Bando di concorso triennale per Allievi Marescialli Carabinieri. Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione della difesa e dell'Arma dei Carabinieri.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 05/11/2018) 07-11-2018, n. 10732
CARABINIERI
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9234 del 2018, proposto da
C.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero della Difesa Direzione - Generale per il personale Militare dell'Università, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento recante l'esito della prima prova scritta del bando di concorso triennale per Allievi Marescialli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza collegiale della Sezione n. 9373/2018 del 12.9.2018;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe il sig. C.F. ha impugnato, per chiederne l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento recante l'esito della prima prova scritta del bando di concorso triennale per Allievi Marescialli pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 200/1d del 18 settembre 2015, emesso nei suoi confronti e ne ha dedotto l'illegittimità sotto i profili della violazione di legge ed eccesso di potere per uguaglianza e parità di trattamento.
2. Il Ministero della Difesa e il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri non si sono costituiti nel presente giudizio.
In data 7 settembre 2018 l'Arma dei Carabinieri ha depositato agli atti documentazione nonché una relazione sulla controversia, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l'infondatezza del gravame.
3. Alla Camera di Consiglio del 12 settembre 2018 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, dopo il passaggio in decisione del ricorso ha rilevato, in via pregiudiziale, un possibile profilo di inammissibilità del gravame, in quanto notificato alle Amministrazioni intimate presso la sede reale e non già presso l'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 11 del T.U. n. 1611/1933; pertanto, ritenuto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di doversi riservare sulla rilevata questione di inammissibilità, con ordinanza collegiale n. 9373/2018 ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 30 (trenta) giorni, dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza, per il deposito di memorie, rinviando per il prosieguo della discussione alla camera di consiglio del 5 novembre 2018.
Il 3.10.2018 il Ministero della difesa ha depositato le proprie controdeduzioni; in data 5.11.2018 la parte ricorrente ha depositato memoria per svolgere le sue difese.
4. Alla odierna camera di consiglio del 5 novembre 2018 il Collegio, esaminato il ricorso, le memorie delle parti e tutti gli atti di causa, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione al difensore presente della parte ricorrente.
5. Preliminarmente il Collegio dà atto della inammissibilità del ricorso per difetto di notifica dello stesso alle Amministrazioni intimate.
Osserva in proposito il Collegio che il gravame risulta erroneamente notificato alle Amministrazioni intimate nelle rispettive sedi reali, laddove il ricorso stesso avrebbe dovuto essere notificato per entrambe presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, quale domicilio ex lege nei giudizi in cui essi sono parte, e segnatamente presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 5.
Nella controversia in esame, infatti, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione della difesa e dell'Arma dei Carabinieri, odierni intimati, così come per tutte le "Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo", ex art. 1 T.U. n. 1611/1933, spetta all'Avvocatura dello Stato, con patrocinio obbligatorio ed esclusivo ed applicazione delle regole del c.d. foro dello Stato, di cui all'art. 6 del T.U. n. 1611/1933, nonché di quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l'Avvocatura medesima ex art. 11 del T.U. citato.
Le suddette regole, invero, si applicano per il patrocinio che viene effettuato a favore di tutte le Amministrazioni statali e delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, nonché per tutti gli organi comunque inseriti nella organizzazione statale.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso in epigrafe risulta non ritualmente notificato "alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato" ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a., e tale vizio della notifica ne comporta l'inammissibilità, di cui il Collegio non può che dare atto.
6. La mancata costituzione in giudizio della parte pubblica esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
10-11-2018 10:18
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