Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o straordinario se prima non è stato proposto ricorso gerarchico
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 30/03/2018, n. 3553
L'art. 16, comma 2, della Legge n. 382/1978, che prevede che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o straordinario se prima non è stato proposto ricorso gerarchico, non introduce una deroga al principio introdotto dalla Legge, n. 1034/1971, che ha abolito l'onere del previo ricorso amministrativo, ma riguarda esclusivamente l'ordinamento militare, imponendo l'esperimento del ricorso gerarchico quale dovere di disciplina militare, la cui omissione è sanzionabile dall'Arma di appartenenza, ma non quale condizione dell'azione giurisdizionale in senso tecnico.
02-05-2018 22:39
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