dell'identità dei piani di studio iniziali per i corsi, relativi alle Armi varie, al Corpo di amministrazione e Commissariato e all'Arma trasporti e materiali rispetto ai corsi Corpo degli ingegneri dell'Esercito e Corpo sanitario dell'Esercito.

Sez. IV, Sentenza n. 5937 del 05/10/2006

Se previsto dal bando, una volta assegnati i concorrenti ai corsi, sulla base della posizione occupata in graduatoria e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione al concorso, in ragione della definitività dell'assegnazione e dell'autonomia delle graduatorie, non è consentito il transito di un allievo ad un corso diverso da quello per il quale è stato ammesso a frequentare il tirocinio.

Sez. VI, Sentenza n. 2986 del 29/05/2002

Il punto 3 delle note alla lettera E) dell'allegato A, d.m. 25 maggio 2000 n. 201 (con cui è stato adottato il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 l. 3 maggio 1999 n. 124), recante la tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie, dispone testualmente che il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
Avv. Antonino Sugamele

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