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Sentenza

Carabiniere scelto imputato di simulazione di infermità, diserzione e truffa mil...
Carabiniere scelto imputato di simulazione di infermità, diserzione e truffa militare aggravata. Il militare, allo scadere di riposo medico, al fine di sottrarsi temporaneamente al servizio, avrebbe simulato patologie non esistenti o, comunque, non realmente sussistenti, producendo al Comando di appartenenza certificazioni sanitarie, ritenute contraffatte.
C. Conti Sez. III App., Sent., (ud. 22-11-2017) 31-01-2018, n. 29

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott. Angelo Canale - Presidente

Dott. Mario Nispi Landi - Consigliere

Dott. Antonio Galeota - Consigliere

Dott.ssa Giuseppa Maneggio - Consigliere

Dott. Giovanni Comite - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello, iscritta al n. 50.268 del registro del Ruolo generale, proposta dal sig. R.F. (C.F. (...)), rappresentato e difeso, giusta procura a margine della stessa, dall'Avv. Capasso Carmine (C.F. (...)), con domicilio eletto presso il di Lui studio, a Napoli (NA), in via Santa Lucia n. 123: appellante

Contro

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e la Procura generale presso la Corte dei conti: appellate

Verso e per la riforma

della sentenza n. 382/'15 - della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata mediante deposito il 14 settembre 2015, notificata il 07 ottobre seguente.

Visti: la citazione in appello, le conclusioni formalizzate dalla Procura generale, le ulteriori note di parte privata, gli atti tutti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2017, con l'assistenza del segretario sig.ra Bianco Lucia, il Cons. relatore, dott. Comite Giovanni, e il V.P.G. dott. Iadecola Arturo, per l'Ufficio del pubblico ministero.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte regionale per il Lazio ha condannato il sig. R.F. al pagamento, in favore dell'"Arma dei Carabinieri", della complessiva somma di Euro 4.481,57, oltre interessi di legge e spese del grado, determinate in Euro 381,97.

2. I fatti di causa. Il procedimento di prime cure originava dalla trasmissione, in data 21 agosto 2013, di informativa dell'A.G. penale militare, ex art. 129 disp. att. c.p.p., evidenziante il rinvio a giudizio del carabiniere scelto R.F. per i reati di simulazione di infermità, diserzione e truffa militare aggravata.

Gli allegati atti di indagine rappresentavano che il militare, allo scadere di riposo medico, al fine di sottrarsi temporaneamente al servizio, avrebbe simulato patologie non esistenti o, comunque, non realmente sussistenti, producendo al Comando di appartenenza certificazioni sanitarie, datate 15 gennaio, 25 gennaio, 4 febbraio, 14 febbraio (due certificati del medesimo medico per la stessa data), 24 febbraio e 05 marzo 2012, ritenute contraffatte e causa di errore per l'Amministrazione, che erogava emolumenti non dovuti per complessivi Euro 4.481,57, pari a giorni 60 di assenza ingiustificata.

Per i fatti così riassunti era avviato un procedimento penale militare, per i reati di diserzione, simulazione di infermità e truffa militare continuata e prolungata, avente come epilogo il rinvio a giudizio del Carabiniere dinanzi al Tribunale Penale Militare, e un ulteriore procedimento, sfociato nella richiesta di rinvio a giudizio, in data 23 maggio 2013, dinanzi al Tribunale Penale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, con imputazione dei delitti di falso ideologico e di truffa aggravata.

Il conflitto positivo di giurisdizione veniva risolto dalla Corte di Cassazione (Sezione prima penale), che, con sent. n. 18252/'14, del 30 aprile 2014, dichiarava la giurisdizione del Tribunale Militare di Roma, limitatamente al reato di cui all'art. 234, comma 2, del c.p.m.p., ossia per il delitto di truffa penale militare aggravata, mentre relativamente al reato comune di cui agli artt. 477 - 482 c.p. (falso in atto pubblico commesso da privato), la stessa apparteneva al G.O.

2.1 All'esito delle difese del prevenuto, la Corte romana pronunciava condanna al ristoro delle somme dianzi descritte.

La Sezione, in primo luogo, respingeva l'istanza di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., atteso il quadro probatorio nella propria disponibilità, integrato dai molteplici elementi acquisiti nel corso dei procedimenti penali e, in via autonoma, in quello erariale, tutti convergenti sull'assenza arbitraria dal servizio del Carabiniere dal 15 gennaio al 15 marzo 2012.

Una tale condotta, secondo il primo Collegio, integrava una dolosa violazione degli obblighi di servizio, "(...) avendo il convenuto deliberatamente utilizzato certificati medici contraffatti - e in quanto tali disconosciuti sia dal medico cui erano intestati sia dalla segretaria di quest'ultimo (...)", con conseguente danno per l'Arma, pari al corrispettivo di Euro 4.481,57 indebitamente percepito.

3. Si gravava della sentenza de qua il sig. R.F. che, preliminarmente, contestava il capo sulla mancata sospensione necessaria del giudizio.

Di fatti, in ipotesi emergeva in modo chiaro e incontrovertibile il nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico tra il procedimento penale e quello erariale, giustificante la sospensione di quest'ultimo, atteso che un eventuale proscioglimento dalle contestazioni penalmente rilevanti farebbe venir meno " (...) il quadro probatorio posto a disposizione della Corte dalla Procura regionale, e (...) la condotta dolosa illegittima come contestata in entrambi i giudizi".

Il suddetto "quadro probatorio" era fatto poi di parziali asserzioni, provenienti da un procedimento penale versante in fase di indagini preliminari, non utili per la decisione erariale.

Di fatti, il 13 gennaio 2012 (due giorni prima del contestato certificato del 15 gennaio), l'appellante si portava presso l'ASL 2 Caserta per effettuare gli esami diagnostici prescritti e richiesti proprio dal suo medico curante, dott. V., esami che evidenziavano la persistenza della patologia, riscontrata presso il P.S. del nosocomio romano, e prescrivevano "(...) oltre una farmacopea per la perduranza algica, una terapia basata sull'assoluto riposo (...)", facendo in ogni caso attenzione "...agli atti del respiro, ai colpi di tosse e starnutazione. Non esageri, nei limiti del possibile e nell'attesa di un nuovo controllo ecografico del torace, nel tenere il tutore (...)". Per ciò, era incontrovertibile che il militare fosse portatore di un tutore e che, alla data prossima al 15 gennaio 2012, era impossibilitato al movimento.

Da ultimo, era contestata l'affermazione della sentenza sulla dolosa violazione degli obblighi di servizio, poiché i testimoni escussi in sede penale "...hanno affermato il loro dubbio unicamente sulle (...) certificazioni afferenti il mese di febbraio 2012, riconoscendo sia implicitamente che esplicitamente (...) la correttezza dei certificati di gennaio e marzo".

Per ciò, in ultima analisi e nella denegata ipotesi di una conferma dell'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, il danno ascrivibile al Carabiniere doveva limitarsi al solo mese di febbraio, a far data dal 04 febbraio 2012.

4. Nello scritto del 03 novembre 2017 la Procura generale chiedeva il parziale accoglimento del gravame, con rideterminazione dell'importo da condanna in Euro 2.987,71, oltre spese del grado.

In sintesi, quanto alla pretesa sospensione ne affermava l'infondatezza in ragione dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale. In breve, la pendenza del processo penale, quand'anche avente ad oggetto i medesimi fatti dedotti dal Requirente erariale, non imponeva né tampoco giustificava la sospensione del secondo giudizio.

Parimenti infondata era la doglianza sulla carenza di un autonomo impianto accusatorio, atteso che il Giudice erariale poteva porre, previo contraddittorio tra le parti, a fondamento del proprio convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove acquisite in fase di indagini preliminari.

Nel merito, la P.G. conveniva sulla circostanza che la certificazione del 13 gennaio 2012, proveniente da una struttura pubblica (P.O. di Santa Maria C.V.), riportava prescrizioni incompatibili con la ripresa del servizio, da parte del R., alla data del 15 gennaio 2012.

In sostanza, considerato che sulla base del referto della struttura pubblica non poteva disconoscersi che il carabiniere R. avesse titolo a beneficiare degli ulteriori giorni di riposo prescrittigli con il certificato del 15 gennaio 2012, la cui data sarebbe stata alterata o corretta, ritenuto che non è stata contestata o disconosciuta nemmeno la genuinità del certificato medico rilasciato il 25 gennaio 2012, prescrivente ulteriori giorni dieci di riposo, il militare era legittimato ad assentarsi per 22 giorni, sino al 04 febbraio 2012.

Il Requirente generale giungeva poi a conclusioni diverse per i tre certificati trasmessi in fotocopia dal R. all'Amministrazione, a giustificazione della protrazione dell'assenza dal servizio per il mese di febbraio, vale a dire per il certificato del 04 febbraio 2012, che presenterebbe una vistosa abrasione e per i certificati del 14 febbraio e del 24 febbraio 2012, che sarebbero le esatte copie del primo differenziandosi solo per le date. E questo pur avendo il R. successivamente esibito, in originale, due certificati datati 14 e 24 febbraio 2012 (diversi dalle copie), nei quali il V. e la P. hanno, rispettivamente, riconosciuto come propria la sottoscrizione e la grafia del testo (S.I.T. del 15 aprile 2013). Invero, la circostanza che il Carabiniere non abbia fornito una plausibile spiegazione sulle discrepanze tra originali e copie, induceva a ritenere ingiustificata l'ulteriore assenza dal servizio.

Dappoi, una volta ritenuto "...che al più tardi, alla data del 04 febbraio 2012, il R. fosse guarito dai postumi della contusione traumatica, non poteva annettersi rilievo alla circostanza che la certificazione medica del 05 marzo 2012 non sarebbe stata oggetto di disconoscimento...".

Sicché, doveva ritenersi privo di idonea giustificazione tutto il periodo di assenza dal servizio successivo al 04 febbraio 2012, con un danno che il P.G. rapportava a giorni 40 di non resa prestazione, pari ad Euro 2.987,71 (Euro 4.481,57:60 x40).

5. In allegato a memoria prodotta via p.e.c. il 16 novembre 2017, parte privata produceva la sentenza n. 34443/'17, del 13 luglio 2017, della Corte di legittimità (Sezione prima penale), che annullava la decisione del 07 giugno 2016 della Corte Militare di Appello di Roma (di conferma della pronuncia resa dal Tribunale Militare di Roma in data 20 maggio 2015) - di condanna del carabiniere R. alla pena di mesi nove di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione e della non menzione - "...in quanto presentava un grave vizio di logica formale, giacché comporta contraddittorietà tra le premesse del suo ragionamento (il trauma alla spalla si è verificato ed è stato attestato dal pronto soccorso e dalla ASL, e i certificati del 4 febbraio e del 5 marzo 2012 non sono falsi) e la conclusione (il R. non era affetto da malattia e poteva riprendere servizio)...". Per ciò, la causa veniva rinviata ad altra Sezione della Corte Militare di Appello.

In ragione di tanto, poiché appariva imprescindibile, anche ai fini della decisione di questa Corte, attendere per poi acquisire la sentenza di merito, chiedeva il differimento dell'udienza ad altra data.

6. Alla pubblica udienza odierna, nessuno comparso per l'appellante, il rappresentante del P.M. concludeva come da verbale, ribadendo, per ciò, il contenuto delle conclusioni scritte, alle quali operava ogni ritenuto rinvio. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

1 L'ordine delle questioni. "Erroneità (...) della sentenza, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione (...) pregiudiziale di (...) necessaria sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. (...)", e nella parte in cui ha valorizzato, come quadro probatorio, " (...) unicamente indizi di reato sforniti di qualsivoglia pregio giuridico".

La Sezione deve farsi carico - nel rispetto della progressione logica stabilita dall'art. 276, 2 comma, c.p.c. (ora art. 101, 2 comma, siccome richiamato, per l'appello, dall'art. 197, 1 comma, del D.Lgs. n. 174 del 2016, recante il Codice di Giustizia Contabile), per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (cfr. Corte di Cass. S.U., 22 aprile 2013 n. 9693) - delle questioni pregiudiziali riproposte dal carabiniere R.F..

Invero, secondo l'opinamento del deducente, la prima sentenza sarebbe incorsa in errore per avere respinto la pretesa sospensione del giudizio erariale, in attesa della definizione di quello penale, atteso che emergeva "(...) in maniera chiara e incontrovertibile il nesso di pregiudizialità in senso tecnico giuridico tra i due procedimenti e tra i due eventuali giudicati (...), e il procedimento penale e la sua definizione, nel caso che ci occupa, diviene presupposto necessario e indispensabile per la susseguente erogazione della sanzione erariale(...)".Dappoi, la sospensione non poteva negarsi in ragione della circostanza che il quadro probatorio era "...frutto di parziali asserzioni provenienti da un procedimento penale versante in fase di indagini preliminari, che non possono essere ritenute alla stregua di prova, essendo quest'ultima formata solo all'esito del vaglio dibattimentale nel processo penale, e per ciò, allo stato, erano da ritenere (...) indizi di reato sforniti di qualsivoglia pregio giuridico".

Da ultimo, si imponeva comunque il differimento dell'udienza, per avere la Corte di legittimità disposto l'annullamento della decisione della Corte Militare di Appello, al fine di acquisire il nuovo deliberato di merito.

Tale argomentare non incontrava il favore della Procura generale per l'autonomia e separatezza che contraddistingueva i due procedimenti, anche qualora riguardanti gli stessi fatti, mentre al Giudice contabile è consentito valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria.

1.1 La soluzione del Collegio. Il corretto deciso della prima sentenza riguardo alla non concessa sospensione e agli apprezzamenti critici degli elementi di prova.

I due motivi, da trattare congiuntamente, non meritano seguito.

Preliminarmente è da evidenziare la natura accidentale e anormale della sospensione, quale fenomeno che al pari dell'estinzione e dell'interruzione, allontana il fine tipico del giudizio, quale quello di pervenire ad una pronuncia di merito nel rispetto del valore costituzionale dell'ordine e della speditezza del processo.

A tali fini, l'art. 295 c.p.c. ha previsto quanto segue: "Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa" (si trattava della c.d. pregiudizialità tecnica a cui si è ispirato, con contenuto non dissimile, l'art. 106, 1 comma, del D.Lgs. n. 174 del 2016, recante il Codice di Giustizia Contabile, non applicabile, pro tempore, alla fattispecie di causa).

Ora, mette conto rilevare che il nuovo codice di procedura penale ha ridisegnato il rapporto tra giudizio amministrativo e processo penale non più in termini di pregiudizialità necessaria ma di separatezza ed autonomia (ex aliis, Corte dei conti, Sez. I di app., 13 gennaio 2012, n. 18 e precedenti conformi ivi richiamati); pertanto, non trovava più applicazione la sospensione necessaria (di diritto) prevista dall'art. 295 c.p.c. per non essere stata riprodotta la regola del vecchio art. 3 c.p.p., in base alla quale si riteneva che anche il giudizio contabile doveva essere sospeso quando fosse in corso un'azione penale la cui cognizione aveva influenza sui fatti in causa.

Per ciò, il Legislatore, da una parte, ha previsto che l'istituto della sospensione necessaria si applicava in casi limitati e particolari (art. 75, comma 3, c.p.p.) e, dall'altra, ha disciplinato puntualmente i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile o amministrativo in termini di "effetti del giudicato penale" sugli altri processi (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.), con riguardo all'efficacia della sentenza penale di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, mentre nessun vincolo sussisteva in tali giudizi di danno nel caso in cui non si fosse formato un giudicato in sede penale (come nell'ipotesi a giudizio).

In sostanza, siccome validato da costante giurisprudenza (tra le tante, Corte dei conti, Sez. I di app., 23 novembre 2004, n. 379, Sez. II centr., 16 ottobre 2001, n. 330, Sez. III di app., 16 ottobre 2001, n. 274) la contestuale pendenza e la definizione del giudizio penale non si poneva normalmente in una relazione di pregiudizialità - dipendenza con il giudizio di responsabilità amministrativo - contabile: infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, la possibilità di una loro pluriqualificazione giuridica (penale ed amministrativa, oltre che civile e disciplinare) rendeva i giudizi autonomi e indipendenti. In una tale evenienza, l'identità di detti fatti materiali riguardava singoli elementi delle fattispecie, senza integrare autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice. Tali fatti, pertanto, rimanevano liberamente apprezzabili dal giudice contabile, ciascuno per la rilevanza che assumeva per l'ordinamento con riferimento all'ambito del relativo giudizio (in tal senso, Corte di Cass., SS.UU. civili, n. 5848/'15, del 24 marzo 2015, Corte dei conti. SS.RR. n. 1/2012/QM e n. 3/2012/QM).

In una tale visione prospettica la Corte di legittimità ha chiarito che il "(...) rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione (...) e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, e senza essere tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme" (Corte di Cass., 10 marzo 2015, n. 4758).

Di tal ché, lo spazio che residuava ad una eventuale sospensione necessaria esigeva un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità tra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, alludeva non ad un mero collegamento tra diverse deliberazioni giudiziali per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (in specie quello penale), oltre a rivestire una questione di carattere pregiudiziale, vale a dire un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale andava a pregiudicare in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere (in specie erariale), doveva essere pendente in concreto, coinvolgere le stesse parti e riguardare una identica causa petendi cfr. Corte di Cass., 29 luglio 2014, n. 17235, id. 03 settembre 2014, n. 18649 e 24 settembre 2013, n. 21794.

Nell'ipotesi tratta a giudizio non sussisteva una perfetta identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in sede penale, penale militare e amministrativo - contabile: cosicché la diversità anche parziale delle cause petendi escludeva ogni possibilità di contrasto tra giudicati (Corte di Cass., n. 13423, n. 15094 e n.15797 n. del 2015).

Di fatti, a fronte delle assenze dal servizio, per il periodo 15 gennaio - 15 marzo 2012, il carabiniere R. produceva certificazioni sanitarie, datate 15 e 25 gennaio, 4, 14 e 24 febbraio e 5 marzo 2012, ritenute contraffatte, che avrebbero indotto l'Amministrazione all'erroneo conferimento di emolumenti stipendiali.

Per la descritta vicenda il militare veniva tratto a giudizio, nel 2013, dal Tribunale Militare di Roma per diserzione, simulazione di infermità e truffa militare, continuate e pluriaggravate (ex artt. 148 n. 2, 159, 234 commi 1 e 2, 47 n.2 del c.p.m.p.; art. 81 cpv. c.p.).

Nel contempo, emergeva che in relazione ai certificati medici del 15 gennaio, 4 e 24 febbraio 2012, compresi nel capo di imputazione per il quale il Giudice militare stava procedendo, era stato aperto un ulteriore procedimento penale (n. 13763/'12) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per violazione degli artt. 477 e 482 c.p., ossia per i reati di falsità materiale in certificazioni mediche e truffa aggravata, per fatti per ciò solo in parte coincidenti.

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Militare, con ord. n. 728/'12, del 12 dicembre 2013, sollevava conflitto positivo di giurisdizione, risolto dalla Corte di legittimità, con sent. n. 18252/'14, del 30 aprile 2014, nel senso che la giurisdizione a conoscere del reato di truffa militare, di cui all'art. 234 c.p.m.p., spettava al Tribunale Militare, atteso che il reato comune, di cui agli artt. 477 e 482 c.p., nella configurazione datane dal Pubblico Ministero, era meno grave di quello militare.

Conseguentemente, mentre per il procedimento in essere presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'appellante nulla allegava quanto a formazione di giudicato, per il procedimento penale militare produceva la decisione della Corte di Cassazione (Sez. prima penale) n. 34443/'17, del13 luglio 2017, di annullamento della sentenza della Corte Militare di Appello, con rinvio per nuovo giudizio di merito ad altra Sezione della medesima Corte.

Dalla predetta decisione emergeva invero che il procedimento penale è stato definito dal Tribunale Militare di Roma, con sentenza in data 20 maggio 2015, confermata il 07 giugno 2016 dalla Corte Militare di Appello, con condanna dell'imputato R.F., per i reati ascrittigli in cui rientrava la truffa militare, alla pena di mesi nove di reclusione militare e concessione dei benefici della sospensione e della non menzione.

La Suprema Corte annullava la sentenza della Corte Militare di Appello "...in quanto presentava un grave vizio di logica formale, giacché comporta contraddittorietà tra le premesse del suo ragionamento (il trauma alla spalla si è verificato ed è stato attestato dal pronto soccorso e dalla ASL, e i certificati del 4 febbraio e del 5 marzo 2012 non sono falsi) e la conclusione (il R. non era affetto da malattia e poteva riprendere servizio)...".

Di tal ché, non essendosi prodotto un giudicato in sede penale, costituente vincolo per il giudizio amministrativo contabile di danno, alcuna sospensione automatica e necessaria poteva disporsi, atteso che il giudizio penale pendente in nessun caso poteva assumere una valenza pregiudiziale tecnico - giuridica, a giustificazione anche di un mero differimento dell'udienza, potendo il Giudice erariale valutare in piena autonomia l'idoneità probatoria delle allegate certificazioni.

E questo, poiché il diritto entra nel processo attraverso le prove, nel rispetto del principio, di cui all'art. 116 c.p.c., della libera valutazione delle stesse da parte del Giudice contabile, nel senso che egli ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Corte di Cass. SS.UU. civili, 14 dicembre 1999, n.898), con il " (...) solo (...) limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito" (Cass. n. 6519/'04).

Dappoi, in mancanza di qualsiasi divieto e in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, il Giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio, svolto non solo tra le stesse parti, ma anche tra parti diverse e, pertanto, può desumere dalle risultanze di esso i medesimi elementi sui quali fondare la sua decisione (Cass. n.4239/'08), " (...) potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie" (Corte di Cass., 04 marzo 2002, n. 3102). In breve, ciò che rilevava, diversamente da quanto ritenuto da parte privata, era "...l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata" (Corte di Cass. 14 maggio 2013, n. 11555). Di fatti, l'art. 111, comma 4, della Carta fondamentale prevedeva che solo il processo penale era "...regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova", mentre con riferimento agli altri processi, ivi compreso quello contabile, trovava applicazione il principio del contraddittorio di cui al precedente secondo comma, che costituiva consacrazione costituzionale del metodo di formazione dialettica del convincimento del giudice, già enunciato all'art. 101 c.p.c., che non doveva necessariamente esplicarsi in sede di assunzione della prova (e cioè in funzione della formazione della stessa), potendo esercitarsi su prove precostituite e cioè su documenti prodotti.

Di tal ché, " (...) in base al principio del libero convincimento, il giudice civile (come anche il giudice erariale) può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (tra le tante v. Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020, id. 25 maggio 1993, n. 5874, 11 agosto 1999, n. 8585) e, segnatamente, le dichiarazioni (come in ipotesi) verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (...)" (Corte di Cass., Sez. II civile, 04 giugno 2014, n. 12577).

In conclusione, nel giudizio di responsabilità amministrativa è utilizzabile il quadro probatorio dell'indagine penale, che risulti poi acclarato da una sentenza di condanna ancorché non definitiva, poiché i dati evincibili da esso (in specie le dichiarazioni testimoniali) vengono in rilievo nel giudizio erariale per danno non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare nel loro complesso e nel contraddittorio delle parti, costituendo indizi gravi, precisi e concordanti, idonei ad integrare le presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (Corte dei conti, Sez. I di app., sentt. nn. 516/'11 e 809/'12).

A tanto segue il rigetto delle formulate questioni.

2 Il merito. La parziale validazione dell'operato del primo Collegio.

Il contraddittorio effettivamente esplicatosi sulle risultanze istruttorie penali, non permette al Collegio di far proprie le conclusioni sul quantum della prima sentenza, neanche nei nuovi termini proposti dal Procuratore generale.

Giova, preliminarmente, rilevare che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere condotta globalmente nel quadro di una indagine unitaria ed organica contraddistinta da apprezzamenti critici siccome indotti dalle contrarie allegazioni delle parti (cfr. Corte di Cass. 15 gennaio 2015, n. 569, id. 25 febbraio 2011, n. 4652).

Per ciò, l'attenzione della Sezione deve appuntarsi sia sulle emergenze istruttorie penali militari (in modo particolare i certificati medici sequestrati in copia e in originale, le sommarie informazioni testimoniali rese dal medico curante del militare, dott. V.C., e dalla segretaria dello stesso, sig.ra P.P., in data 27 marzo 2012, le spontanee dichiarazioni rese il 10 aprile 2012 dal carabiniere R., l'ulteriore verbale di sommarie informazioni del dott. V. e della sig.ra P. del 15 aprile 2013, il verbale di interrogatorio del R. del 23 luglio 2013) sia sulle autonome acquisizioni erariali (quale anche la relazione del Comando Legione Carabinieri Lazio pervenuta il 20 febbraio 2014, in ordine ai fatti).

L'esame incrociato degli atti persuade la Corte, in termini non implausibili, che l'arbitraria assenza del militare, con conseguente sospensione del sinallagma contrattuale, si sia realizzata solo per il periodo di cui alla certificazione del 04 febbraio 2012.

In breve, la vicenda processuale può ricostruirsi in questi termini: l'8 gennaio 2012 il militare si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, riferendo di aver subìto, durante il servizio, un'aggressione da parte di sconosciuti; qui gli veniva diagnosticata una contusione alla spalla sinistra e alla parte emicostato sinistro, con concessione di giorni sei di prognosi; il 13 gennaio 2012 il R. si recava presso il presidio dell'Ospedale di Santa Maria Capua Vetere (ASL n. 2 Caserta), per eseguire esami diagnostici prescritti e richiesti dal proprio medico curante (dott. V.), che confermava il "pregresso trauma spalla sinistra ed emitorace sinistro con tutore applicato presso altro P.O.", prescriveva di assumere antiinfiammatori e consigliava: "Faccia attenzione agli atti del respiro, colpi di tosse e starnutazione. Non esageri nei limiti del possibile e nell'attesa di un nuovo controllo ecografico del torace, nel tenere il tutore".

Da tale certificazione, di provenienza pubblicistica, emergeva incontrovertibilmente, che il militare era già portatore di un tutore applicato presso l'Ospedale San Camillo di Roma sin dall'8 gennaio 2012, circostanza che faceva ragionevolmente presumere, come sostenuto anche dal Procuratore generale, di non poter riprendere servizio alla data del 15 gennaio 2012, di emissione di un primo certificato medico di giorni 10, a firma dott. V..

Ora, per tale certificazione, pur avendo dichiarato il dott. V. e la Segretaria di studio sig.ra P.P., in sede di S.I.T. del 27 marzo 2012, che "nel primo certificato, quello riportante data 15 gennaio 2012, la data è palesemente modificata perché ritengo possa essere stato scritto un numero otto corretto e tale data corretta non poteva di certo essere l'effettivo giorno di produzione del certificato perché il 15 gennaio era domenica...", non rilevava indagare se si verteva in ipotesi di dolosa alterazione della data (falsificazione che, peraltro, integrerebbe con ogni evidenza un falso grossolano, sia perché l'alterazione era rilevabile ictu oculi, sia perché il 15 gennaio era domenica, giorno in cui lo studio medico era all'evidenza chiuso), apportata dopo la sottoscrizione del certificato o di mera "maldestra" correzione, apportata in sede di redazione del certificato stesso. Di fatti, la segretaria del dott. V. nelle sommarie informazioni del 27 aprile 2012, ha dichiarato che "...in genere quando nella redazione del certificato commetto il pur minimo errore, generalmente lo riscrivo, sopra tutto se l'errore è nella data...."; per ciò, dall'uso dell'avverbio "generalmente" parrebbe che la regola non avrebbe carattere assoluto. Nel senso, invece, che la stessa applicherebbe "...in maniera scrupolosa..." le disposizioni del dott. V., perché "...non devono essere apportate correzioni di nessun tipo sui certificati...", la sig.ra P. si esprimeva invece nel verbale di S.I.T. rese in data 15 aprile 2013, innanzi alla Polizia Giudiziaria su delega della Procura militare.

Al Collegio, appare pertanto ragionevole presumere che, come dichiarato dal R. nel verbale di interrogatorio del 23 luglio 2013, il certificato sia stato, in effetti, rilasciato in data 16 gennaio 2012, e cioè contestualmente al rilascio da parte del dott. V. della prescrizione, risultante dalla relativa ricetta, del farmaco indicato sulla certificazione del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Capua Vetere. Alla luce della summenzionata certificazione ospedaliera non poteva quindi revocarsi in dubbio che il militare avesse titolo a fruire dei dieci giorni di riposo medico di cui alla certificazione del 15 gennaio 2012.

Non diversamente per il certificato medico del 25 gennaio 2012, prescrivente al Carabiniere ulteriori giorni 10 di riposo medico e cure. Di fatti, la sig.ra P. sia nel SIT del 27 marzo 2012, quanto ai successivi certificati, osservava che "...i più forti dubbi, guardandoli, mi sorgono su quelli relativi al mese di febbraio (...). Per quanto riguarda invece l'ultimo certificato del 05 marzo 2012, non vedo nessun segno di correzione e credo sia stato sicuramente redatto da me, anche perché, ripeto, pur non ricordando esattamente quante volte il sig. R.F. è venuto a chiedere certificati medici, ricordo comunque che è entrato più volte nello studio medico per la stessa motivazione". Dappoi, nel verbale di sommarie informazioni del 15 aprile 2013, la segretaria sig.ra P. confermava l'autenticità delle copie dei certificati del 25 gennaio 2012 e del 05 marzo 2012: "Posso affermare con certezza che la calligrafia su tutti i certificati, sia gli originali nonché le copie, è sicuramente mia...", Anche per le certificazioni del 14 febbraio e del 24 febbraio 2012, prescriventi ulteriori dieci giorni di riposo e cura, sia il dott. V. sia la sig.ra P., ne riconoscevano come proprie sia le sottoscrizioni, sia la grafia del testo, sia la prognosi, anche se " era evidente che gli originali dei certificati del 14 e del 24 febbraio 2012 sono diversi sia dalle copie corrispondenti che da tutti gli altri certificati che mi sono stati mostrati".

Di tal ché, come evincibile anche dal verbale di S.I.T., in data 15 aprile 2012, del dott. V.C., restava dubbia la sola certificazione del 04 febbraio 2012 (contrassegnata da una vistosa abrasione), di concessione di giorni dieci di riposo e cura, sulla cui falsariga sono stati verosimilmente predisposti quelli in copia del 14 e del 24 febbraio 2012, mentre gli originali di questi ultimi due, poi esibiti dal militare e posti sotto sequestro il 21 aprile 2012, dovevano ritenersi genuini, senza che il non avere fornito, da parte del prevenuto, una valida giustificazione, in ordine alla discrepanza tra originali e copie di questi, possa far divenire insussistente o fraudolentemente simulata la malattia in essi indicata, con relativa prognosi, atteso che la certificazione medica sulla persistenza dei postumi della contusione traumatica (considerata autentica dal sanitario emittente) poteva superarsi solo con altra documentazione a carattere sanitario acquisita nelle opportune sedi.

Di tal ché, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, e sostenuto in parziale difformità dal P.G, la certificazione del 04 febbraio 2012 non appariva idonea a giustificare la dolosa (quanto a prevedibilità, prevenibilità e volontà dell'evento dannoso) protrazione dell'assenza dal servizio, divenuta arbitraria e causa della sospensione del sinallagma contrattuale, con indebita percezione degli emolumenti stipendiali per il periodo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il gravame è meritevole di parziale accoglimento e la responsabilità del carabiniere R.F. è da rideterminare nell'importo di Euro 746,93 Euro 4.481,57 (determinati dall'Amministrazione per retribuzioni e ratei di tredicesima corrisposti per l'originaria assenza arbitraria di giorni 60) : 60 x 10 = Euro 746,93, somma da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi di legge dalla data del 14 settembre 2015, di deposito della prima sentenza, e sino all'effettivo ristoro in favore dell'"Arma dei Carabinieri". Salve le spese di giudizio liquidate in prime cure e da rimborsare all'Erario statale.

Le spese del presente grado seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, disattese le questioni in rito, nel merito accoglie parzialmente l'appello, iscritto al n. 50.268 del registro del Ruolo generale, e in riforma della sentenza n. 382/15, in data 14 settembre 2015, della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, condanna R.F. al pagamento, in favore dell'"Arma dei Carabinieri", della somma di Euro 746,93 (Euro settecentoquarantasei/93), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi di legge dal 14 settembre 2015 al soddisfo. Salve le spese di prime cure.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario statale e a carico dell'appellante, nella misura di Euro 176,00 (Euro centosettantasei/00).

Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 22 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria 31 gennaio 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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