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Sentenza

Carrista dell'esercito italiano impugna il provvedimento che aveva negato il ric...
Carrista dell'esercito italiano impugna il provvedimento che aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua patologia
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 11/01/2018) 17-01-2018, n. 16
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Olindo Di Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Ragonese in Palermo, via Marco Polo 62;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Palermo, via De Gasperi 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO, Sez. I, n. 1308/2013, resa tra le parti, concernente Lavoro -diniego di riconoscimento di causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. Claudio Trovato su delega dell'avv. Olindo Di Francesco, e altresì l'avv. dello Stato Quiligotti;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 Con ricorso al T.A.R per la Sicilia notificato il 23 settembre 2009 e ritualmente depositato il sig. -OMISSIS-, già soldato carrista arruolato per il servizio militare dal 13 agosto 1998 e riformato dal servizio dal 18 ottobre dello stesso anno, impugnava il decreto n. 976/N del 15 aprile 2009 con il quale il Ministero della Difesa aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua patologia "-OMISSIS-".

Il provvedimento impugnato rinviava per relationem alla motivazione del parere espresso il 13 giugno 2008 dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale aveva concluso nel senso che la detta infermità "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di processo -OMISSIS-, dovuto ai comuni germi patogeni, non ricollegabile, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti" (parere che risultava reso dopo avere, tale Comitato, "esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti").

Con il ricorso venivano dedotti vizi così rubricati: "Violazione di legge. Eccesso di potere sotto il profilo di insufficienza e, comunque, contraddittoria motivazione. Mancanza della motivazione in tema di pubblico interesse concreto e attuale all'annullamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta".

L'Amministrazione intimata ometteva di costituirsi in giudizio.

2 All'esito del processo di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 1308/2013 in epigrafe respingeva il gravame, reputato infondato.

3 Seguiva avverso tale sentenza la proposizione del presente appello da parte del soccombente, che reiterava le proprie domande e censure e sottoponeva a critica gli argomenti con i quali il Tribunale le aveva disattese.

Il Ministero della Difesa nel nuovo grado di giudizio resisteva all'impugnativa, deducendone l'infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.

L'appellante con successiva memoria riprendeva, per converso, le proprie doglianze e ragioni, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

L'interessato deduceva, in particolare, che nel frattempo aveva trovato accoglimento il proprio ricorso alla Corte dei conti avverso il Provv. dell'8 gennaio 2009 che aveva respinto la sua domanda di pensione privilegiata, rigetto a suo tempo disposto sulla base del medesimo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nel giugno del 2008. La Corte, infatti, con la sentenza n. 973/2016, sulla scorta del parere medico-legale della C.M.L. operante presso la propria sede, aveva riconosciuto la dipendenza dell'infermità in questione da causa di servizio e il suo conseguente diritto alla pensione privilegiata ordinaria tabellare di VIII categoria, a vita, con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4 L'appello è infondato.

Il Tribunale, dopo aver ricordato l'efficacia vincolante rivestita, per l'Amministrazione, dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, come pure la limitatezza di ambito del sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità, ha escluso che nello specifico le deduzioni e la documentazione allegate potessero far emergere l'esistenza di profili di censura suscettibili di rilevazione, soggiungendo, altresì, che le ordinarie mansioni connesse alla qualifica del ricorrente nemmeno sul piano dell'id quod plerumque accidit avrebbero potuto giustificare la prospettazione di critiche di irrazionalità e illogicità avverso la valutazione impugnata.

L'itinerario logico così seguito dal Giudice di prime cure merita di trovare conferma.

5a La giurisprudenza ha ribadito anche di recente (C.d.S., sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266; sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452), invero, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ("Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenzadelle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"), che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è vincolante per la Pubblica Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio.

Di conseguenza, non esiste alcun particolare obbligo per l'Amministrazione di motivare sulle ragioni per le quali non venga recepito il diverso parere della Commissione medica ospedaliera. Con la disciplina introdotta dal D.P.R. n. 461 del 2001 la precedente procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza dell'infermità stessa da una causa di servizio.

E l'Amministrazione è tenuta, appunto, a conformarsi a questo secondo avviso, salva la sua sola facoltà di richiedere motivatamente allo stesso Comitato un ulteriore parere, cui sarà però poi tenuta comunque ad adeguarsi. L'art. 14, comma 1, d.P.R. cit., infatti, recita: "...l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato."

Per quanto precede, è da considerare quindi correttamente motivato e legittimo il diniego di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da una causa di servizio, e di liquidazione del relativo equo indennizzo, che sia stato espresso sulla base di un parere negativo del Comitato, quando questo abbia preso in considerazione le patologie riscontrate e si sia pronunciato sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o concausalità determinante (C.d.S., sez. IV, 5 giugno 2017, n. 2637).

5b La giurisprudenza, inoltre, ha recentemente e altrettanto condivisibilmente confermato (C.d.S. sez. VI, 8 marzo 2017, n. 1106; sez. IV, 24 marzo 2017, n. 1331; 29 marzo 2017, n. 1435; sez. III, 7 marzo 2017, n. 1083) che il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza delle infermità denunciate dal personale pubblico è espressione, come già quello del C.p.p.o., di discrezionalità tecnica: onde lo stesso non può costituire oggetto di un sindacato giurisdizionale se non per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o irragionevolezza manifesta (in particolare, ove reso in totale dissenso dalla letteratura scientifica o medico-legale).

Non è dunque consentito al Giudice Amministrativo, in virtù del principio di separazione dei poteri, sostituire alle valutazioni amministrative, ancorché eventualmente opinabili, dell'organo tecnico competente, le proprie valutazioni.

5c Quanto fin qui esposto conferma, pertanto, l'infondatezza delle critiche, mosse dal ricorrente al Ministero, di aver seguito in modo acritico il parere del Comitato, munito per quanto si è detto di valore vincolante, e di non aver dato adeguato rilievo a quello, opposto, della C.M.O. di Palermo.

Non meno infondata, poi, è la doglianza circa il carattere meramente assertivo e stereotipato dell'avviso del Comitato stesso, che non avrebbe tenuto nel debito conto le circostanze del caso concreto.

La parte ricorrente non ha invero allegato con la necessaria puntualità la presenza, nella vicenda, di fattori di pregnanza tale da rendere possibile addebitare la loro omessa considerazione da parte del Comitato a titolo di difetto d'istruttoria o travisamento. Vaghi sono, infatti, i richiami operati dalla parte privata a dei "fattori perfrigeranti", tanto più se si considera che la metà del già breve periodo di servizio militare prestato dall'interessato è caduta nella stagione estiva; e altrettanto vago è il richiamo riflettente un "-OMISSIS-" occorso durante il medesimo servizio militare; così come del tutto generico è il riferimento fatto in ricorso alla "documentazione medica e amministrativa in atti".

6 Il ricorrente non può nemmeno giovarsi, ai fini di causa, dell'accoglimento, nelle more del presente giudizio di appello, del proprio ricorso alla Corte dei conti avverso il Provv. dell'8 gennaio 2009 che aveva respinto la sua domanda di pensione privilegiata.

La dipendenza dell'infermità da una causa di servizio, allorché venga in rilievo ai fini della concessione dell'equo indennizzo, deve essere accertata e valutata nell'ambito del procedimento suo proprio: pertanto, come la giurisprudenza ha posto da tempo in luce, non possono riverberare alcun effetto in ordine all'equo indennizzo, né tantomeno far stato nel relativo giudizio amministrativo, le pronunce con le quali la Corte dei conti sia stata chiamata ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata (C.d.S. sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2970).

In altre parole, "non rileva, ai fini della dipendenza da infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, il fatto che la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta in materia di accertamento del diritto a pensione privilegiata" (C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8061; nello stesso senso cfr. anche 18 dicembre 2006, n. 7618; Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2014, n. 22297), stanti l'autonomia e indipendenza reciproca dei due procedimenti.

Né queste ultime caratteristiche sono state superate dall'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, che pur sotto la rubrica "Unicità di accertamento" si limita a stabilire semplicemente quanto segue: "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Questa norma non risulta aver fatto venir meno l'autonomia del complessivo procedimento per l'attribuzione dell'equo indennizzo rispetto a quello suscettibile di sfociare nella concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

Di riflesso, continua perciò a essere preclusa la possibilità di ricollegare alla decisione della Corte dei conti eventualmente sopravvenuta, concessiva della pensione privilegiata, l'effetto giuridico di far considerare acquisito anche ai diversi fini dell'equo indennizzo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità (la stessa Corte dei conti, del resto, con la sentenza 5 ottobre 2015 n. 861 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha affermato che "l'introduzione del principio dell'unicità dell'accertamento per il riconoscimento della dipendenza delle cause di servizio, introdotto in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo dall'art.12, D.P.R. n. 461 del 2001, non fa venir meno la competenza della Corte dei conti a valutare autonomamente la sussistenza o meno del nesso di dipendenza causale nelle controversie per l'ottenimento della p.p.o.").

7 Le considerazioni esposte denotano, pertanto, senz'altro l'infondatezza dell'appello, non permettendo perciò nemmeno di ravvisare ragioni per accedere alla richiesta di parte privata di una consulenza tecnica d'ufficio.

Il gravame va quindi respinto.

La natura della controversia e i divergenti esiti scaturiti dalle domande dell'interessato giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese processuali del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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